Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13225 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13225 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POLISTENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 del TRIBUNALE di PALMI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, dottor NOME AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso GLYPH ·
Depositata in Cancelleria
Oggi.
-2 APRA 2024
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il giudice per le indagini preliminari di Palmi ha condannato il ricorrente, ai sensi 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt. 73, comma 4, 80, comma 2, d. 309/1990, GLYPH alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 8.000,00 di multa disponendo la confisca e la distruzione delle piante Cannabis Indica, della bilancia e del tri sottoposti a sequestro.
1. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge, posto giudice ha applicato la pena di anni due e mesi otto di reclusione e di euro 8.000 di mu secondo quanto concordato dalle parti, senza tuttavia disporre la conversione della pena oggett di accordo ai sensi dell’art. 53, L. n.689 del 1981, sebbene l’originario accordo intervenut le parti prevedesse espressamente la conversione della pena detentiva breve della reclusione di anni tre con la misura del lavoro di pubblica utilità.
2.2. GLYPH Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce l’omessa motivazione i ordine alla questione di legittimità costituzionale che il ricorrente, a mezzo del suo difens sollevato nel corso del giudizio in relazione all’art. 59, L. n. 689 del 1981 per violazione 3 Cost., depositando memoria difensiva. Rappresenta che l’originario accordo prevedeva la pena della reclusione di anni tre e la pena della multa di euro 8000, con sostituzione della detentiva con la misura del lavoro di pubblica utilità. Tuttavia, il giudice, nel valutare la di patteggiamento, ha implicitamente rilevato l’illegittimità dell’accordò in quanto in co con l’articolo 59, L. n.689 del 1981, norma che prevede le condizioni ostative alla conversi della pena detentiva e che richiama &t,..co .i±l’elenco dei reati contenuto nell’art.4 bis, comma 1 ter, della legge n. 354 del 1975, senza attribuire al giudice alcuna possibilità di valut nel merito. Pertanto, il giudice ha escluso la possibilità di ottenere il suddetto benefic conversione della pena detentiva breve, ricorrendo, nel caso in esame, uno dei reati richiama dalla citata norma, della quale il ricorrente deduce l’illegittimità costituzionale.
2.3. GLYPH Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce l’illegalità della mi sicurezza della confisca avente ad oggetto la bilancia e l’attrezzatura per la recisione delle denominata trimmer. Precisa che la confisca di tale materiale ha natura facoltativa e, perta necessitava di adeguata motivazione. Tuttavia, il giudice, nel ratificare l’accordo tra l ha disposto la confisca, non solo delle piante e delle inflorescenze, ma anche del trimmer e bilancino, senza motivare in alcun modo tale ulteriore statuizione.
3YProcuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiarar l’inammissibilità di ricorso. e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In relazione alla prima doglianza, si richiama quanto affermato dalla giurisprudenz secondo cui, in tema di patteggiamento, la richiesta dell’imputato di applicazione di una sanzio sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, sicché grava giudice l’obbligo di controllarne l’ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa, nel caso sostituzione non sia applicabile, senza possibilità di scindere i termini del patto intervenu le parti, che ha natura unitaria in vista della applicazione della pena concordata (Sez. 2 31488 del 12/07/2023 Cc. (dep. 19/07/2023) Rv. 284961).
Nel caso in disamina, dalla medesima prospettazione del ricorrente si evince che l’accordo originario, che prevedeva la pena della reclusione di anni tre e la pena della multa di euro 80 con sostituzione della pena detentiva con la misura del lavoro di pubblica utilità, è stato sost con la proposta, poi effettiv@mente recepita dal giudice, che prevede la pena della reclusione “I d”hd 4 anni due e mesi otto kk euro 8.000 di multa, con eliminazione della previsione della sostituzione della pena ai sensi dell’art. 53, L. n. 689 del 1981, in quanto in violazione dell’art.59 della n. 689 del 1981, trattandosi di uno dei reati richiamati dall’art. 4 bis L.354 del 1975. lettura del verbale di udienza del 22/06/2023 emerge inoltre chiaramente che le parti hann depositato un nuovo prospetto di calcolo della pena ai fini del patteggiannento, dichiarando voler sostituire l’accordo rispetto a quello precedentemente depositato, avendo il ricorre interesse a definire comunque il processo mediante patteggiamento della pena. L’accordo, così come modificato, esclude la conversione della pena ed è stato correttamente recepito dal giudice a quo nei termini in cui è stato formulato. 2 <
· 2. In ordine alla seconda doglianza, con la qual é il ricorrente lamenta l'omessa valutazione * della questione di legittimità costituzionale dell'art.59, L. n.689 del 1981, si ri nuovamente il verbale di udienza del 23/06/2023, ove risulta che il giudice ha vagliato e riget la suddetta questione, la cui rilevanza nel procedimento è esclusa a causa della sostituzion della precedente richiesta di patteggiamento, ove era invocata la sostituzione della pe detentiva breve, con nuova proposta che differiva dalla precedente proprio in quanto non è formulata alcuna richiesta di sostituzione. Pertanto, correttamente il giudice si è aste dall'esaminare la questione di legittimità proposta in quanto divenuta irrilevante a seguito d nuova richiesta di applicazione della pena che non contemplava più la sostituzione.
In · ogni caso, la questione di legittimità dell'art. 59 L.n.689 del 1981 è manifestame infondata, in quanto le limitazioni in essa previste trovano fondamento nella discrezional politica, legittimamente esercitata, del legislatore, in considerazione della necessità d maggiore cautela da adottare per limitare indiscriminate istanze (Sez.5, 7656 del 30/05/1984,Rv. 165799; Sez.4, n. 11330 del 17/04/1986, Rv. 174030).
3. In ordine alla terza doglianza, si osserva che effettivamente il giudice non ha indicat ragioni per le quali anche il bilancino e l'attrezzatura denominata trinnmer debbono esser sottoposti a confisca. Pertanto, sotto questo profilo e limitatamente alla statuizione confisca del bilancino e del trimmer, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
Tuttavia, si richiama quanto condivisibilmente stabilito dalle Sezioni Unite, secondo c la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvia i – se ritiene superfluo il rinvio e se può decidere la regiudicanda alla stregua degli elementi di fatt accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non essendo pe necessari ulteriori accertamenti di fatto (Sez. U, 30/11/2017, Matrone).
Si osserva che, nel caso in disamina, al ricorrente è contestata la coltivazione, in un terr limitrofo all'abitazione, di quasi 4000 piante di cannabis con steli e infiorescenze, ment prossimità dell'abitazione sono stati rinvenuti kg. 53,84 di infiorescenze, già recise. E', dun evidente il nesso di strumentalità e di intrinseca funzionalità tra le cose oggetto di confis reato, in relazione sia al ruolo effettivamente rivestito dalla res nella realizzazione dell'illecito sia alle modalità di realizzazione del reato medesimo, trattandosi del bilancino per la pesatura de stupefacente e dello strumento agricolo per recidere gli steli e le infiorescenze, strumenti servirono a commettere il reato, ex art. 240 cod. pen. (Sez. 6, n. 3711 del 09/01/2013, R 254573; Sez. 3, n. 20429 del 02/04/2014, Rv. 255963).
La confisca del bilancino e del trimmer, quali res che servirono a commettere il reato, deve quindi essere disposta ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., risultando dalla pr impugnata e dalla contestazione del fatto in modo incontrovertibile tutti gli elemen fondamento della relativa statuizione senza alcuna necessità di accertamenti in fatto né eserciz di alcun potere discrezionale, onde la statuizione in esame può essere emessa anche dal giudice di legittimità.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per carenza di motivazione limitatamente alla confisca della bilancia e del trimmer, confisca che va disposta questa sede ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen. Il ricorso deve essere dic inammissibile nel resto.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della bilancia e d trimmer, confisca che dispone ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. cod. proc pen. Dichi inammissibile nel resto ricorso.
Così deciso all'udienza del 16 gennaio 2024
Il Consigliere estensore