Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37888 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37888 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/07/2023 del TRIBUNALE di UDINE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
1
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14 luglio 2023 il Tribunale di Udine, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’opposizione proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza del 2 marzo 2023 dello stesso giudice, avente ad oggetto la confisca e la cancellazione della patente sequestrata nell’ambito del procedimento penale definito, sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., con sentenza n. 2152 del 12 dicembre 2012 con dichiarazione di prescrizione.
Il Tribunale ha ritenuto dimostrata la falsità del documento essendo emerso che lo stesso era stato rilasciato sulla base di un certificato di residenza falso a fronte del quale non era stato dedotto, con l’opposizione, alcun elemento specifico.
La confisca è stata ritenuta legittima, pertanto, a norma dell’art. 240, comma secondo, n. 2, cod. pen.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico composito motivo con il quale, riepilogate le scansioni del procedimento di cognizione e di quello esecutivo, sono state eccepite plurime violazioni di legge.
In primo luogo, quella relativa all’art. 240, comma secondo, n. 2, cod. pen. potendo essere disposta la confisca, peraltro solo in sede dibattimentale, esclusivamente nel caso in cui vi sia un accertamento della penale responsabilità all’esito di un giudizio concluso con sentenza di condanna.
Sotto altro profilo, ha rilevato l’impossibilità di disporre la confisca anche a norma degli art.578bis e 537 cod. proc. pen. riguardando la prima norma il giudice di appello e la seconda l’ambito dei poteri del giudice del dibattimento.
Il ricorrente ha evidenziato la carenza del potere del giudice dell’esecuzione di disporre la confisca di un documento senza l’accertamento della relativa falsità in sede dibattimentale, con conseguente violazione dei limiti di cui all’art. 676 cod. proc. pen.
Ha eccepito, inoltre, la violazione del principio del bis in idem essendo stata attribuita all’imputato, in sede esecutiva, la commissione di un fatto che era stata esclusa nel procedimento di cognizione.
Infine, ha evidenziato la non addebitabilità del mancato assolvimento dell’onere di allegare circostanze tese a mettere in dubbio la falsità del documento in quanto non vi sarebbe stata alcuna possibilità di formulare le relative allegazioni.
La patente, pertanto, non poteva considerarsi, in alcun modo, falsa, trattandosi di documento valido e privo di contraffazioni.
Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITFO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il provvedimento di confisca è stato adottato dal giudice dell’esecuzione in conseguenza del sequestro probatorio disposto il 17 maggio 2017, giusta verbale dell’ll luglio 2017.
Dal provvedimento risulta, secondo quanto in esso riportato, l’accertamento della falsità del documento (circostanza non messa in discussione dal ricorrente) in quanto rilasciato sulla base di un certificato di residenza falso.
L’intervento del giudice dell’esecuzione è stato giustificato dalla omessa pronuncia, con la sentenza dichiarativa della prescrizione in data 12 dicembre 2022, sull’oggetto del sequestro probatorio.
La disposizione processuale sulla base della quale è stata disposta la confisca è quella di cui all’art. 262, comma 4, cod. proc. pen. che, con riferimento alle cose oggetto di sequestro probatorio, dispone che «dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca».
Inoltre, l’art. 240, comma secondo, n. 2, cod. pen. stabilisce che è sempre ordinata la confisca delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna».
Deve essere ribadito che «l’intervenuta prescrizione di un reato in relazione al quale è prevista la confisca obbligatoria non preclude l’adozione del provvedimento ablativo sempre che ne siano stati accertati gli elementi oggettivi e soggettivi; in tal caso la cognizione sulla adozione della confisca ovvero sul dissequestro dei beni spetta al giudice dell’esecuzione, nell’ambito del procedimento previsto dagli artt. 666 e 676 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa al reato di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici di cui all’art. 40 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)» (Sez. 3, n. 1503 del 22/06/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 273534).
Nel caso di specie, il provvedimento ha motivato, nei limiti del necessario, in ordine alla falsità del documento rispetto alla quale il ricorrente deduce, in
termini non logici, l’erroneità del percorso motivazionale in ragione, non già della validità della patente, bensì della configurabilità del vizio limitatamente al presupposto per la conversione della patente estera, ossia del certificato di residenza.
Né può essere eccepito alcunché in punto di violazione del bis in idem in quanto, sulla scorta delle norme citate e di quanto reiteratamente deciso dalla giurisprudenza di questa Corte, la pronuncia dell’estinzione del reato per prescrizione non preclude l’adozione del provvedimento di confisca da parte del giudice dell’esecuzione, previa osservanza dell’onere motivazionale del quale si è detto.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27/06/2024