Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18024 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18024 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona, nei confronti di COGNOME NOME, nato ad Ascoli Piceno il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 29/11/2022 del Tribunale di Ascoli Piceno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso c:hiedendo che il ricorso sia rigetto.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 29 novembre 2022, il Tribunale di Ascoli Piceno ha condannato l’imputato alla pena condizionalmente sospesa di mesi otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 81, primo comma, cod. pen. e 7, secondo comma, del d. I. n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, perché, in data 6 novembre 2020 e in date successive, presentava istanza all’RAGIONE_SOCIALE, al fine di ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza e conseguiva indebitamente il
beneficio di cui all’art. 3 del medesimo decreto legislativo, per un importo complessivo di euro 975,66.
Avverso la sentenza, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un’unica censura, la violazione degli artt. 240 cod. pen. e 7 del d. I. n. 4 del 2019, limitatamente alla mancata applicazione della confisca del profitto del reato commesso. Si sostiene, in particolare, che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente omesso di confrontarsi con la circostanza che le somme percepite dall’imputato a titolo di ingiusto profitto non sarebbero state restituite; di talc il giudice, tenuto altresì conto della mancanza di elementi relativi alla concreta possibilità di restituzione, avrebbe dovuto garantirne l’effettività, mediante la confisca.
In data 15 gennaio 2024, la difesa dell’imputato ha depositato memoria e conclusioni scritte, rappresentando l’inammissibilità, in quanto manifestamente infondata, della censura, proposta dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Repubblica, e chiedendo, conseguentemente, la conferma della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il terzo comma dell’art. 7 del d. I. n. 4 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 2019, prevede che, in caso di condanna definitiva o di patteggiamento per il reato di cui al secondo comma, c:onsegue di diritto l’immediata revoca del beneficio, con efficacia retroattiva, e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente conseguito. Delle somme indebitamente percepite – considerate dal legislatore come il profitto del reato di cui all’art. secondo comma – pertanto, deve considerarsi possibile il sequestro preventivo (Sez. 3, n. 1351 del 25 novembre 2022); con la conseguenza che dovrà ritenersi applicabile il principio, stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 42415 del 27 maggio 2021, secondo cui «Qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, mediante l’ablazione del denaro, comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto, che rappresenti l’effettivo accrescimento patrimoniale monetario da quest’ultimo conseguito per effetto del reato; tale confisca deve essere qualificata come confisca diretta, e non per equivalente, e non è ostativa alla sua adozione l’allegazione o la prova dell’origine lecita del numerano oggetto di ablazione».
Ciò premesso, deve rilevarsi, tuttavia, che, nel caso di specie, la confisca delle somme indebitamente percepite a titolo di reddito di cittadinanza rientra nell’ambito dell’esercizio discrezionale del giudice di cui all’art. 240, primo comma, cod. pen., non prevedendo l’art. 7 del d. I. n. 4 del 2019 alcuna ipotesi di confisca obbligatoria. A ciò si aggiunga, inoltre, che la predetta misura patrimoniale non risulta essere stata specificamente richiesta dal Pubblico ministero nei precedenti gradi di giudizio; di talché la deduzione del relativo vizio motivazionale deve ritenersi preclusa. Nel caso in cui, infatti – come nella specie – l’applicazione dell confisca di cui all’art. 240, comma 1, cod. pen., non sia mai stata richiesta dal Pubblico Ministero nei gradi di merito, non può ritenersi sussistente, in capo all’organo giudicante, alcun onere motivazionale sul rilievo che, trattandosi di misura patrimoniale facoltativa, debbano ritenersi vigenti i principi della domanda di parte e del contraddittorio, i quali, all’opposto, apparirebbero del tutto disattes
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 25/01/2024