Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43360 Anno 2024
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43360 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13 aprile 2022 la Corte di appello di Venezia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata da RAGIONE_SOCIALE di revocare gli ordini di esecuzione con i quali il Procuratore generale aveva esteso la confisca per equivalente disposta nei confronti di NOME COGNOME – con sentenza del 12 luglio 2019, confermata sul punto dalla Corte di cassazione con la decisione, in data 21 ottobre 2020, che aveva dichiarato l’estinzione del reato di corruzione propria per prescrizione – ad alcuni beni mobili, immobili e alle disponibilità finanziarie di proprietà della società, sul presupposto della loro riferibilità al condannato.
Con l’ordinanza indicata nel preambolo, la Corte di appello di Venezia ha rigettato l’opposizione avverso il citato provvedimento, osservando, a ragione della legittimità dell’estensione della confisca ai beni di RAGIONE_SOCIALE, che la società de qua, pur amministrata da terze persone non coinvolte nel procedimento penale, Ł una ‘società schermo’, i cui beni sono nella diretta ed immediata disponibilità del condannato, destinatario diretto della confisca per equivalente.
Secondo i Giudici veneziani Ł rimasto accertato che RAGIONE_SOCIALE Ł stata costituita da NOME COGNOME al solo fine di realizzare una forma di segregazione del patrimonio familiare per neutralizzare il rischio di impresa.
Solo la natura di ‘società schermo’ spiega perchØ piø componenti del suo Consiglio di amministrazione, come dimostrato da plurime e specifiche evidenze probatorie, hanno in passato operato per conto e nell’interesse di COGNOME e perchØ le società che l’hanno nel corso degli anni controllata sono state costituite, come attestato da numerose email e da ulteriore documentazione in
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
atti, dallo stesso COGNOME e dal suo coniuge sempre con la partecipazione RAGIONE_SOCIALE persone fisiche che hanno assunto ruoli chiave nella società destinataria dlela confisca.
D’altra parte, tra il 2020 ed il 2021 sono state compiute numerose operazioni che attestano la piena disponibilità degli immobili formalmente di proprietà della RAGIONE_SOCIALE in capo a COGNOME NOME, ai suoi familiari e alla società RAGIONE_SOCIALE, anch’essa controllata da COGNOME, risultata beneficiaria di canoni di locazione in misura superiore a quelli determinati applicando le valutazioni OMI.
RAGIONE_SOCIALE non ha mai assunto la qualifica di terzo interessato durante la pendenza del giudizio di cognizione ed Ł pertanto legittimamente rimasto estraneo al processo penale. I beni formalmente intestati alla società sono stati sottoposti a vincolo in fase esecutiva sol perchØ nella sostanza riferibili al condannato destinatario della statuizione di confisca.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE, per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce erronea applicazione a mente dell’art. 606, lett. c), cod. proc. pen. degli artt. 578-bis cod. proc. pen., 3, 24, 42, 11 e 117 Cost., in relazione agli artt. 16 e 13 CEDU e 1 prot. add. CEDU.
Evidenzia che, contrariamente a quanto sostenuto dall’ordinanza impugnata, nel caso in esame non Ł applicabile, ratione temporis , la disposizione di cui all’art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall’art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che consente al giudice di appello o alla Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, di decidere sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato
.
In questo senso si sono espresse-le Sezioni Unite della Corte di cassazione – nella sentenza n. 4145 del 31 gennaio 2023, ricorrente COGNOME – proprio con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca, come quella prevista dall’art. 322 cod. proc. pen., che presentino comunque una componente sanzionatoria, ritenendo ostativo all’efficacia retroattiva in relazione ai fatti, come quelli di interesse in questa sede, posti in essere prima della sua entrata in vigore la natura anche sostanziale dell’istituto.
La tesi opposta, seguita dalla Corte territoriale, trascura, altresì, che il giudicato formatosi nei confronti di COGNOME non può avere alcun effetto nei confronti di RAGIONE_SOCIALE poichØ la società non Ł stata messa in condizione di partecipare al giudizio di cognizione. Non Ł stata, infatti, citata, così come previsto dall’art. 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen., pur entrato in vigore in pendenza del giudizio.
Come si evince dalla giurisprudenza costituzionale e convenzionale richiamata, l’efficacia della sentenza penale Ł circoscritta ai soggetti che sono stati posti nella condizione di partecipare al processo e, pertanto, non può spiegare i suoi effetti nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, società che non ha potuto partecipare, neanche indirettamente, al giudizio a carico di COGNOME, in esito al quale Ł stata disposta la confisca, perchØ i suoi beni non sono stati sottoposti a sequestro di talchØ non ha potuto nemmeno attivare i rimedi previsti nella fase cautelare a tutela del terzo interessato. NØ a tali limitazioni del diritto di difesa può supplire il limitato rimedio dell’incidente di esecuzione.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 322 ter cod. pen. e 676, comma 2, cod. proc. pen.
E’ illogico, oltre che contrario ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, l’apparato giustificativo sviluppato a sostegno della tesi secondo cui la società RAGIONE_SOCIALE, pur dotata di personalità giuridica e pur amministrata da organi autonomi, oltre che realmente operativa nel settore immobiliare, come ampiamente dimostrato dalla contabilità e dai bilanci, sarebbe in realtà priva di reale autonomia perchØ costituita al solo scopo di essere utilizzata in modo fraudolento da
COGNOME, il quale ne sarebbe stato l’unico dominus.
La Corte distrettuale ha desunto la natura di ‘società schermo’ non da elementi di fatto, gravi precisi e concordanti, in qualche modo evocativi di atti dispositivi dei beni sociali compiuti da COGNOME, ma da indici meramente formali, quali le partecipazioni societarie, o non concludenti, come i rapporti di affari tra COGNOME ed uno dei componenti del consiglio di amministrazione, nonchØ sulle operazioni di gestione immobiliare eseguite in epoca remota – negli anni dal 2001 al 2010 – solo su una parte dei beni oggetto di confisca (3 dei 12 immobili). Si tratta di elementi che, sia da soli che complessivamente, non provano la gestione di fatto del patrimonio di RAGIONE_SOCIALE da parte di COGNOME nØ la natura fittizia della società.
E’ stato del tutto trascurato che le operazioni considerate sospette sono state formalizzate in regolari contatti di locazione registrati con il pagamento di canoni di mercato o in contratti di cessione di ramo di azienda.
Tutte le operazioni immobiliari dimostrano che RAGIONE_SOCIALE ha operato in diretta prosecuzione dell’attività svolta da una precedente società, con l’unica finalità, lecita e tutelata dall’ordinamento, di tutelare il patrimonio immobiliare familiare, così come riconosciuto dalla stessa Corte veneziana nel provvedimento di restituzione di parte dei beni sociali al figlio dell’odierno ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso Ł infondato.
1.1. E’ pacifico ed incontestato che la sentenza della Sesta sezione penale di questa Corte di cassazione, in data 21 ottobre 2020, ha annullato senza rinvio la pronuncia che aveva ritenuto COGNOME NOME colpevole dell’imputazione di corruzione propria ‘perchØ il reato Ł estinto per prescrizione’ ed ha confermato ‘le statuizioni civili e la disposta confisca ai sensi dell’art. 322-ter cod. proc. pen.’
Risulta, pertanto, esaminata in sede di cognizione e superata, con efficacia vincolante tipica del giudicato, la vexata quaestio relativa alla necessità di una condanna formale o sostanziale ai fini di poter disporre la confisca.
La materia Ł stata oggetto di una diatriba interpretativa tra la Corte di Strasburgo e la Corte Costituzionale, In particolare, con la sentenza della Corte EDU sul caso Varvara c. Italia, del 29 ottobre 2013, era stata ravvisata una violazione dell’art. 7 della Convenzione in quanto la confisca era stata inflitta unitamente ad una sentenza dichiarativa della prescrizione. Ritenuto di ricondurre la misura alla categoria della “pena”, secondo i giudici sovranazionali sarebbe stata necessaria, per la sua applicazione all’imputato, la previa pronuncia di una sentenza di condanna “in senso proprio”, e ciò nonostante la formale qualificazione della confisca come sanzione avente natura amministrativa. Alla luce di tale sentenza, la Corte di Cassazione ritenne necessario sottoporre la questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, co.2, D.P.R. n. 380/2001 (confisca-lottizzazione abusiva) rispetto alla posizione ermeneutica assunta dai giudici di Strasburgo.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 49/2016 ha dichiarato inammissibile la questione. L’interpretazione del giudice remittente circa la incostituzionalità della norma nei limiti in cui preveda l’applicazione della confisca anche ove il reato, sebbene prescritto, sia stato oggetto di accertamento sul piano soggettivo ed imputabile psicologicamente all’imputato, costituiva un superamento del diritto vivente in base al quale la misura in questione deve essere disposta non solo a seguito di una sentenza definitiva di condanna, ma anche alla dichiarazione di prescrizione del reato qualora la responsabilità penale sia stata accertata.
D’altra parte, Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, appena pochi mesi prima aveva affermato il principio in forza della quale Ł possibile per il giudice, il quale abbia dichiarato il reato
addebitato prescritto, disporre “a norma dell’art. 240, comma secondo, n.1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell’art. 322ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato, a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l’accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell’imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio.
L’impatto del dialogo tra le Corti sul legislatore si può rinvenire nella novella legislativa rappresentata dal d.lgs. n. 21/2018, successivamente modificato dall’art. 1, comma 4, lett. f), L. 9 gennaio 2019 n. 3, con il quale Ł stato introdotto l’art. 578-bis cod. proc. pen.: “quando Ł stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell’articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall’articolo 322 ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato”.
Il legislatore ha, quindi, espressamente disciplinato la possibilità di applicare con una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione a tutte le forme di confisca previste dall’art. 240 bis cod. pen. e, a seguito RAGIONE_SOCIALE modifiche introdotte dalla I. 9 gennaio 2019, n. 3, a tutte le ipotesi di confisca previste dall’art. 322 ter cod. pen., compresa, la confisca per equivalente.
1.2. L’interpretazione dell’art. 578-bis cod. proc. pen. non Ł stata univoca nella giurisprudenza di legittimità tanto da richiedere l’intervento chiarificatore RAGIONE_SOCIALE sezioni unite con la sentenza n. 4145 del 31 gennaio 2023, COGNOME, citata nel ricorso.
Secondo un orientamento interpretativo l’art. 578-bis cod. proc. pen. consente la confisca per equivalente anche in caso di sentenza dichiarativa della prescrizione di un reato commesso anteriormente alla sua entrata in vigore (Sez. 2, n. 19645 del 02/04/2021, Consentino, Rv. 28142101/02; Sez. 6, n. 14041 del 09/01/2020, COGNOME, Rv. 279262-01; Sez. 3, n. 8785 del 29/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278256-01), attesa la natura processuale dell’art. 578-bis cod. pen., con conseguente applicazione del principio t empus regit actum .
In base a tale opzione ermeneutica, la nuova disposizione Ł finalizzata a sottrarre i patrimoni illecitamente accumulati anche in caso di estinzione del reato e si presenta in continuità con l’elaborazione della giurisprudenza di legittimità, costituzionale e della Corte EDU, sulla «possibilità di disporre la confisca, anche di carattere sanzionatorio, allorchØ la declaratoria di prescrizione si accompagni ad un compiuto accertamento del fatto-reato e della responsabilità C…] (Corte cost., sent. n. 49 del 2015; Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME; Corte EDU, 28/06/2018, RAGIONE_SOCIALE ed altri c. Italia)».
Si tratta, pertanto, di una disposizione che non ha introdotto nuovi casi di confisca, ma, lasciando inalterati i presupposti sostanziali di applicazione del vincolo (legittimazione normativa e identificazione di beni di valore corrispondente al profitto), si Ł limitata a stabilire che la confisca di valore può essere applicata nel giudizio di impugnazione anche quando sopravvenga l’estinzione del reato per prescrizione, ma sia confermato l’accertamento di responsabilità. Non si tratta, dunque, della introduzione di un nuovo caso di confisca, ma solo della definizione dei limiti temporali entro i quali la stessa può essere applicata in presenza di un accertamento di responsabilità sostanziale.
1.3. A quest’orientamento ha aderito la sentenza della Sesta sezione che, nel definire il giudizio di cognizione nei confronti di COGNOME, ha confermato la confisca per equivalente nonostante la declaratoria di estinzione dell’unico reato ascrittogli per prescrizione.
Come correttamente rilevato dal provvedimento impugnato, la statuizione di confisca per equivalente, la cui esecuzione ha attinto i beni della società ricorrente in ragione della loro diretta riferibilità all’imputato, Ł rimasta insensibile alle ricadute della successiva sentenza a Sezioni Unite COGNOME, che, nel recepire l’orientamento opposto, ha affermato che ‘la disposizione dell’art. 578-bis
cod. proc. pen. ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale ed Ł, pertanto, inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha introdotto la suddetta disposizione’.
La statuizione di confisca Ł, infatti, coperta dal giudicato, a nulla rilevando che in epoca successiva all’irrevocabilità della sentenza che l’ha disposta sia prevalsa una diversa interpretazione dell’art. 578-bis cod. proc. pen., anche se avallata dalle Sezioni Unite.
Condivide al riguardo il Collegio il principio già affermato nella materia affine della revoca RAGIONE_SOCIALE sentenze di condanna irrevocabili ai sensi dell’art. 673 cod. proc. e della revocazione RAGIONE_SOCIALE misure di prevenzione secondo cui il mutamento dell’interpretazione giurisprudenziale di una disposizione rimasta invariata o il diverso indirizzo giurisprudenziale consolidatosi successivamente al provvedimento definitivo, a differenza dell’innovazione legislativa e della declaratoria di incostituzionalità, non determinando effetti abrogativi della disposizione interpretata non possono determinare alcuna modifica sostanziale del giudicato (Sez. 3, n. 32469 del 01/06/2023, Rv. 284904; Sez. 1, n. 35756 del 30/05/2019, Rv. 278481 – 01; – 01; Sez. 1,. 11076 del 15/11/2016, dep. 2017, Rv. 269759 – 01; Sez. 1, n. 20476 del 24/04/2014, Rv. 259919 – 01).
1.4. E’ parimenti irrilevante che l’odierna società ricorrente sia rimasta estranea al processo di cognizione e non sia stata posta nelle condizioni per intervenirvi.
Non era applicabile in suo favore l’art. 104-bis, comma 1-quinquies disp. att- cod. proc. pen., perchØ i beni formalmente intestati a RAGIONE_SOCIALE non sono stati posti in sequestro in sede cognitiva ma aggrediti dalla confisca per equivalente perchØ ritenuti nella diretta disponibilità dell’imputato COGNOME solo nella fase esecutiva nella quale hanno potuto attivare il rimedio dell’incidente di esecuzione per contestare i presupposti applicativi del vincolo reale.
D’altra parte, nel caso in cui il provvedimento ablatorio non sia stato preceduto dal sequestro del bene, il terzo che assume di esserne proprietario e che sia rimasto estraneo al giudizio di cognizione può far valere le proprie pretese soltanto a seguito dell’irrevocabilità della sentenza che dispone la confisca, mediante la proposizione di incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen, nell’ambito del quale, tuttavia Ł escluso che possano essere rivalutate le ragioni della confisca, potendo l’interessato dimostrare la sussistenza del diritto di proprietà e l’assenza di ogni addebito di negligenza (Sez. 3, n. 50304 del 10/11/2023, COGNOME, Rv. 285695 – 02; Sez. 1, n. 47312 del 11/11/2011, COGNOME, Rv. 251415 – 01).
Peraltro, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 573, comma 1, 579, comma 3 e 607 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedono per il terzo la facoltà di impugnare, con appello o con ricorso per cassazione, il capo della sentenza che dispone la confisca del bene, Ł stata dichiarata irrilevante osservando che, in mancanza di un precedente sequestro, una eventuale lesione del diritto del terzo si può determinare solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che dispone il provvedimento ablatorio (Sez. 3, n. 58444 del 04/10/2018, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 275459 – 01).
Il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità perchØ propone, in chiave meramente confutativa, una lettura alternativa del materiale probatorio dalla quale la Corte, con argomentazioni non manifestate illogiche, ha desunto la natura di ‘schermo’ della società ricorrente.
