Confisca Telefono e Reato Non Contestato: La Cassazione Annulla per Difetto di Motivazione
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del diritto penale: la confisca telefono, se facoltativa, deve essere motivata in stretta relazione al reato per cui è stata emessa la condanna. Non è possibile giustificare tale misura sulla base di un’ipotesi di reato più grave, ma mai formalmente contestata all’imputato. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: La Confisca dei Telefoni in Sede di Patteggiamento
Il caso trae origine da un ricorso presentato contro una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova. L’imputato aveva concordato una pena per il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti. Oltre alla pena, il giudice aveva disposto la confisca di tre telefoni cellulari sequestrati durante una perquisizione.
La difesa ha impugnato la sentenza limitatamente a questo punto, sostenendo che il provvedimento mancasse di una motivazione adeguata. In particolare, si lamentava che non vi fosse alcuna prova che i telefoni costituissero il provento del delitto contestato, ovvero la mera detenzione di droga.
La Decisione della Cassazione: Perché la confisca del telefono è stata annullata
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata per quanto riguarda la confisca e rinviando la questione al Tribunale di Genova per un nuovo esame. La decisione si fonda su un vizio logico e giuridico molto chiaro nel ragionamento del giudice di primo grado.
Il Procuratore generale stesso aveva appoggiato la richiesta di annullamento, evidenziando la necessità di separare la statuizione sulla confisca da quella, ormai irrevocabile, sulla responsabilità penale e sulla pena concordata.
Le Motivazioni della Corte: La Necessità di una Giustificazione Coerente
Il cuore della pronuncia della Suprema Corte risiede nell’analisi dell’articolo 240 del codice penale. La confisca, nel caso di specie, era di natura facoltativa. Questo significa che il giudice ha l’onere di spiegare in modo specifico perché i beni sequestrati (i telefoni) siano serviti a commettere il reato o ne rappresentino il prodotto o il profitto.
Nel caso esaminato, il giudice di merito non solo non ha fornito una motivazione sufficiente, ma ha commesso un errore ancora più grave. Ha giustificato la confisca facendo riferimento a presunte conversazioni presenti sui telefoni che avrebbero dimostrato una ‘attività di spaccio di sostanze stupefacenti’.
La Cassazione ha evidenziato come l’attività di spaccio fosse un addebito palesemente estraneo alla contestazione formale, che era limitata alla sola ‘illecita detenzione’. Di conseguenza, la motivazione della confisca era fondata su un reato diverso e più grave di quello per cui l’imputato era stato giudicato. Questo vizio rende la motivazione illogica e giuridicamente scorretta, imponendone l’annullamento.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa sentenza riafferma un principio di garanzia fondamentale: le misure accessorie, come la confisca, devono essere ancorate ai fatti specifici contestati e provati nel processo. Un giudice non può estendere la sua valutazione a ipotesi di reato non formalmente contestate per giustificare una misura afflittiva come la confisca di beni personali. La decisione protegge l’imputato da provvedimenti basati su sospetti o su elementi che, pur emersi dalle indagini, non si sono tradotti in una formale accusa. Per procedere alla confisca telefono, la motivazione del giudice deve essere impeccabile e strettamente pertinente ai capi d’imputazione.
La confisca di beni legati a un reato è sempre automatica?
No, non sempre. Nel caso specifico, relativo all’illecita detenzione di stupefacenti, la confisca prevista dall’art. 240 del codice penale è facoltativa. Ciò impone al giudice di fornire una motivazione specifica per spiegare perché i beni (in questo caso, i telefoni) sono stati utilizzati per commettere il reato o ne rappresentano il profitto.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha annullato la confisca dei telefoni?
La Corte ha annullato la confisca perché il giudice di primo grado l’aveva giustificata affermando che i telefoni erano stati usati per un’attività di ‘spaccio’, un reato che non era stato formalmente contestato all’imputato, la cui condanna riguardava unicamente la ‘detenzione’ di sostanze stupefacenti. La motivazione era quindi basata su un fatto non oggetto del giudizio.
Cosa succede dopo che la Cassazione annulla una parte della sentenza con rinvio?
Il caso viene rimandato al tribunale di origine (in questa circostanza, il Tribunale di Genova) per un nuovo giudizio limitatamente al punto annullato, cioè la confisca. La nuova decisione dovrà essere presa da un giudice diverso e dovrà conformarsi ai principi di diritto stabiliti dalla Corte di Cassazione nella sua sentenza.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40701 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40701 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/02/2024 del GIP TRIBUNALE di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del Sostituto COGNOME
NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla confisca.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal. Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, in ordine ai reati ascritti, lamentando l’erronea applicazione dell’art. 240 cod. pen. in relazione alla confisca dei tre telefoni cellulari sequestrati dalla polizia giudiziaria nel corso della perquisizione.
1.2. Afferma la difesa che la sentenza non motiva sulle ragioni della confisca, sottolineando che, nel caso di specie, è stata contestata la mera detenzione della sostanza stupefacente e che non vi è prova che i tre cellulari in questione fossero provento di delitto.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che, previa dichiarazione di irrevocabilità delle statuizioni circa la responsabilità e la pena concordata, la sentenza impugnata sia annullata con rinvio limitatamente alla confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Nel caso di specie, il Giudice non solo non ha offerto alcuna motivazione a sostegno della disposta confisca ex art. 240 cod. pen. rispetto al contestato reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente – confisca che, essendo facoltativa, impone al giudice di merito di motivare sulla circostanza che i beni, oggetto di confisca, servirono o furono destinati a commettere il reato ovvero ne rappresentino il prodotto o il profitto – ma ha riferito la misura di sicurezza alla sussistenza di conversazioni a supporto del quadro probatorio a carico dell’imputato «relativamente alla sua attività di spaccio di sostanze stupefacenti»: addebito che, all’evidenza, non rientra nella contestazione ascritta all’imputato.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari in sequestro, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Genova, in diversa composizione fisica.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari in sequestro e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Genova, in diversa composizione fisica.
Così deciso il 22 maggio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente