Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8266 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 8266 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Scilla il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/06/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente al motivo inerente alla confisca del danaro e l’inammissibilità del ricorso quanto agli ulteriori motivi ; udito l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria confermava la sentenza emessa dal G iudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale della stessa città, con cui NOME COGNOME era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. del 09 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto ai fini di cessione 56,66 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Avverso la sentenza, NOME COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, ha presentato ricorso con cui ha dedotto:
vizio di motivazione quanto alla mancata derubricazione nella fattispecie di minore offensività, prevista dal comma 5 dell’art. 73 cit. d.P.R. n. 309;
-violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 192 cod.proc. pen., per assenza di gravi indizi circa la riconducibilità ad ‘un’attività di grande spaccio’;
-violazione di legge, in relazione all’art. 240 cod. pen., e vizio di motivazione quanto alla confisca delle somme di danaro rivenute nell’abitazione e nella disponibilità del COGNOME.
Alla odierna udienza – che si è svolta alla presenza delle parti -il Pubblico Ministero e il difensore di fiducia dell’imputato hanno concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ fondato e va accolto il terzo motivo inerente alla confisca della somma di danaro oggetto di sequestro nei confronti di NOME COGNOME. Sono, invece, inammissibili i motivi ulteriori, in punto di qualificazione giuridica della fattispecie di reato in contestazione.
I primi due motivi di ricorso possono essere trattati cumulativamente investendo la medesima quaestio iuris della omessa sussunzione della condotta ascritta all’imputato nell’ambito del ‘piccolo spaccio’ ex art. 73, comma 5, cit. d.PR. n.309.
2.1. Il devolutum è stato oggetto di puntuale disamina nei precedenti gradi di giudizio. La sentenza dei Giudici del grado superiore è, infatti, esattamente confermativa di quella di primo grado: la Corte di appello ha operato frequenti riferimenti al percorso motivazionale seguito dal primo Giudice e si attenuta ai medesimi criteri nella valutazione del compendio probatorio.
Si è, dunque, in presenza di un caso di “doppia conforme”, per i ripetuti richiami alla prima sentenza contenuti nella seconda e per l’impiego da parte dei Giudici dei due gradi dei medesimi criteri di valutazione delle prove: con la conseguenza che, ai fini del controllo di legittimità da effettuare in questa sede sui prospettati vizi di motivazione, le due sentenze di merito devono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (in questo senso, tra le molte, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, NOME., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del
16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, NOME, Rv. 252615).
2.3. Nelle sentenze di merito si è ritenuto che il dato ponderale della sostanza detenuta (56,66 grammi di cocaina), la tipologia di sostanza (droga pesante), le modalità della condotta, il rinvenimento presso l’abitazione dell’imputato di un bilancino di precisione e il possesso di una cospicua somma di danaro in contante, suddiviso in banconote da 50 euro, non giustificabile per lo stato di disoccupazione del COGNOME, fossero elementi ‘fortemente sintomatici ‘ di un’attività di detenzione ai fini di spaccio dalla portata ‘ niente affatto occasionale ‘ e , dunque, come tale non qualificabile in termini di lieve offensività.
2.4. Al cospetto di un siffatto apparato argomentativo, adeguato e privo di fratture logiche, che abbia appositamente e correttamente rivalutato il compendio probatorio, senza sfasature e senza incorrere in vizi di manifesta illogicità o di contraddittorietà nella lettura della prova stessa, la motivazione del provvedimento impugnato non si presta ad essere sindacata in sede di giudizio di legittimità, non essendo in tal caso ravvisabile il vizio di motivazione, deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen.
Ed infatti, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato al giudice di legittimità essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il Giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento.
Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al Giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME ed altri, Rv. 207944).
Il ricorrente, dunque, non può pretendere di sostituire le proprie valutazioni a quelle compiutamente e persuasivamente espresse dai Giudici di merito, né può chiedere alla Corte di legittimità di esprimere giudizi di fatto che esulano dal sindacato che le compete.
2.5. Analogamente non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., per censurare l’omessa od erronea valutazione degli elementi di prova, acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi
dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, COGNOME, Rv. 212248; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, COGNOME, Rv. 254274; Sez.2, n. 38676 del 24/05/2019, COGNOME, Rv. 77518). Al riguardo la Corte di cassazione ha chiarito che la riconduzione dei vizi di motivazione di cui alla lett. e) alla categoria di cui alla lettera c) stravolgerebbe l’assetto normativo delle modalità di deduzione dei predetti vizi, che limita la deduzione ai vizi risultanti “dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame” , laddove, ove se fossero deducibili quali vizi processuali ai sensi della lettera c), in relazione ad essi questa Corte di legittimità sarebbe gravata da un onere non selettivo di accesso agli atti (così Sez. U, n 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02).
2.6. Né è ravvisabile il pur dedotto vizio di violazione di legge, posto che il ricorrente non ha introdotto elementi in grado di destrutturare la logicità e coerenza intrinseca delle valutazioni censurate, ma, dietro lo schermo della violazione di legge, ha sostanzialmente sollecitato una lettura diversa e più favorevole del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, ove -come nel caso di specie- non si rinvengano vizi.
3 . E’ , invece, fondato il ricorso limitatamente al motivo inerente alla confisca della somma di danaro ritenuta, nella sentenza impugnata, profitto del reato.
Al ricorrente si addebita esclusivamente di avere detenuto sostanze stupefacenti a scopo di cessione, non già di averle vendute. Trattandosi di possesso illecito di stupefacente non è applicabile l’art. 240 cod. pen.
L’art. 240, comma 1, cod. pen., per quanto rileva nella fattispecie, prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato che è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto ( ex multis, Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264436-01; Sez. 2, n. 53650 del 06/10/2016, COGNOME, Rv. 268854-01Sez. 6, n. 33226 del 14/07/2015, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 264941-01).
È, pertanto, certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca provento (cioè profitto) del reato di vendita di sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede.
Ne deriva che la somma rinvenuta nella disponibilità dell’imputato, anche ad ammettere che sia provento di spaccio di sostanze stupefacenti, non costituirebbe il profitto del reato in contestazione ma di altre, pregresse, condotte illecite di cessione di droga, con l’introito del relativo corrispettivo.
Viene, quindi, a mancare il nesso tra il reato ascritto all’imputato e la somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilità, che non può pertanto essere confiscata,
ex art. 240 cod. pen., potendo costituire oggetto della statuizione ablatoria esclusivamente il provento del reato per il quale l’imputato è stato condannato e non di altre condotte illecite, estranee alla declaratoria di responsabilità (Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900; Sez. 4, 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248).
3.2. In assenza, dunque, di relazione qualificata con il reato, la confisca può essere disposta, eventualmente, a norma degli artt. 85bis , d.P.R n. 309 del 1990, e 240bis , cod. pen., qualora la somma rinvenuta nella disponibilità del ricorrente risulti sproporzionata rispetto ai suoi redditi leciti ed egli non ne abbia giustificato la provenienza mediante verificabili allegazioni, come, del resto, affermato nella sentenza di primo grado contestata sul punto con i motivi di appello.
La sentenza dev’essere, pertanto, annullata, con rinvio a d altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria, rendendosi indispensabile un supplemento di motivazione in relazione a tale controverso aspetto.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso, 04/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME