Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34406 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34406 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME cui 06kshwb nato il DATA_NASCITA; COGNOME NOME cui 03ujjix nato il DATA_NASCITA in Albania; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 24/10/2023 del tribunale di Vercelli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnat limitatamente alla disposta confisca ex art. 240 c.p. e l’annullamento con ri limitatamente alla confisca ex art. 240 bis c.p. 85 bis DPR 309/90 ed alla espulsione ex art. 86 del DPR 309/90 con dichiarazione di inammissibilità ne resto.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza indicata in epigrafe, il tribunale di Vercelli, ai sensi de 444 e ss. cod. proc. pen. applicava nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME pena di anni due, mesi 8 di reclusione ed euro 12.000 di multa ciascuno, ordine al reato ex art. 110 c.p. 73 DPR 309/90, e quindi ordinava nei confro del primo l’espulsione e disponeva, altresì, nei confronti di entrambi la con ex artt. 240 c.p., 85 del DPR 309/90 e 240 bis c.p. di quanto sequestrato imputati e la distruzione dello stupefacente sequestrato.
Avverso la predetta sentenza COGNOME e COGNOME NOME , tramite il difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo t motivi di impugnazione.
RAGIONE_SOCIALE deduce, con il primo motivo, i vizi ex art. 6 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., rappresentando la genericità d disposta confisca quanto ai relativi oggetti, nonché l’assenza di ogni motivaz in rapporto alla disposta confisca sia ex art. 240 c.p. che ex art. 85 bis de 309/90. Quanto alla confisca disposta ex art. 240 c.p., si osserva, in rappor denaro e ai cellulari sequestrati, che non sussisterebbero ragioni per config la confisca obbligatoria ex art. 240 comma 2 c.p., non trattandosi di prezzo reato. Quanto alla confisca facoltativa ex art. 240 comma 1 c.p. la dizione di “provento” usata dal giudice sarebbe estranea alla previsione codicistica afferisce al prodotto, profitto e prezzo del reato e si aggiunge che alla lu rinvio in sentenza alla ordinanza impositiva del sequestro, in cui si parla profitto di reato, quanto al solo denaro contante, deve ritenersi che emergere una ipotesi di confisca facoltativa ex art. 240 comma 1 c.p. e si osserva c denaro sequestro non costituirebbe provento di spaccio, mai contestato. S quindi che si tratti di confisca ordinaria che allargata emergerebbe la rel illegalità, anche a fronte della assenza di ogni accordo in tema di confisca possibile.
Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione agi artt. 20 c.p., 545 bis cod. proc. pen. e 53 L. n. 689/81, non avendo il g provveduto in ordine alla valutazione circa la sostituzione della pena appli con una di quelle previste dall’art. 53 sopra citato. In subordine, si s l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’articolo 456 comma 2 cod. p pen. in relazione agli articoli 3, 24 e 27 comma 3 Costituzione nella parte in tra gli avvisi che deve contenere il decreto di giudizio immediato, non vi anche quello di richiedere, unitamente alla sentenza di patteggiamento ovvero giudizio abbreviato, la applicazione di una pena sostitutiva. In particolare giudizio immediato, quale quello che ha interessato il caso concreto, t mancato avviso costituirebbe ingiusta limitazione del diritto di difesa, lad l’imputato ha 15 giorni per ponderare le proprie scelte processuali. Quanto a rilevanza della questione, il ricorrente, ove a conoscenza della facol questione, avrebbe potuto porre la sostituzione di pena come condizione dell sua richiesta.
NOME COGNOME con il primo motivo ha dedotto i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., secondo ragioni analoghe al primo motivo dedotto dal precedente imputato, cui si rinvia.
Con il secondo motivo ha dedotto vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla disposta espulsione, siccome sorretta da motivazione carente e incongrua, quanto alla valutazione della pericolosità sociale, essendosi fatto riferimento solo alla gravità dei reati, non valutando la capacità a delinquere, con riferimento alla condotta antecedente e successiva al reato.
Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione analoghi a quelli dedotti dal precedente imputato con il secondo motivo di ricorso, cui si rinvia.
