Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37969 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37969 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CAIR0( EGITTO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2023 del TRIBUNALE di MODENA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 15 novembre 2023 il Tribunale di Modena ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a NOME la pena di mesi nove di reclusione ed euro 2.800,00 di multa in ordine a due reati ex art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione di legge ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. in relazione all’art. 240 cod. pen. e mancanza di motivazione, per essere stata disposta la confisca di un suo telefono cellulare in assenza dei necessari presupposti applicativi.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
L’art. 240 cod. pen. prevede, infatti, al primo comma, la possibilità per il giudice di ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto, individuando tale ultimo nel lucro, e cioè nel vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni, Rv. 205707-01).
Trattandosi, tuttavia, di confisca facoltativa, il giudice di merito è tenuto a motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni serviti o destinati a commettere il reato, e ciò anche laddove si verta in ipotesi di sentenza di patteggiamento (cfr., in questi termini, Sez. 4, n. 41560 del 26/10/2010, Rhameni, Rv. 248454-01).
Orbene, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, il Tribunale di Modena abbia sufficientemente esplicato, sia pure in via implicita e nella sintesi che tipicamente connota la redazione della motivazione di una sentenza di patteggiamento, le ragioni di confisca dei beni in sequestro, ivi compreso il telefono cellulare utilizzato dall’imputato per perpetrare i suoi crimini.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Arésidlente