Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 16379 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 16379 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 03/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 21/08/1996
avverso la sentenza del 12/12/2024 del Giudice dell’udienza preliminare di Massa udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca, e la inammissibilità nel resto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12 dicembre 2024 Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Massa ha applicato, nei confronti di NOME COGNOME ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione, ed euro 30.000,00 di multa, per aver detenuto a fini di cessione 2,997 kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina, trasportata all’interno di doppiofondo ricavato in una autovettura.
Il Tribunale ha inoltro disposto, per quanto di interesse, la confisca del denaro in sequestro e l’espulsione dell’imputato dal territorio dello Stato, a pena espiata.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con un primo motivo deduce vizio della motivazione (poiché manifestamente illogica o contraddittoria) per avere il giudice applicato la misura di sicurezza dell’espulsione dell’imputato dal territorio dello Stato ritenendo ricorrente socialmente pericoloso, pur dopo aver concesso le attenuanti generiche in ragione del ruolo marginale e della buona biografia penale.
2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione e violazione di legge, per non avere il giudice motivato in ordine alla confisca del denaro, in relazione ai presupposti di cui all’art. 85-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, pur richiamato in sentenza.
Analoghe considerazioni vengono svolte in ordine alla confisca dell’autovettura, poiché non sorretta da adeguata motivazione.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hann formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è in parte fondato.
È utile premettere che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all’art. 448 comma 2-bis, cod. proc. pen., ma soltanto nel caso in cui la misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti, il che non è accaduto nel caso che ci occupa; pertanto, essa è ricorribile anche per vizio di motivazione ai sensi della disciplin generale prevista dall’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019,
dep. 2020, COGNOME Rv. 279348 – 01; conf., Sez. 4, n. 28366 del 22/06/202 Marchych, non mass.).
2.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
A seguito della sentenza della Corte costituzionale del 24 febbraio 1995, 58, la misura di sicurezza dell’espulsione, a pena espiata, dello str condannato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, presu l’accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità social condannato.
Accertamento che, inoltre, deve essere condotto innanzitutto in sede d cognizione e solo successivamente in sede di esecuzione (Sez. 4, n. 13599 de 16/2/2019, Attash, Rv. 276255 – 01).
Quanto al modo in cui va condotto tale accertamento, è utile ricordare ch l’art. 203 cod. pen. collega la nozione di pericolosità sociale alla probabilit condannato commetta altri fatti previsti dalla legge come reati sottolinean inoltre, che la qualità di persona socialmente pericolosa deve essere desunta d circostanze indicate nell’art. 133 cod. pen..
Nel caso in esame la sentenza ricorsa ha valorizzato, quali indici de pericolosità sociale, le specifiche modalità di commissione del reato (trasporto una vettura appositamente modificata di un ingente quantitativo di cocaina), cui ha desunto l’esistenza di legami con un contesto criminale organizzato, ded al traffico delle sostanze stupefacenti.
Tali indicatori, in alcun modo presi in considerazione dal ricorrente, sono s correttamente selezionati dal Tribunale nell’ambito di quelli desumibili dall’art cod. pen..
In tal modo il giudizio sulla pericolosità è stato motivato non in astratt effetto di una sorta di automatismo, ma in relazione alle evidenze del c concreto, da cui sono state tratte indicazioni circa il rischio che il ricorren determinarsi alla commissione di nuovi reati.
A fronte di tale motivazione il ricorrente oppone solo il riferimento fat motivazione al ruolo “marginale” avuto nel più ampio traffico di stupefacenti; ru che (non da solo ma) unitamente alla buona biografia penale, gli è valso riconoscimento delle attenuanti generiche.
Ma, come riconosce anche il ricorrente (p. 4), non esiste alcu incompatibilità logica tra l’applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. e il r commissione di altri reati.
Il fatto che il ricorrente, nella vesta di corriere, non abbia svolto un com di carattere decisionale od organizzativo, non priva di validità la pro effettuata dal Tribunale, poiché non esclude quell’inserimento in determin circuiti criminali su cui tale prognosi è stata ragionevolmente fondata.
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2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizio della motivazione con riguardo alla confisca dell’autovettura e del denaro.
