Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39229 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39229 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a Palermo DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/04/2024 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con l’ordinanza impugnata la Corte d’Appello di Caltanissetta ha rigettato l’istanza di revocazione della confisca del capitale sociale e del compendio aziendale delle società “RAGIONE_SOCIALE” e – Villa Fieloise entrambe :n scioglimento e liquidazione – nei confronti d COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME,
disposta dalla Corte d’appello di Palermo, nel procedimento n. 73/2019 R.R.M.P., con decreto n. 69/2022 del 4 marzo 2022, in parziale riforma del decreto del Tribunale di Palermo del 12 novembre 2018, irrevocabile il 3 marzo 2023 a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 270/2023.
La Corte di appello, in particolare, ha ritenuto che la condanna di COGNOME giudice estensore del provvedimento di sequestro – per il reato di cui agli artt. 110, 476, primo e secondo comma, cod. pen., (per avere, con il consenso della Presidente NOME COGNOME, apposto la sigla apocrifa di quest’ultima in calce al provvedimento di sequestro, la cui falsità discendeva sia da tale profilo, sia dal fatto che il provvedimento non proveniva dal Tribunale, costituito, oltre che dal COGNOME e dalla COGNOME, anche dal Chiaramonte) non facesse venire meno i presupposti della confisca.
GLYPH Avverso l’ordinanza ricorrono per cassazione, con un unico atto, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in qualità di eredi di COGNOME NOME, deducendo i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione degli artt. 24 e 28, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011.
In particolare, si afferma l’assoluta indispensabilità che la misura di prevenzione patrimoniale della confisca sia preceduta dal sequestro, sì che dall’invalidità di quest’ultimo, nel caso di specie nullo perché derivante da illecito penale (reato di falso commesso dall’estensore del provvedimento), discende l’impossibilità di disporre l’ablazione del bene, come risulta anche dal dettato dell’art. 24 d.lgs. n. 159/2011, secondo il quale «il Tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati».
La conferma di tale assunto deriva anche dai principi dettati dalla sentenza Sez. U, n. 20215 del 23/02/2017, COGNOME, Rv. 269590, secondo la quale la richiesta di confisca ex art. 24 d.lgs. 159/2011 può essere proposta anche con riguardo a beni non preventivamente sottoposti a sequestro con autonomo provvedimento, potendo il sequestro e la confisca essere adottati anche contestualmente con unico atto, nonché da quelli della sentenza Sez. U, Sentenza n. 36 del 13/12/2000, dep. 07/02/2001, COGNOME, Rv. 217667 – 01, secondo la quale il provvedimento di confisca deve necessariamente essere preceduto dal sequestro.
Ritiene, quindi, la difesa che il sequestro costituisca elemento indefettibile della sequenza procedimentale. Nel caso di specie, come riconosciuto dalla Corte d’appello, il decreto di sequestro del 24/25 marzo 2014 era affetto da nullità assoluta, oltre che penalmente illecito, mentre il successivo decreto del 29/30 maggio 2014 si limitava ad indicare i dati catastali degli immobili di cui al precedente decreto per procedere alla trascrizione, sì da non costituire vincolo
autonomo, così che l’assenza del decreto concretizza l’ipotesi di revocazione di cui all’art. 28, comma 1, lettera b) d.lgs. n. 159/2011.
2.2.Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 24 e 28, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011, non avendo l’ordinanza impugnata riconosciuto che la confisca era stata disposta dal Tribunale di Palermo, in maniera determinante sulla base del decreto di sequestro che era atto falso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1,11 ricorso è infondato.
2.1 due motivi dedotti possono essere trattati congiuntamente avendo entrambi ad oggetto il rapporto sequestro/confisca.
3.Giova partire dalla considerazione che la richiesta di revocazione ex art.28 d.lgs. n. 159/2011, può essere avanzata, come previsto dal comma 2 della medesima disposizione, «in ogni caso al solo fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per la misura applicata» e i “casi” sono quelli previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1. In questa sede, i ricorrenti fanno riferimento alle lettere b) e c), secondo le quali:
«b) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l’esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;
«c) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato».
