Confisca per Reati Tributari: Un Obbligo Inderogabile per il Giudice
La lotta all’evasione fiscale si combatte anche con strumenti incisivi come la confisca dei profitti illeciti. Ma cosa succede se un giudice, pur condannando un imputato per un grave reato fiscale, si ‘dimentica’ di disporla? Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la confisca per reati tributari non è una scelta, ma un obbligo. Il provvedimento in esame ha annullato una sentenza di condanna proprio per questa grave omissione, delineando un percorso procedurale chiaro e rigoroso.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una sentenza di condanna emessa dal Giudice per l’udienza preliminare (G.u.p.) del Tribunale di Bergamo. Un imputato era stato giudicato colpevole, all’esito di un giudizio abbreviato, del reato di dichiarazione fraudolenta previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 74/2000, per l’anno d’imposta 2014.
Nonostante la condanna penale, nella sentenza mancava una parte fondamentale: l’ordine di confisca, diretta o per equivalente, del profitto derivante dal reato. Ritenendo tale omissione una violazione di legge, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza limitatamente a questo punto.
La Decisione della Corte e l’Obbligatorietà della Confisca per Reati Tributari
La Suprema Corte ha accolto pienamente le argomentazioni del Procuratore Generale, giudicando il ricorso fondato. I giudici hanno sottolineato come non possa esserci alcun dubbio sulla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della confisca obbligatoria.
L’articolo 12-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000 stabilisce in modo inequivocabile che, in caso di condanna per reati come la dichiarazione fraudolenta, il giudice deve disporre la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato. L’omissione di questa statuizione da parte del G.u.p. di Bergamo ha quindi rappresentato un palese errore di diritto.
Di conseguenza, la Corte ha annullato la sentenza impugnata, ma solo relativamente al punto concernente l’omessa confisca. Ha quindi disposto il rinvio degli atti allo stesso G.u.p. del Tribunale di Bergamo, ma in diversa persona fisica, per un nuovo giudizio su questo specifico aspetto.
Le Motivazioni della Sentenza
Nelle motivazioni, la Cassazione ha richiamato un suo consolidato orientamento giurisprudenziale. Viene chiarito che una sentenza di condanna per reato tributario che ometta di statuire sulla confisca deve essere parzialmente annullata con rinvio. La ragione del rinvio è di natura prettamente procedurale e sostanziale: spetta al giudice di merito, e non alla Corte di Cassazione, compiere le necessarie attività istruttorie per determinare la corretta modalità di applicazione della misura.
In particolare, il giudice del rinvio dovrà:
1. Verificare la possibilità di una confisca diretta: Accertare se sia possibile individuare e aggredire il profitto specifico derivante dal reato (ad esempio, il denaro risparmiato con l’evasione).
2. Disporre la confisca per equivalente solo in via subordinata: Solo nel caso in cui la confisca diretta si riveli impossibile, il giudice potrà procedere con la confisca di altri beni di valore equivalente presenti nel patrimonio del condannato.
Questa verifica, implicando accertamenti di fatto, è preclusa alla Corte di Cassazione, che è giudice di legittimità e non di merito.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La sentenza riafferma con forza il carattere imperativo e non discrezionale della confisca per reati tributari. Questa misura non è una sanzione accessoria eventuale, ma una conseguenza diretta e ineludibile della condanna, finalizzata a ripristinare l’ordine economico violato e a sottrarre al reo ogni vantaggio patrimoniale derivante dalla sua condotta illecita.
Per cittadini e imprese, il messaggio è chiaro: le conseguenze di una condanna per gravi reati fiscali non si limitano alla pena detentiva o pecuniaria, ma comportano la quasi certa perdita dei beni corrispondenti all’imposta evasa. Per gli operatori del diritto, la pronuncia conferma che l’omissione della statuizione sulla confisca costituisce un vizio grave della sentenza, destinato a essere sanato attraverso l’annullamento e un nuovo giudizio sul punto.
La confisca del profitto in caso di condanna per reati tributari è sempre obbligatoria?
Sì, la sentenza chiarisce che la confisca, diretta o per equivalente, del profitto derivante da reati come la dichiarazione fraudolenta è una statuizione obbligatoria ai sensi dell’art. 12-bis del D.Lgs. n. 74/2000. Non è una facoltà del giudice, ma un obbligo di legge.
Cosa succede se il giudice di primo grado dimentica di disporre la confisca?
La sentenza è viziata da un errore di diritto. Come stabilito dalla Corte di Cassazione in questo caso, la decisione deve essere parzialmente annullata con rinvio. Ciò significa che il caso torna al giudice del merito (in diversa persona fisica) affinché si pronunci specificamente sul punto della confisca omessa.
Perché la Corte di Cassazione non ha disposto direttamente la confisca, ma ha rinviato il caso al giudice di merito?
Perché è necessario un accertamento di fatto che la Corte di Cassazione non può compiere. Il giudice del rinvio deve prima verificare se è possibile procedere alla confisca diretta del profitto del reato. Solo se ciò risulta impossibile, può disporre la confisca per equivalente su altri beni del condannato. Questa attività istruttoria è di competenza del giudice di merito.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34194 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34194 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 16/09/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte d’Appello di Brescia nel procedimento a carico di
COGNOME NOME, nato a Troina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 26/09/2024 dal G.u.p. del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni sulla confisca;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26/09/2024, emessa all’esito di giudizio abbreviato, il G.u.p. del Tribunale di Bergamo ha condannato COGNOME NOME alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all’art. 2 1.1gs. n. 74 del 2000 limitatamente alle dichiarazioni IRPEF e IVA per l’anno di imposta 2014.
Ricorre per cassazione il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte d’Appello di Brescia deducendo violazione di legge con riferimento alla omessa statuizione della
confisca, diretta o per equivalente, del profitto del reato: statuizione obbligatoria ai sensi dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 (ora art. 87 d.P.R. n. 87 del 2024).
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita l’annullamento della sentenza impugnata, condividendo le argomentazioni del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Nessun dubbio può invero porsi sulla sussistenza dei presupposti per l’applicazione, in esito alla condanna del COGNOME, della confisca obbligatoria del profitto del reato di dichiarazione fraudolenta a lui ascritto: statuizione omessa nella sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Bergamo.
Questa Suprema Corte ha invero avuto modo di chiarire che «in tema di ricorso per cassazione, la sentenza di condanna per reato tributario, che abbia omesso la confisca del profitto ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, va parzialmente annullata con rinvio ove occorra verificare, mediante attività istruttorie precluse nel giudizio di legittimità, la possibilità di procedere in via prioritaria alla confi diretta di tale profitto e, solo ove ciò sia impossibile, a quella per equivalente» (Sez. 3, n. 3165 del 22/11/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278637 – 02).
In accoglimento del ricorso del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, deve quindi pronunciarsi, relativamente al punto concernente l’omessa confisca, sentenza di annullamento con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al G.u.p. del Tribunale di Bergamo in diversa persona fisica (trattasi di sentenza inappellabile).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente al punto concernente l’omessa confisca con rinvio per nuovo giudizio al G.u.p. del Tribunale di Bergamo, in diversa persona fisica.
Così deciso il 16 settembre 2025
Il Consiglré stensore
Il Presidente