Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 14095 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 14095 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2024 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG nella persona del sostituto NOME COGNOME, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro, da revocarsi
RITENUTO INI FATTO
Il Tribunale di Milano, con sentenza delll’11 gennaio 2024, ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., a NOME la pena concordata in ordine al delitto di cui all’art. 73, comma 5, COGNOME d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Milano il 10 luglio 2020. Con la stessa sentenza il Tribunale ha applicato di ufficio la confisca della somma di denaro in sequestro pari ad euro 11.025,00, rilevando che lo stesso imputato, come risultava dal verbale di sequestro, aveva ammesso che tale somma era provento di attività di spaccio di sostanza stupefacente.
Al ricorrente nel capo di imputazione è stata contestata la detenzione illecita di n. 2 involucri contenenti rispettivamente gr. 1,52 e gr. 1,64 di sostanza stupefacente del tipo marijuana.
Avverso la sentenza ha COGNOME proposto ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell’art. 240 cod. pen. per avere il Tribunale disposto la confisca della somma di euro 1.025,00, sequestrata all’imputato. Il difensore osserva che, laddove sia contestato il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, è possibile procedere alla confisca del denaro trovato in possesso dell’imputato solo in presenza dei presupposti di cui all’art. 240 comma 1 cod. pen. (e non già ai sensi dell’art. 85 bis d.P.R n. 309/90 o dell’art. 240 bis cod. pen.). L’art. 240 cod. pen. COGNOME prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, ovvero il lucro e vantaggio economico che si ricava direttamente e indirettamente dalla sua commissione. La sentenza impugnata ha sostenuto che la somma fosse provento dello spaccio, ma non ha tenuto conto che all’imputato è contestata solo la detenzione di sostainza stupefacente, sicché, anche ad ammettere che il denaro fosse il ricavato di vendite pregresse, non si tratterebbe comunque del profitto del reato in contestazione. Mancando il nesso di pertinenzialità tra il reato per cui è applicata la pena e la somma di denaro rinvenuta nella disponibilità del ricorrente, COGNOME la somma di denaro avrebbe dovuto- secondo il difensore- essere restituita.
Il Procuratore generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro, da revocarsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto.
2.Nulla quaestio sulla possibilità di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento relativamente alle disposizioni concernenti la confisca: le Sezioni Unite di questa Corte, ponendo fine al contrasto profilatosi in materia, hanno stabilito che è ricorribile per cassazione, per vizio di motivazione, la sentenza di patteggiamento che disponga una misura di sicurezza, ove questa non abbia formato oggetto di pattuizoone tra le parti (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep.17/07/2020, COGNOME, Rv. 279348).
3. Ciò premesso, con la sentenza ex art. 444 cod. proc:. pen. può essere disposta la confisca facoltativa ai sensi dell’art. 240, comma 1′ cod. pen. ovvero, per quanto rileva con riferimento al ricorso in esame, la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, ovvero il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto (ex plurimis: Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264436-01; Sez. 2, n. 53650 del 06/10/2016, COGNOME, Rv. 268854; Sez. 6, n. 33226 del 14/07/2015, RAGIONE_SOCIALE, Rv.264941-01). In tema di reati inerenti gli stupefacenti tale previsione è ripresa dall’art. 73 comma 7 bis d.P.R. n. 309/90 a norma del quale nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui all’art. 73 comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
In ragione del principio per cui, ai fini della confisca, è necessario sussista un nesso di diretta derivazione del profitto rispetto al reato oggetto del giudizio, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell’escludere, invece la confiscabilità, ex art. 240 cod. pen. e 73, comma 7-bis, dpr 309/1990, delle somme di denaro rinvenute nella disponibilità dell’imputato nelle ipotesi in cui il reato per cui viene pronunciata condanna sia la mera detenzione di sostanze stupefacenti e non anche pregresse condotte di vendita a cui siano eventualmente ricollegabili dette somme (da ultimo Sez. 4 , n. 20130 del 19/04/2022, COGNOME, Rv. 283248; Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900, in motivazione; Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, COGNOME, Rv.265247, in motivazione)
4.In relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente, di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, può procedersi alla confisca del danaro trovato in possesso dell’imputato anche quando ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall’art. 240-bis cod. pen., applicabile in forza del rin ad esso operato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, ovvero si tratti di denaro, beni o altra utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito. L’art. 85 bis d.P.R. n. 309/90, peraltro, è stato, di recente, modificato dal decreto legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159: sulla base del nuovo testo, la confisca per sproporzione, ivi contemplata, è stata estesa a tutte le fattispecie previste dall’art. 73, e, dunque anche a quella di cui all’art. 73, comma 5.
4.1. Occorre, dunque, chiedersi, se in relazione a tale ultimo reato, la c.d. confisca per sproporzione prevista dalla nuova legge si applichi anche ai fatti commessi prima della sua introduzione.
4.2.Tale confisca ha come presupposto non già la derivazione dei beni dal reato, bensì la condanna del soggetto, che di quei beni dispone, per uno dei reati previsti dal predetto art. 240 bis cod. pen. Intervenuta la condanna, la confisca va sempre ordinata, quando sia provata l’esistenza di una sproporzione tra il valore economico dei beni di cui il condannato ha la disponibilità e il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza delle cose.
