Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 12770 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 12770 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA NOME, nata in Albania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/04/2023 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Venezia lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; Venezia.
RITENUTO IN FATTO
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1 ‘ Con sentenza emessa il 24 aprile 2023, Giudice 29 indagini preliminari pressérilj Tribunale di Venezia ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena a COGNOME NOME e COGNOME NOME di anni cinque di reclusione ed euro 20.000,00 di multa ciascuno, in relazione al reato di cui bill’arti agli artt. 81 comma 2, 110, 73 / comm$ 1 e 4, d.P.R. 309/1990, commess in Venezia-Mestre e Olmi di Martellago in data 18 luglio 2022, ed ha disposto “la confisca e distruzione di quanto in sequestro”.
Hanno presentato separati ricorsi per cassazione, avverso la sentenza indicata, i difensori di fiducia degli imputati.
2.1. L’kfv. COGNOME NOME, difensore di fiducia di NOME, ha dedotto l’errata applicazione della legge penale in relazione agli artt. 606 / lett. b) i , cod. proc. pen., per avere il Gip omesso di motivare in ordine alla disposizione della confisca. Deduce il difensore che il giudice non avrebbe esplicitato il tipo di confisca disposta, limitandosi ad un generico riferimento, e, inoltre, non avrebbe argomentato la proporzione della misura rispetto ai beni sequestrati, e in particolare senza aver preso in considerazione l’ipotesi che il danaro sequestrato avrebbe potuto essere il frutto dell’attività lavorativa del ricorrente, anziché de delitto. Si avrebbe pertanto violazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza d legittimità che impongono l’obbligo di motivare in ordine alla sussistenza dei presupposti della confisca, anche in caso di patteggiamento.
2.2. L’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME, ha dedotto l’errata applicazione della legge penale, nonché carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 606 1 lett. b) ed e) / , cod. proc. pen., per avere il Gip omesso di motivare in ordine alla disposizione della confisca e all’assegnazione dell’autovettura ai sensi dell’art. 9, comma 9 , della legge n. 146 del 2006. Deduce il difensore che il giudice non avrebbe esplicitato il tipo di confisca disposta, limitandosi ad un generico riferimento, inoltre nè le ragioni in base~eneva proporzionato il sequestro dei beni, laddove avrebbe aderito tout court alla motivazione del decreto di convalida del sequestro, secondo la quale essi erano ritenuti necessari all’accertamento del delitto commesso. In base a tale premessa, il giudice non avrebbe spiegato l’utilità del telefono cellulare, né dell’automobile nell’ambito della vicenda criminosa, né la qualità di profitto della somma di danaro caduta in sequestro. Si avrebbe dunque, anche in questo caso, violazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità che impongono l’obbligo di motivare in ordine alla sussistenza dei presupposti della confisca in caso di patteggiamento.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’annullamento della sentenza limitatamente alla disposta confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. I ricorsi sono fondati.
Va, anzitutto, rilevata l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione di pena nella parte in cui ha disposto la confisca (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348 – 01). Va, altresì, rilevato che la sentenza impugnata è affetta dal vizio denunciato nella parte in cui ha disposto
la “confisca di quanto in sequestro” senza motivazione circa i presupposti per la sua applicazione.
Il Tribunale di Venezia ha disposto “la confisca e distruzione di quanto in O – tjt A , sequestro” senza indicare l’oggetto e senza esplicitare in proposito alcuna ivrw5v2 motivazione tenuto anche conto dell’eterogeneità dei beni sequestrati e poi confiscati.
In tema di patteggiamento, l’applicabilità della confisca, per effetto della L. 12 giugno 2003 n. 134, è stata estesa a tutte le ipotesi previste dall’art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle previste dal secondo comme di tale articolo.
A norma del primo comma dell’art. 240 cod. pen., sono suscettibili di confisca facoltativa solo le cose che abbiano una speciale qualità (i cd. mezzi di esecuzione del reato ossia le cose servite o destinate a commettere il reato e quelle che costituiscono il prodotto o il profitto del reato). Deve trattarsi di co che siano direttamente riferibili al fatto di reato, potendo essere oggetto di confisca solo quelle che siano eziologicamente collegate, in maniera diretta ed essenziale, con il reato commesso, fermo restando che il giudice deve dare conto, nella confisca facoltativa, dell’uso del potere discrezionale che va esercitato in vista di considerazioni di prevenzione speciale fondate sull’esigenza di prevenire la commissione di altri reati, sottraendo alla disponibilità de colpevole cose connesse al reato che potrebbero costituire stimolo alla perpetrazione di nuovi reati (Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, COGNOME, Rv. 274946 – 01; Sez. 3, n. 2444 del 23/10/201.4, COGNOME, Rv. 262399; Sez. 6, n. 6062 del 05/11/2014, COGNOME, Rv. 263111; Sez. 4, n. 11982 del 14/02/2007, Indelicato ed altri, Rv. 236282).
Ne consegue che trattandosi di caso di confisca facoltativa, quella disposta con riguardo ai telefoni cellulari e alla somma di denaro, ricorre il denunciato vizio di motivazione nel senso dell’assenza di motivazione. Nlentre con riguardo all’autovettura TARGA_VEICOLO di proprietà di NOME COGNOME, terzo estraneo, il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile.
Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla confisca delle somme di denaro e dei telefoni cellulari con rinvio per un nuovo esame sul punto alla luce dei principi sopra richiamati, al Tribunale di Venezia.
Ai sensi dell’art. 624 cod.proc.pen. deve essere dichiarata l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della responsabilità penale degli imputati e alla pena irrogata.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca delle somme di denaro e dei telefoni cellulari con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia, in diversa composizione fisica. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di COGNOME NOME.
Visto l’art. 624 cod.proc.pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza quanto alla penale responsabilità degli imputati e alla pena applicata.
Così deciso il 27/02/2024