Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13835 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13835 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato ad Aosta il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 02/03/2023 del GUP del Tribunale di Aosta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 2 marzo 2023, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il Gup del Tribunale di Aosta ha applicato all’imputato la pena da lui richiesta – pari a mesi 10 di reclusione, convertiti nella pena pecuniaria della multa di € 3.000,00 di cui all’art. 56-quater della legge n. 689 del 1981 – in relazione al delitto di cui all’art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, perché, in qualità di titol impresa individuale, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, si avvaleva di molteplici fatture emesse per operazioni in tutto e/o in parte
oggettivamente inesistenti, indicando: a) per l’anno 2015, componenti passivi fittizi, e quindi indebita deduzione di componenti negativi, pari a C 13.582,90, e indebita detrazione Iva, per complessivi C 18.839,00; b) per l’anno 2016, componenti passivi fittizi, e quindi indebita deduzione di componenti negativi, pari a C 23.747,00, e indebita detrazione IVA, per complessivi C 17.304,20. Il giudice ha disposto altresì, ai sensi dell’art. 12-bis del d. Igs. n. 74 del 2000, la confisca di somme di denaro, liquide o giacenti presso conti correnti o depositi bancari o postali, azioni, titoli o altri valori mobiliari, comunque denominati, beni mobil registrati o beni immobili, di cui l’indagato fosse proprietario esclusivo o titolare quota comune indivisa, fino alla concorrenza dell’importo di € 73.473,00.
Ebbene, il Gup del Tribunale di Aosta avrebbe, in un primo momento, accolto le richieste dell’imputato, riducendo il perimetro del sequestro disposto, salvo poi discostarsene con la sentenza gravata, allorché ha nuovamente disposto la confisca di tutti i beni del ricorrente, fino alla concorrenza dell’importo di 73.473,00, con motivazione priva di qualsivoglia riferimento alle risultanze dell’accertamento erariale, precedentemente apprezzato. In altri termini, ci si duole del fatto che il giudice dell’udienza preliminare, mancando di considerare gli importi già versati dall’indagato a seguito di accordo con l’amministrazione finanziaria, ha disposto la confisca su un importo maggiore rispetto a quello concretamente costituente il prezzo o il profitto del reato, pregiudicando il diritto
dell’indagato ad ottenere la revoca della misura per equivalente e la liberazione dei relativi beni, una volta terminato il pagamento dell’accertamento fiscale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso – riferito all’ammontare della confisca – è fondato.
Occorre preliminarmente ricordare che, in tema di reati tributari, la disposizione contenuta al comma secondo dell’art. 12-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000 (introdotta dal d.lgs. n.158 del 2015), secondo cui la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prodotto del reato non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro, deve essere circoscritta ai soli casi di obblighi assunti in maniera formale, tra i qual rientrano le ipotesi di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale, di transazione fiscale, di attivazione di procedure di rateizzazione automatica o a domanda (ex multis, Sez. 3, n. 42470 del 13/07/2016, Rv. 268383; Sez. 3, n. 28225 del 09/12/2016, Rv. 267334; Sez. 3, n. 5728 del 14/01/2016, Rv.266037).
Ebbene, come dedotto dalla difesa, nel caso di specie, il giudice – in assenza di motivazione sul punto – ha omesso di valutare l’esito dell’ accertamento con adesione, correttamente allegato in atti, in contraddizione con quanto precedentemente riconosciuto dal medesimo organo, con ordinanza, emessa, fuori udienza, in data 30 maggio 2022, con cui, in accoglimento delle deduzioni difensive, il predetto accertamento con adesione veniva riconosciuto, e conseguentemente era ridotta l’ampiezza del sequestro preventivo per equivalente disposto nei confronti del ricorrente. In secondo luogo, l’organo giudicante ha mancato di verificare l’effettiva entità del debito del ricorrente nei confront dell’Erario, allorché non ha computato l’ottenuta rateizzazione erariale, nonché l’avvenuto versamento delle prime tre rate, relative all’anno di imposta 2015 – per un ammontare di C 9.147,03 – e della prima rata, inerente all’annualità 2016, di importo pari a C 1.929,24, per complessivi C 11.076,97.
Da quanto precede, consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente all’ammontare della disposta confisca, con rinvio al Tribunale di Aosta, che procederà a nuovo giudizio sul punto, tenendo conto dei principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’ammontare della confisca, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Aosta.
Così deciso il 11/01/2024.