La confisca allargata – oggi prevista dall’art. 240-bis c.p., in precedenza dall’art. 12-sexies del d.l. n. 306/1992, conv. in I. 356/1992 – è un’ipotesi speciale di confisca obbligatoria, la cui applicazione si fonda essenzialmente su tre requisiti: la condanna o il patteggiamento per uno dei reati elencati all’art. 240-bis c.p., c.d. reati-spia; la titolarità o la disponibilità a qualsiasi t anche per interposta persona fisica o giuridica, di denaro, beni o altra utilità in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica; la mancata giustificazione da parte del condannato della provenienza lecita di quella ricchezza. A tali requisiti la giurisprudenza di legittimità, ha affiancato un ulteriore requisito non scritto, quello della ragionevolezza temporale, in forza del quale il momento dell’acquisto di valore sproporzionato al reddito o all’attività svolta non deve essere eccessivamente distante dall’epoca di realizzazione del reato-spia (Sez.1, n. 8783 del 08/11/2022, dep. 2023, Paludi, Rv. 284378 ).
Le Sezioni Unite hanno chiarito che la confisca allargata ha natura di misura di sicurezza sebbene atipica, con funzione anche dissuasiva (Sez. U, n. 920 del 17-10-2003, dep. 2004, Montella), poiché riveste una funzione di ostacolo preventivo, volto ad evitare il proliferare di ricchezza di provenienza non giustificata ( Sez. U, n. 29022 del 30 maggio 2001, COGNOME).
4.3.In quanto misura di sicurezza patrimoniale, la confisca in esame è soggetta alla disciplina di cui all’art. 236 cod. pen., secondo il quale “s applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le disposizioni degli artt… 200 prima parte” e non anche quelle del primo e del secondo capoverso di tale articolo. Per quanto di interesse in questa sede, l’art. 200 cod. pen. statuisce che “le misura di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al momento della loro applicazione”. Ne consegue che la confisca è applicabile anche nei confronti di chi sia stato condannato per reati commessi prima della entrata in vigore della norma che la disciplina. Tale principio è stato affermato per l’ipotesi di confisca prevista dall’art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, fra le altre da, Sez. 2, n. 56374 del 12/10/2018, COGNOME, Rv. 276299 (con cui si è precisato che il principio di irretroattività opera solo con riguardo alle confische avent natura sanzionatoria e non anche in relazione alla confisca in questione, da ricomprendere tra le misure di sicurezza) e da Sez. 6, n. 10887 del 11/10/2012, dep. 2013, Alfiero ,Rv. 254786 – 01; per le misure di sicurezza personali di cui all’art. 609-nonies, comma terzo, cod. pen., introdotte dall’art. 4 della legge 1 ottobre 2012, n. 172 da Sez. 3, 14598 del 20/02/2018, G., Rv. 273162.
Incidentalmente, si osserva che per le misure aventi natura sanzionatoria, quali la confisca per equivalente, opera, invece, il principio del divieto d applicazione retroattiva, sicché, possono applicarsi solo qualora la norma che le legittima sia vigente al momento del verificarsi dei presupposti applicativi e, quindi, sia preesistente “rispetto alla pericolosità sociale e all’acquisto temporalmente correlato, di beni suscettibili di ablazione diretta, andati dispersi o perduti”(Sez. 1 – n. 11066 del 19/12/2023, dep. 2024, Cardone, Rv. 285971).
4.4.L’applicazione retroattiva delle misure di sicurezza patrimoniali non aventi natura sanzionatoria trova il limite dettato dallo stesso art. 200 comma 1, cod. proc. peri., nel senso che esse possono essere disposte solo se la legge che le ha introdotte è già entrata in vigore nel momento in cui il giudice è chiamato ad applicarle, ovvero al momento della emissione della sentenza di primo grado. In tale senso da ultimo Sez. 6 n. 213 del 22/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285602 ha affermato che la confisca anche ai sensi dell’art. 240bis cod. pen. «è regolata dal principio di retroattività entro i limiti dettati
primo comma dell’art. 200 cod. pen., stante il richiamo dell’art. 236, comma 2, cod. pen., esclusivamente alla prima parte di detta disposizione, sicché, per l’individuazione del regime legale di riferimento, deve aversi riguardo alla legge in vigore al tempo della sua applicazione, che coincide con il momento in cui viene emessa la decisione di primo grado, e costituisce il limite di azione della retroattività oltre il quale non operano eventuali disposizioni successivamente introdotte» (nello stesso senso Sez. 6, n. 2:1491 del 16/02/2015, Meluzio, Rv. 263768).
Nel caso di specie, dunque, la confisca della somma di denaro non poteva essere disposta ai sensi dell’art. 240 cod. pen., non sussistendo il nesso di diretta derivazione di detta somma dal reato contestato, ovvero quello di mera detenzione della sostanza stupefacente.
Alla data della emissione della sentenza impugnata, 11 gennaio 2024, era già entrato in vigore il nuovo testo dell’art. 85 bis d.P.R. n. 309/90, sicché il giudice, nell’adottare la statuizione relativa alla sorte del denaro in sequestro, avrebbe dovuto tenere conto che, in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, è, oggi, prevista la confisca c.d. per sproporzione ex art. 240 bis. cod. pen., ovvero la confisca del denaro (oltre che dei beni o delle altre utilità) di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibili a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fi delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.
6.Ne consegue che la sentenza deve essere annullata limitatamente alla confisca del denaro, con rinvio sul punto al Tribunale di Milano, che nel nuovo giudizio, dovrà operare la valutazione inerente la statuizione sul denaro in sequestro alla luce dei principi sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e rinvia sul punto al Tribunale di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 20 marzo 2024
Il Consiglier COGNOME
nsore COGNOME
Il Presidente