Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13167 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13167 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME alias NOME nato in Egitto il 18/02/2003, avverso la sentenza in data 17/12/2024 del Tribunale di Milano;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto che, in accoglimento del ricorso, l’impugnata sentenza sia annullata limitatamente alla disposta confisca della somma di danaro, con rinvio al Tribunale di Milano.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 17/12/2024, il Tribunale di Milano, accogliendo la richiesta di patteggiamento avanzata dall’imputato NOME, sulla quale il pubblico ministero aveva prestato il proprio assenso, ha applicato al predetto, in ordine al delitto di illecita cessione di stupefacenti di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, concessegli le attenuanti generiche, valutate in termini di prevalenza sulla riconosciuta recidiva semplice, la pena concordata e ha disposto, inoltre, la confisca e la distruzione della sostanza e la confisca della somma di danaro cadute in sequestro.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’COGNOME, avv.to NOME COGNOME che ha articolato un unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con tale motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e, in specie, del disposto di cui all’art. 111, comma 6, Cost. e vizio di motivazione per carenza, in punto di disposta confisca della somma di danaro caduta in sequestro.
Sostiene, in particolare, che, nella decisione oggetto d’impugnativa, sarebbe ordinata la confisca della somma di euro 1.030,00 rinvenuta nella disponibilità dell’COGNOME in totale assenza di motivazione.
Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall’art. 5-duodecies del d.l. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 199 del 2022 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. n. 75 del 2023, convertito, con modificazioni, nella legge n. 112 del 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME è fondato e merita, pertanto, accoglimento per le ragioni che, di seguito, si espongono.
Fondato è l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 111, comma 6, Cost. e vizio di motivazione per carenza, in punto di disposta confisca del danaro caduto in sequestro, sostenendo che l’ablazione della somma di euro 1.030,00, trovata nella disponibilità dell’imputato, non sarebbe stata adeguatamente argomentata.
Rileva, in primis, il Collegio che i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta sono attualmente disciplinati dal disposto dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, a termini del quale «Il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza».
Dalla menzionata previsione normativa discende, quindi, l’inammissibilità dell’impugnativa con cui siano dedotte carenze dell’apparato motivazionale che non si traducano, per la loro intrinseca gravità, in un’inosservanza della norma penale o violazioni di legge diverse da quelle in essa tassativamente enumerate.
Per converso, risulta pienamente ammissibile il ricorso per cassazione affidato a un motivo con cui – come nel caso di specie – si faccia valere l’illegalità della disposta misura di sicurezza patrimoniale.
Costituisce, infatti, autorevole insegnamento della Suprema Corte quello secondo cui «In tema di patteggiamento, anche dopo l’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l’applicazione della confisca, essendo la stessa un’ipotesi di “illegalità della misura di sicurezza”, rilevante come “violazione di legge” ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.» (così: Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019, COGNOME, Rv. 275862-01).
Tanto chiarito, è d’uopo evidenziare che, nella decisione impugnata, in relazione ad un’applicazione di pena per il delitto di illecita cessione di stupefacenti, si è ordinata la confisca della somma trovata nella disponibilità dell’imputato, di importo largamente eccedente il prezzo della dose ceduta, senza motivare in alcun modo la disposta ablazione, ove si consideri che non si è chiarito neanche se con essa veniva attinto il provento dell’attività di spaccio o, invece, il danaro di cui il possessore non aveva provato la legittima provenienza.
Tale esiziale carenza argomentativa, comportando l’illegalità della disposta misura di sicurezza patrimoniale, si traduce in un vizio riconducibile al disposto dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che impone l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del danaro caduto in sequestro, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Milano, in diversa composizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del danaro con rinvio, per nuovo esame sul punto, al Tribunale di Milano in diversa composizione.
Così deciso il 12/03/2025