Data GLYPH la sostanziale GLYPH identità, devono essere esaminati congiuntamente i primi motivi di cui ai ricorsi degli attuali due ricorrenti, relati alla disposta confisca. Essi sono fondati. A fronte della contestata detenzione a fini di spaccio, la confisca di quanto in sequestro, sub specie di cellulari e denaro, risulta del tutto immotivata, in presenza di un mero rinvio a plurime disposizioni dettate in ordine a diverse tipologie di confisca, che avrebbero richiesto una puntuale illustrazione quanto alle ragioni di supporto e agli specifici beni ritenuti, di volta in volta, ad esse riconducibili. Può solo aggiungersi, in tale quadro, che il riferimento, riportato in sentenza, a denaro e cellulari ritenuti rispettivamente “provento” e “utilizzati” per attività di spaccio appare distonico rispetto alla sola, avvenuta contestazione per detenzione. E’ qui sufficiente ma opportuno rammentare che l’art. 240 cod. pen., espressamente richiamato al comma 7 bis dell’art. 73 DPR 309/90, prevede la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, oppure il profitto del reato, che è costituito dal lucro, cioè da vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez. Un. 3/7/1996, Chabrui, Rv. 205707), ovvero del prezzo del reato medesimo ossia di quanto dato in corrispettivo per la sua effettuazione. E’ pertanto certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca provento del reato di vendita di sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede. Come anche del prezzo, ove emerga un corrispettivo per la diversa condotta di detenzione a fine di spaccio. Inoltre, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell’imputato soltanto quando sussista un nesso di pertinenzialità fra questo e l’attività illecita di cessione contestata; ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti
diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medes sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come “strumento”, nè qua “prodotto”, “profitto” o “prezzo” del reato. (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017 (dep. 14/12/2017 ) Rv. 272204 – 01). Infine, ai sensi dell’art. 85 bis 309/90 che rimanda all’art. 240 bis cod. pen., anche con riferimento alla mate degli stupefacenti può procedersi a confisca nei confronti del condannato, sal che in caso di lieve entità del fatto, ove non sia in grado di giustifi provenienza del denaro di cui risulta avere a qualsiasi titolo la disponibilità.
Quanto ai comuni motivi dedotti in ordine alla mancata valutazione della applicabilità di sanzione sostitutiva, va preliminarmente evidenziat assoluta genericità del ricorso, in assenza di ogni specifica deduzione cir ragioni a supporto della invocata sostituzione e della stessa pena sostitu applicabile nel caso concreto. Dalla inammissibilità del motivo deriva anche inammissibilità della dedotta questione di illegittimità costituzionale.
Con riferimento al motivo dedotto da COGNOME in relazione alla sua disposta espulsione, va premesso che la sentenza di patteggiannento ch abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli l di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata og dell’accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivaz ai sensi della disciplina generale prevista dall’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 21368 del 26/9/2019 (dep. 2020), Rv. 279348). Tanto precisato, si osserva che la valorizzazione, ai predetti fini, della gravità delle modalità dei fatti come della relativa pericolosità sociale, individuata anche nel contesto della assen attività lavorativa e tenuto conto della assenza di legami familiari stabili, in linea con gli indirizzi di legittimità, secondo i quali l’espulsione va mo rispetto al caso concreto, certamente preso in considerazione, con peculia riferimento alla tipologia della condotta criminale realizzata, connotata d detenzione, indosso e a casa, in concorso, di 130 grammi circa di cocaina, anche con riguardo alla assenza di attività lavorativa, posto che la pericolosi altresì rinvenibile ove si versi nell’impossibilità di procurarsi lecitamente i di sussistenza (che nel caso concreto si traduce nella acclarata assenza di st e lecite fonti di reddito), con conseguente rischio di determinarsi commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 23826 del 26/06/2020 Rv. 279987 – 01). Rispetto a tale motivazione, l’invocazione della mancata considerazione dell condotta anteriore e successiva al reato, priva di specifiche illustrazioni pro dinnanzi al giudice di merito oltre che in questa sede, risulta generica e qu inammissibile.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertan che la sentenza impugnata vada annullata con rinvio per nuovo giudizio dinnanzi al tribunale di Vercelli in diversa persona fisica, limitatamente alla dis confisca, con dichiarazione di inammissibilità, nel resto, dei ricorsi.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca con rinvio pe nuovo giudizio sul punto, al tribunale di Vercelli, in diversa persona fis Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto.
Così deciso, il 12.03.2024.