Confisca Stupefacenti: La Cassazione Annulla Sequestro di Denaro per Lieve Detenzione
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha affrontato un’importante questione relativa alla confisca stupefacenti, stabilendo un principio di stretta legalità. Con la sentenza in esame, la Suprema Corte ha annullato la confisca di oltre 7.000 euro a carico di un individuo condannato per detenzione di sostanze stupefacenti di lieve entità, ordinando l’immediata restituzione della somma.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale e confermata in appello per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90, che punisce la detenzione di stupefacenti per fatti di lieve entità. Oltre alla pena, i giudici di merito avevano disposto la confisca della somma di 7.235,00 euro, rinvenuta in possesso dell’imputato al momento dell’arresto.
La difesa ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che tale somma non potesse essere considerata “profitto” del reato, in quanto la contestazione riguardava la “detenzione” e non la “cessione” della sostanza. Secondo la tesi difensiva, mancava quindi il presupposto per applicare la misura ablatoria prevista dall’art. 240 del codice penale.
La Posizione del Procuratore Generale
È interessante notare come anche il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con una requisitoria scritta, abbia concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato, sebbene limitatamente alla parte relativa alla confisca, chiedendo un nuovo esame della questione.
Le Motivazioni della Cassazione sul tema della confisca stupefacenti
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendolo e annullando la sentenza senza bisogno di un ulteriore giudizio. Il ragionamento dei giudici, tuttavia, si è discostato da quello proposto dalla difesa. La Suprema Corte non si è soffermata sulla distinzione tra detenzione e cessione per qualificare il denaro come profitto del reato. Ha invece basato la sua decisione su un dato normativo dirimente.
Il punto centrale della motivazione risiede nell’applicazione dell’art. 85-bis del d.P.R. 309/90, nella versione vigente all’epoca del fatto (18 marzo 2022). Tale norma, infatti, escludeva espressamente l’applicabilità della confisca per le condanne relative alla fattispecie di lieve entità prevista dal comma 5 dell’art. 73. In altre parole, la legge stessa vietava di confiscare beni in relazione a quel specifico reato. Di conseguenza, la confisca disposta dai giudici di merito era illegittima fin dall’origine, in quanto applicata in violazione di una precisa disposizione di legge.
Le Conclusioni: Restituzione della Somma e Principio di Legalità
In applicazione di questo principio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione sulla confisca. Ha quindi eliminato tale misura e ordinato la restituzione della somma di 7.235,00 euro all’avente diritto. La sentenza ribadisce un cardine fondamentale del diritto penale: il principio di legalità. Nessuna pena o misura di sicurezza, inclusa la confisca, può essere applicata se non è espressamente prevista dalla legge per il reato commesso. In questo caso, la previsione normativa era chiara nell’escludere la confisca, rendendo la decisione della Cassazione un atto dovuto a tutela dei diritti dell’imputato.
È sempre possibile confiscare il denaro trovato a una persona accusata di un reato di droga di lieve entità?
No. La sentenza chiarisce che la confisca non è automatica. Nel caso specifico, per un reato di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90), una specifica norma (l’art. 85-bis dello stesso decreto), vigente all’epoca del fatto, escludeva esplicitamente tale possibilità.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la confisca della somma di 7.235,00 euro?
La confisca è stata annullata perché, al momento del fatto (18 marzo 2022), la legge allora in vigore (art. 85-bis d.P.R. 309/90) vietava specificamente di applicare la confisca per la fattispecie di reato contestata, ovvero quella prevista dall’art. 73, comma 5.
Cosa significa “annullamento senza rinvio” in questo contesto?
Significa che la decisione della Corte di Cassazione è definitiva. La sentenza precedente è stata cancellata nella parte relativa alla confisca, e non ci sarà un nuovo processo d’appello sulla questione. La cancelleria deve disporre l’immediata restituzione del denaro all’avente diritto.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 27683 Anno 2025
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Penale Sent. Sez. 4 Num. 27683 Anno 2025 Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
1. Il difensore di NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Potenza che ha confermato la pronuncia resa il 4 Data Udienza: 29/04/2025
ottobre 2022 dal Tribunale di Matera per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (così riqualificato il reato originariamente ascritto).
1.1. Con un unico motivo di ricorso, deduce violazione dell’art. 240 cod. pen. e vizio di motivazione per avere il Giudice di appello omesso di rispondere alle deduzioni difensive sulla insussistenza dei presupposti per disporre la confisca della somma rinvenuta in possesso dell’imputato al momento dell’arresto, deduzioni fondate sul rilievo di non potere considerare la somma in questio ne ‘profitto’ del reato, trattandosi, nella specie, di una contestazione di ‘detenzione’ e non di ‘cessione’ di stupefacent e.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla confisca della somma di denaro, con rinvio per nuovo esame.
Il ricorso è fondato. La somma in questione non poteva essere oggetto di confisca atteso che, in ragione dell’epoca del fatto (18 marzo 2022) , trova applicazione l’art. 85bis d.P.R. 309/90 allora vigente che, nei casi di condanna o di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. escludeva l’applicabilità della c onfisca per la fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 medesimo decreto.
Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di euro 7.235,00, statuizione che viene eliminata con restituzione della somma all’avente diritto. La cancelleria dovrà provvedere all’immediata comunicazione al Procuratore gen erale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di euro 7.235,00 ; statuizione che elimina con restituzione della somma all’avente diritto. Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso il 29 aprile 2025
Il Consigliere estensore
NOME
Il Presidente
NOME COGNOME