Come già accennato nella parte ‘in fatto’, la Corte distrettuale (cfr. pagine da 10 a 18) ha valorizzato una pluralità di elementi, dimostrativi, nel loro complesso, dell’esercizio sui beni formalmente intestati alla RAGIONE_SOCIALE di una disponibilità di fatto da parte di NOME COGNOME assimilabile a quella del dominus : – lo scopo della costituzione della società (individuato dallo stesso ricorrente alla tutela del patrimonio familiare); – la sistematica attribuzione di ruoli di gestione ed apicali a fiduciari di COGNOME, peraltro, in piø occasioni destinatario, attraverso email o missive scritte,
di comunicazioni relative agli atti di gestione del patrimonio immobiliare e RAGIONE_SOCIALE piø importanti operazioni finanziarie; il controllo RAGIONE_SOCIALE partecipazioni sociali attraverso società a loro volta costituite e controllate da COGNOME o da suoi fiduciari; – la destinazione degli immobili del patrimonio sociale e dei redditi da essi prodotti a società controllate o a familiari di COGNOME o direttamente a NOME e alla moglie, attraverso il trasferimento del diritto di abitazione vita natural durante ; – la fruizione RAGIONE_SOCIALE medesime unità immobiliari anche in anni recenti, tra il 2020 ed il 2021, da parte di NOME e dei suoi piø stretti familiari.
In tale contesto Ł conclusione logica ritenere che COGNOME abbia allocato in RAGIONE_SOCIALE le sue disponibilità economico-patrimoniali utilizzando la società, su cui aveva il controllo di fatto dell’amministrazione e della gestione, come uno schermo societario fittizio/interposto allo scopo esclusivo di occultarle.
E’ dunque applicabile il principio di diritto in forza del quale la confisca per equivalente prevista dall’art. 322 ter cod. pen. non può essere disposta sui beni dell’ente, ad eccezione del caso in cui questo sia privo di autonomia e rappresenti soltanto, a prescindere dalla circostanza che sia operativa o meno, uno schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni (Sez. 3, n. 12920 del 11/02/2022, COGNOME, Rv. 282986 – 01; Sez. 3, n. 34956 del 01/10/2020, COGNOME, Rv. 280541 – 01 ; Sez. 3, n. 18311 del 06/03/2014, COGNOME, Rv. 259102 – 01; Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, COGNOME, Rv. 258646).
Non si richiede, quindi, per assoggettare a confisca il bene formalmente intestato alla società schermo un legame tra commissione del reato ed operatività di quest’ultima, ma la riferibilità dell’ente e dei beni e valori del suo patrimonio al soggetto, chiamato a subire la confisca per equivalente del profitto del reato da lui commesso, che di quelle utilità abbia la concreta disponibilità quale amministratore (anche soltanto di fatto). Anche in questo caso infatti «la trasmigrazione del profitto del reato in capo all’ente non si atteggia alla stregua di trasferimento effettivo di valori, ma quale espediente fraudolento non dissimile dalla figura della interposizione fittizia; con la conseguenza che il denaro o il valore trasferito devono ritenersi ancora pertinenti, sul piano sostanziale, alla disponibilità del soggetto che ha commesso il reato in “apparente” vantaggio dell’ente, ma, nella sostanza, a favore proprio» (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, COGNOME, in motivazione).
Uno schermo societario meramente fittizio non vale, in altri termini, ad escludere la riconducibilità al reo di beni ed utilità formalmente e fittiziamente intestati a quel soggetto giuridico e di cui il medesimo comunque “ha la disponibilità” nel senso richiesto dall’art. 322 ter cod. pen. (cfr. Sez. 1, n. 50823 del 27/06/2017, dep. 2018, RAGIONE_SOCIALE Rv. 274640, che in applicazione del principio in forza del quale la confisca per equivalente prevista dagli artt. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 322-ter cod. pen. può essere disposta sui beni dell’ente, nel caso in cui questo sia privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale il reo – cui detto ente Ł riconducibile – agisca come effettivo titolare dei beni. ha confermato la decisione con cui i giudici di merito, in funzione di giudici dell’esecuzione, avevano rigettato la richiesta di restituzione di beni confiscati, formulata da una società che, formalmente estranea agli illeciti, risultava partecipata al 90% da altra società destinataria della confisca, ritenendola titolare solo formale dei beni).
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Così Ł deciso, 18/10/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME