Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6855 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6855 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, n. Bari il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/08/2023 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale NOME NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 4 agosto 2023, il Tribunale di Bari ha applicato a NOME COGNOME la pena concordata in ordine al reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, T.U. stup., per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, disponendo, per quanto qui interessa, la confisca di quanto in sequestro.
Avverso l’indicata sentenza, a mezzo del difensore fiduciario, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con unico motivo, l’errata applicazione della legge penale per avere il Tribunale disposto la confisca delle somme sequestrate, illegittimamente ritenendole provento del reato benché l’imputato avesse dichiarato che il denaro apparteneva alla madre convivente.
Come anche ritenuto dal Procuratore generale, il ricorso è ammissibile perché la misura di sicurezza non era stata oggetto di accordo tra le parti sicché la sentenza è sul punto impugnabile, come di recente confermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione (S.U., n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348-01) – ed è pure fondato.
3.1. Va premesso che, diversamente da quanto allegato dal ricorrente, la sentenza impugnata non ha disposto la confisca del denaro in sequestro “trattandosi di provento del reato”, parole, queste citate in ricorso, che nel provvedimento non è dato leggere. Il Tribunale, per contro, si è limitato a disporre «la confisca e distruzione della sostanza stupefacente e di quanto altro in sequestro» – senza neppure specificare di che cosa si trattasse – richiamando l’art. 85 d.P.R. 309/1990.
3.2. E’ evidente, pertanto, l’assoluto difetto di motivazione in ordine alla confisca del denaro in sequestro e la conseguente violazione di legge non essendo stato specificato – e non essendo comprensibile – il fondamento normativo della disposta abiezione.
La disposizione richiamata in sentenza – che, come noto, disciplina le pene accessorie conseguenti alla condanna per reati in materia di stupefacenti e non si riferisce invece alla confisca – è difatti assolutamente inconferente e non consente di ricavare, neppure implicitamente, la ratio decidendi.
Né può con certezza ritenersi che il giudice sia incorso in un mero errore materiale, avendo in realtà inteso evocare il disposto di cui all’art. 85-bis t.u.s. e, quindi, la confisca in casi particolari di cui al richiamato art. 240-bis cod. pen., non essendo stato fatto alcun riferimento, neppure fugace, alla c.d. confisca per sproporzione ed agli elementi che, nel caso di specie, ne giustificherebbero l’applicazione e che debbono comunque essere oggetto di motivata valutazione
(cfr. Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, Syziu, Rv. 281358, secondo cui, in tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all’applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l’ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen. ha l’obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull’esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell’imputato o la sua effettiva attività economica).
La disposta confisca imponeva, invece, una specifica motivazione sulla pertinenzialità del denaro rispetto al reato commesso (cfr. Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, COGNOME, Rv. 272204; Sez. 6, n. 13049 del 05/03/2013, COGNOME, Rv. 254881), ovvero una motivazione comunque idonea a spiegare e giustificare le ragioni dell’ablazione (cfr. Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, NOME, che ha annullato la disposta confisca contenuta in una sentenza di applicazione pena sul rilievo che la dizione, contenuta in sentenza, “va disposta la confisca di quanto sequestrato agli odierni imputati” non rispettasse il requisito motivazionale).
La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente alle statuizioni sulla confisca – dovendo l’annullamento intendersi come riferito alla confisca del solo denaro, non essendovi invece questione sulle parimenti disposte confisca e distruzione della sostanza stupefacente – con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bari in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni sulla confisca e rinvia al Tribunale di Bari per nuovo giudizio sul punto.
Così deciso il 21 dicembre 2023.