3.1. Orbene, i fatti o atti falsi che escludono l’esistenza dei presupposti per l’applicazione della confisca o che hanno dato luogo in maniera determinante alla confisca, non sono, di tutta evidenza, quelli della sequenza procedimentale che ha portato al provvedimento ablatorio, ma devono consistere in fatti o atti estranei ad essa.
Tale considerazione sarebbe di per sé sufficiente. Ciò nondimeno, risulta meritevole di valutazione la questione proposta se il decreto di confisca debba necessariamente essere preceduto da quello di sequestro che, nel caso di specie, è risultato successivamente affetto da falsità oltre che emesso in violazione della composizione del Collegio.
Si ricorda che, da ultimo, la Sez. 5 della Corte di cassazione con la sentenza n. 20138 del 21/02/2024, COGNOME, Rv. 286533, ha affermato che «In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro non costituisce condizione per l’applicazione della confisca, sicché la circostanza che il primo perda efficacia per inosservanza delle sequenze temporali previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non comporta l’estinzione del procedimento, né impedisce che possa essere disposta la misura ablatoria definitiva della confisca».
Seppure concernente un caso in cui il sequestro era stato adottato, ma successivamente aveva perso efficacia per decorrenza dei termini previsti per legge, la Corte in motivazione ha chiarito che «merita condivisione il principio secondo cui, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro non costituisce condizione per l’applicazione della confisca, sicché la circostanza che il primo perda efficacia per inosservanza delle sequenze temporali previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non comporta l’estinzione del procedimento, né impedisce che possa essere disposta la misura ablatoria definitiva della confisca (Sez. 5, n. 49149 del 11/09/2019, Strano, Rv. 277652 – 01; cfr. pure Sez. 1, n. 43796 del 24/04/2015, COGNOME, Rv. 264754)».
La lettura logico-sistematica degli artt. 24, 20 e 22 d.lgs. n. 159 del 2011 rende, quindi, evidente che il sequestro è una misura cautelare eventuale, suscettibile di adozione al fine di anticipare in via provvisoria, per il tempo necessario alla conclusione del procedimento applicativo della misura ablatoria della confisca, l’apprensione di beni nella disponibilità di uno dei soggetti indicati dall’art. 16 per garantire, nell’interesse pubblico, la praticabilità e l’efficacia del misura di prevenzione reale. La sua adozione risponde, quindi, ove ne sussistano i presupposti, all’esigenza di impedire al proposto di occultare o disperdere i beni per sottrarli alla definitiva acquisizione al patrimonio dello Stato da parte dei pubblici poteri; la funzione delle varie forme di sequestro previste, rispettivamente, dagli artt. 20, comma 1, 22, commi 1 e 2, 24, ultimo comma, d. Igs. n. 159 del 2011, è, dunque, quella di anticipare gli effetti della confisca e la loro eventuale adozione è meramente eventuale (cfr. Sez. U., n. 20215, del 23/02/2017, COGNOME, Rv. 269590).
3.2.Ciò che la giurisprudenza di legittimità sottolinea, e che deve essere evidenziato, è che il principio affermato non ha validità solo nel caso in cui il sequestro perda efficacia, ma anche nel caso in cui il sequestro manchi del tutto o sia affetto da nullità assoluta per violazione degli artt. 178, comma 1, lett. e) e 179, comma 1, cod. proc. pen. e sia successivamente risultato falso materiale (ai sensi dell’art. 476, comma 2, cod. pen.) e quindi affetto ab origine da falsità.
Infatti, il sequestro costituisce una misura cautelare, del tutto eventuale, la cui adozione è volta ad anticipare in via provvisoria, per il tempo necessario alla
conclusione del procedimento applicativo della misura ablatoria della confisca, l’apprensione di beni per garantire la praticabilità e l’efficacia della misura di prevenzione reale. La sua adozione risponde all’esigenza di impedire al proposto di occultare o disperdere i beni per sottrarli alla definitiva acquisizione al patrimonio dello Stato.
Al rigetto dei ricorsi, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19 settembre 2024
Il Con41lere estensore
Il Presidente