Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11468 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11468 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Ancona nel procedimento nei confronti di COGNOME NOMECOGNOME nata a Pisa il 18/11/1958
avverso la sentenza del 18/4/2024 del Tribunale di Ascoli Piceno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato senza rinvio nella parte in cui non è irrogata la confisca e l’irrogazione di quest’ultima.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18 aprile 2024 il Tribunale di Ascoli Piceno ha dichiarato NOME COGNOME responsabile del delitto di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 (ascrittole per avere, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, omesso di versare le ritenute dovute quale sostituto d’imposta per l’anno 2019, per un ammontare di euro 187.226,48, risultante dalla dichiarazione annuale di sostituto d’imposta modello 770 per anno 2019), condannandola di conseguenza alla pena di quattro mesi di reclusione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Ancona, lamentando l’omessa disposizione della confisca del profitto del reato ascritto alla imputata, trattandosi di statuizion obbligatoria, con la conseguente violazione di una disposizione di legge penale, la cui applicazione non è rimessa ad alcuna valutazione discrezionale del giudice del merito, che, in caso di condanna, è tenuto a disporre la confisca del profitto del reato.
Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla confisca e la disposizione della stessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L’art. 12-bis, primo comma, d.lgs. n. 74 del 2000, nello stabilire che “nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto”, prevede come obbligatoria la confisca, in via diretta, del profitto dei reati previsti dal medesimo testo normativo. Si tratta di statuizione obbligatoria a contenuto predeterminato, in relazione alla quale non vi sono spazi di valutazione o di discrezionalità per il giudice della cognizione, cosicché risulta indebita, per contrasto con la disposizione richiamata, l’omessa disposizione da parte del Tribunale di Ascoli Piceno della confisca del profitto del reato tributario ascritto alla imputata COGNOME
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, limitatamente al punto concernente l’omessa applicazione della confisca del profitto del reato, con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno, che provvederà, una volta accertato il profitto del reato (accertamento che è precluso alla Corte di cassazione e non consente quindi di disporre immediatamente detta confisca ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen.), a disporne la confisca.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente al punto concernente l’omessa applicazione della confisca del profitto del reato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ascoli Piceno, in diversa persona fisica.
Così deciso il 7/3/2025