Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4829 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 4829 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN SEVERO il 26/07/2001
avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 22/12/2023 la Corte di appello di Bari, decidendo in sede di rinvio, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia 16/04/2021, che aveva condannato NOME COGNOME per il reato di cui all’art. D.P.R. 309/90, riqualificava il fatto ai sensi del comma 5 dell’art. 73 D.P.R. 309 rideterminava la pena, confermava nel resto la sentenza.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine all determinazione del trattamento sanzionatorio a seguito della riqualificazione d fatto nella fattispecie di cui al quinto comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione di legge e il difetto motivazione in relazione agli artt. 240 cod. pen. e 85-bis d.P.R. n. 309/19 evidenziando come, a seguito della diversa qualificazione del fatto, non possibile ordinare la confisca del denaro ritenuto provento dell’attività ill tenuto conto che è contestata la sola detenzione e non la cessione di sosta stupefacente.
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti pe circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudi merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia f di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivaz (si veda, in proposito, pag. 3).
3.2. Coglie nel segno il secondo motivo di ricorso, atteso che l’art. 85-bis D.P.R. 309/90 – norma ai sensi della quale in primo grado è stata disposta confisca della somma di denaro di euro 1520/00, poi confermata in appello -ratione temporis escludeva espressamente la possibilità di procedere alla confisca ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen. nelle ipotesi di cui al comma 5 dell’art. (l’inciso in discorso, invero, è stato soppresso successivamente alla commissio dei fatti per cui si procede dall’art. 4, comma 3-bis, del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni nella L. 13 novembre 2023, n. 159). I provvedimento ablatorio deve, dunque, essere revocato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME limitatamente alla confisca della somma di danaro di euro 1520,00, della qual dispone la restituzione in favore dell’avente diritto. Dichiara inammissibile resto il ricorso.
Così deciso, in data 17 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente