Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18449 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18449 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Locri il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 04/07/2023 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere AVV_NOTAIO COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 04/07/2023 la Corte di appello di Reggio Calabria, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’opposizione proposta ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. nell’interesse di NOME COGNOME avverso il provvedimento emesso da quella corte il 21/10/2022, con il quale, ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen., era stata disposta la confisca, a seguito di sequestro preventivo, di un immobile sito in Grotteria, INDIRIZZO.
Avverso l’ordinanza propone ricorso il COGNOME tramite il difensore di fiducia sulla base di due motivi:
violazione di legge (art. 240-bis cod. pen.) e vizio di motivazione per l’insussistenza dei presupposti per la confisca, per avere la Corte di appello basato la decisione su un dato di fatto inesistente, travisando il risultato probatorio (
risorse disponibili, ritenute insufficienti per l’acquisto del bene, erano stat calcolate escludendo il reddito del fratello NOME, in quanto fuoriuscito dal nucleo familiare, senza considerare che quest’ultimo, per il periodo 1 gennaio 1994 – 31 dicembre 2005, risiedeva con la famiglia di origine, come da certificazione anagrafica allegata; inoltre, erano stati esclusi i redditi del fratello NOME, c come documentati nella consulenza di parte);
violazione di legge (art. 125 cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen.) e vizio di motivazione per omesso riscontro della specifica censura difensiva circa la correlazione temporale tra l’acquisizione del bene confiscato e l’insorgenza della pericolosità, evidenziata dalla condanna per il reato associativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso si inserisce nell’ambito dell’esecuzione penale a carico di NOME COGNOME, condannato con sentenza definitiva della Corte di Appello di Reggio Calabria del 27/04/2014 per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., commesso fino al 2011; a seguito di istanza di sequestro preventivo e confisca proposta dal PG, la Corte di Appello di Reggio Calabria, in qualità di giudice dell’esecuzione, con ordinanza emessa il 21/10/2022, ai sensi degli artt. 676, comma 1 e 667, comma 4, cod. proc. pen., riscontrando i presupposti previsti per la speciale confisca dei beni di cui all’art. 240 bis cod. pen., ha disposto il sequestro preventivo e la confisca del bene immobile in oggetto, nella disponibilità del COGNOME.
Avverso tale provvedimento, l’interessato ha proposto opposizione, rigettata dallo stesso giudice dell’esecuzione con ordinanza del 04/07/2023, odiernamente impugnata con il ricorso per cassazione.
Ciò premesso, il primo motivo di ricorso reitera una censura in fatto rimessa alla discrezionalità del giudice dell’esecuzione, relativamente ai redditi dei fratel conviventi: con argomentazioni immuni da evidenti vizi logici è stato affermato che NOME COGNOME all’epoca dell’acquisto era percettore di reddito appena sufficiente per le quotidiane esigenze di vita (pag. 2 dell’ordinanza del 21/10/2022), precisandosi in seguito – riscontrando il relativo motivo di opposizione – che NOME COGNOME non faceva parte del nucleo familiare dal 2001, alla stregua delle risultanze del certificato storico di famiglia, acquisito ag atti.
Sostiene il ricorrente che il fratello aveva mantenuto in quel periodo la residenza presso il nucleo familiare di origine e che solo per “mera formalità burocratica e amministrativa” (pag. 3 del ricorso) risultava “migrato a foglio proprio”: circostanza all’evidenza non suscettibile di accertamento in sede di legittimità, dovendosi tale giudizio limitarsi alla verifica di un dato in sé plausibi
COGNOME
ossia l’esclusione dal computo del reddito delle entrate facenti capo ad un soggetto che le risultanze anagrafiche escludevano dal nucleo familiare del proposto.
Deve evidenziarsi, al contempo, la genericità del motivo che non indica l’incidenza del reddito del fratello NOME sulle disponibilità economiche del ricorrente ai fini dell’acquisto dell’immobile confiscato.
3. È invece fondato il secondo motivo di ricorso.
In sede di opposizione, il ricorrente aveva lamentato l’assenza di un collegamento di natura cronologica tra l’ingresso nel patrimonio del soggetto di ricchezza, sproporzionata ed ingiustificata nella sua origine, e l’attività criminosa presupposta, precisando che dalla lettura della sentenza di primo grado emergeva che gli unici dati a carico del COGNOME, in relazione alla contestazione ex art. 416bis cod. pen., risalirebbero all’ottobre del 2008, a cinque anni di distanza dall’acquisto dell’immobile, avvenuto nel 2003; aveva in tal modo contestato quanto sostenuto a riguardo nel provvedimento di confisca del 21/10/2022 (“risulta come i fatti che hanno dato luogo alla condanna siano ovviamente precedenti rispetto alla contestazione, in un periodo temperale alquanto vicino all’acquisto”).
Tale motivo, pur sintetizzato nella premessa del provvedimento impugnato (pag.2), non ha trovato riscontro nella motivazione della corte territoriale che si è soffermata unicamente sulle risorse disponibili ossia sulla capacità patrimoniale del nucleo familiare del proposto nel periodo di acquisto del bene in questione, senza analizzare la censura attinente ad uno specifico presupposto per l’adozione del provvedimento ablatorio: il giudice dell’esecuzione può, infatti, disporre la confisca ex art. 240-bis cod. pen. in ordine ai beni che siano entrati nella disponibilità del condannato, fermo il criterio di “ragionevolezza temporale”, fino alla pronuncia della sentenza per il cd. “reato spia” (Sez. U., n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561).
Alla stregua di tale principio di diritto, il giudice dell’opposizione all’esecuzio era tenuto pertanto a confrontarsi con la specifica censura del proposto; lacuna motivazionale che determina l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria perché si pronunci a riguardo.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma il giorno 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Preside