2.2.1. Dal testo del provvedimento impugnato risulta che la confisca è stata disposta ai sensi dell’art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ed è stato considerato dal Tribunale come un caso di confisca obbligatoria, ovvero in diretta dipendenza dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, mentre invece andavano accertati i presupposti indicati dalla legge.
Infatti, il Tribunale, pur essendone onerato, nulla ha argomentato in ordine ai presupposti della confisca c.d. per sproporzione, essendo necessario verificare se il condannato sia stato o meno in grado di giustificare la provenienza del denaro o la sua proporzionalità rispetto a fonti lecite di guadagno.
Né può ritenersi che la confisca sia stata disposta poiché relativa al profitto del reato.
Va ricordato, in proposito che, procedendosi per le condotte di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente, e non di cessione, non sono applicabili né l’art. 240 cod. pen., né, la disposizione specifica in materia di stupefacenti di cui al comma 7-bis dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (introdotto dall’art. 4, comma 1, lett. a, del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202), non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione o di mero trasporto (cfr., Sez. 3, n. 7733 del 24/10/2024, dep. 2025, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285899 – 01; Sez. 4, n. 20130 del 19/4/2022, COGNOME, Rv. 283248).
Nel caso in esame, infatti, è contestata la detenzione e il trasporto di sostanza stupefacente, non la vendita di detta sostanza, per cui la somma rinvenuta nella disponibilità del ricorrente, anche ad ammettere che sia provento di spaccio di sostanze stupefacenti, non costituirebbe il profitto del reato in contestazione ma di altre, in ipotesi pregresse, condotte illecite di cessione di droga, con l’introito del relativo corrispettivo.
Conseguentemente, viene a mancare il nesso tra i reati ascritti all’imputato e le somme di denaro rinvenute nella sua disponibilità, potendo costituire oggetto della statuizione ablatoria esclusivamente il provento del reato per il quale l’imputato è stato condannato e non di altre condotte illecite, estranee alla declaratoria di responsabilità.
2.2.2. Quanto, infine, alla confisca dell’autovettura, il motivo è in parte aspecifico, non avendo il ricorrente contrastato in alcun modo la pur sintetica motivazione offerta dal Tribunale – che fa leva sulle modifiche strutturali apportate al veicolo – ed in parte manifestamente infondato.
A prescindere, infatti, dall’erroneo riferimento all’art. 100 d.P.R. n. 309 del 1990, la confisca è stata evidentemente disposta ai sensi dell’art. 240, comma 1,
cod. pen., a mente del quale possono essere soggette a confisca le cose che servirono a commettere il reato ovvero le cose che ne costituiscano il prodotto o
il profitto.
Pertanto, ai fini dell’adozione del provvedimento ablativo è necessario che con l’illecito, in
sia provata la sussistenza di un nesso di pertinenzialità della res
termini di strumentalità ovvero di derivazione (prodotto, profitto o prezzo).
Per quest’ultimo aspetto, il provvedimento impugnato si colloca nel consolidato orientamento di legittimità secondo il quale ai fini della confisca
facoltativa della vettura utilizzata per il trasporto di sostanza stupefacente, è
necessaria la sussistenza di un collegamento stabile del veicolo con l’attività
criminosa, che dia vita ad un rapporto funzionale desumibile anche dall’impiego di manipolazioni, di particolari accorgimenti insidiosi o di modifiche strutturali
strumentali per l’occultamento o il trasporto di droga, non rilevando, in tal caso, che le parti del veicolo modificate conservino la funzionalità originaria, in modo da
continuare a potere essere utilizzate anche per finalità non delittuose (Sez. 4, n.
18298 del 4/04/2023, COGNOME non mass.; Sez. 3, Sentenza n. 23470 del
24/01/2019, COGNOME, Rv. 275973 – 01, in un caso in cui è stata accertata una modifica al vano portaoggetti del veicolo per occultare la droga).
La sentenza va pertanto annullata, limitatamente alla confisca del denaro in sequestro, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Massa, in diversa persona fisica.
Il ricorso deve essere rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la confisca della somma di denaro in sequestro e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Massa, in diversa persona fisica. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2025
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