Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3400 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3400 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TRINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 9 maggio 2023, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria che aveva condannato COGNOME NOME e COGNOME NOME per i reati di furto pluriaggravato e truffa aggravata, ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela, essendo decorso il termine fissato dal d.lgs n.150/2022.
Hanno proposto ricorso per Cassazione i due imputati, a mezzo del difensore di fiducia. Con unico deducono vizio di cui all’art. 606, comma primo , lett. b) cod. proc. pen., lamentando erronea e falsa applicazione dell’art. 240, comma primo, cod. pen, che prevede la possibilità di procedere alla confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato solo in ipotesi di sentenza di condanna. Nel caso in esame, la Corte territoriale, pur dichiarando non doversi procedere per mancanza di querela, aveva poi confermato ” nel resto” la sentenza impugnata, non disponendo, pertanto, la revoca della confisca del patrimonio mobiliare oggetto di sequestro preventivo disposta dal primo giudice a carico dei due ricorrenti.
I ricorrenti hanno depositato memoria in cui hanno argomentato sul motivo di ricorso, insistendo per l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
2.Ai sensi dell’art. 240, comma 1, cod. pen. nel caso di condanna il giudice può disporre la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose ch ne sono il prodotto o il profitto. Ai sensi dell’art. 240, comma 2, cod. pen. è sempre ordin la confisca delle cose che costituiscono il prezzo del reato e delle cose la fabbricazione, l’us porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è pronuncia sentenza di condanna. Il principio generale, in tema di applicazione della misura di sicurezz della confisca facoltativa del profitto del reato, dunqùe, è nel senso che essa può conseguir solo ad una sentenza di condanna e nel senso che anche la confisca obbligatoria presuppone, comunque, l’accertamento del reato.
Nel caso in esame la confisca del profitto del reato è stata disposta a seguito pronuncia predibattimentale di non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità. Come rilevato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, la sentenza di non
doversi procedere per mancanza di querela ha carattere meramente processuale: GLYPH non contiene un accertamento mediante prove del fatto storico-reato, ma si limita a statuire su u aspetto processuale (la non ricorrenza di una condizione di procedibilità) che non consente l’accertamento in fatto e non è idonea a fondare l’efficacia del giudicato nei processi ci amministrativi e disciplinari in base agli artt. 652-654 c.p.p., (Sez. U, n. 35599 del 21/06/2012, COGNOME Marco, Rv. 253242 in motivazione). In ragione di tale peculiare natura, la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che non è possibile applicare la misura di sicurezza della confisca prevista dall’art. 240, comma 2, n. 2 cod, pen., che presuppone, l’accertamento di un fatt reato (cioè la fabbricazione l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione di determinate c cfr. Sez. 3, n. 39891 del 16/05/2014, Ierussi, Rv. 261362). La stessa affermazione, a maggiore ragione, deve essere effettuata in relazione alla confisca f2coltativa, che, come si visto, ha quale indefettibile presupposto la pronuncia di una sentenza di condanna, in assenza della quale i beni in sequestro devono essere restituiti all’avente diritto alla restituzione.
4.. La sentenza GLYPH deve, dunque, essere annullata limitatamente alla confisca dei beni in sequestro con conseguente eliminazione della relativa statuizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, statuizione che elimina.
Roma, 21 dicembre 2023 Il Consigliere estensore NOME COGNOME