Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20998 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20998 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/04/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Giugliano in Campania il DATA_NASCITA, 2) COGNOME NOME, nato a Giugliano in Campania il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 11/10/2023 del Tribunale di Latina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Latina, con decreto dell’Il aprile 2016, dispose la confisca prevenzione dei RAGIONE_SOCIALE dei fratelli NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME. Si trattava delle quote della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE possedute per il 40% da COGNOME NOME e per il restante 60% dai due ricorrenti, in misura del 30% per ciascuno di essi.
Le società erano proprietarie di diversi immobili sottoposti di conseguenza alla confisca.
Tale provvedimento era stato parzialmente riformato dalla Corte di appello di Roma, con decreto del 14 settembre 2017, che aveva confermato la misura ablatíva solo con riferimento alle quote societarie possedute da COGNOME NOME, pari al 40% e tale statuizione era divenuta irrevocabile.
RAGIONE_SOCIALE ha fatto istanza al Tribunale di Latina, ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., al fin procedere allo scioglimento della comunione, secondo quanto previsto dall’art. 48, comma 7-ter, d.l.vo 6 settembre 2011 n. 159 che detta disposizioni inerenti alla destinazione di RAGIONE_SOCIALE indivisi oggetto di provvedimento di confisca.
Il Tribunale, seguendo il dettato della norma citata, ha nominato un perito e, all’esito dell’accertamento tecnico, con il provvedimento impugnato, ritenuta l’indivisibilità dei RAGIONE_SOCIALE, ha disposto l’acquisizione di essi, a titolo gratuito intero, al patrimonio dello Stato, non ritenendo che i ricorrenti versassero i condizioni di buona fede.
Ha osservato il Tribunale, in proposito, che í ricorrenti erano stati originariamente destinatari del provvedimento di confisca in quanto ritenuti appartenenti ad un’associazione camorristìca ai sensi dell’art. 416-bis cod.pen.; la successiva assoluzione definitiva di entrambi da tale reato, non poteva giovare a provare la loro buona fede, posto che tale statuizione favorevole era stata dovuta non ad una ritenuta estraneità all’attività illecita svolta da COGNOME NOME, “ma unicament all’impossibilità di affermare con certezza la loro appartenenza ai clan camorristici COGNOME e COGNOME e, pertanto, la pericolosità qualificata necessaria a disporre la confisca anche dei loro RAGIONE_SOCIALE” (fg. 2 del provvedimento impugnato).
Il Tribunale ha continuato affermando che: “pur non risultando provata la loro appartenenza a tali clan camorristici, diversamente da NOME, va osservato che questi esercitava l’attività illecita per il tramite delle sue impres delle quali, si ribadisce, sono ed erano all’epoca dei fatti comproprietari anche gli altri due fratelli, sicché non può che riconoscersi quantomeno una connivenza tale da escludere la loro buona fede, rispetto all’attività illecita realizzata da NOME, considerato anche che essi stessi ne percepivano í vantaggi economici”.
Il Tribunale, inoltre, ha aggiunto che i due ricorrenti non hanno dedotto niente al riguardo, il loro difensore essendosi soffermato su altre questioni più specifiche, inerenti alla materiale divisione dei RAGIONE_SOCIALE, che presupponevano lo stato di buona fede.
Ricorrono per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME, a mezzo dei loro comuni difensori e con due distinti atti.
5.1. Nel ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, depositato il 20 gennaio 2024, deducono:
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta indimostrata buona fede dei ricorrenti.
Attraverso il dettagliato excursus delle vicende giudiziarie dei ricorrenti e del loro fratello NOME NOME, si sottolinea non soltanto la circostanza che NOME e NOME COGNOME erano stati assolti nel procedimento penale che li aveva visti imputati del reato associativo mafioso, ma anche che all’esito del procedimento di prevenzione era stata disposta in loro favore la restituzione dei RAGIONE_SOCIALE, così all’evidenza escludendosi ogni profilo di pericolosità.
Inoltre, il loro fratello NOME NOME era stato del pari assolto dall’accusa concorso esterno in associazione mafiosa e ritenuto portatore, in sede di prevenzione, soltanto di pericolosità “generica”.
Sicché non poteva ulteriormente pretendersi dai ricorrenti alcun onere di allegare la loro buona fede, di fatto allargando la confisca a RAGIONE_SOCIALE leciti rimasti estranei provvedimento ablativo.
I ricorrenti censurano, in proposito, l’attribuita “connivenza” con il fratello quale ha fatto riferimento il Tribunale, che non avrebbe tenuto conto dei provvedimenti giurisdizionali prima citati – segnalati in una memoria difensiva ma non contenuti agli atti della procedura – e della loro inevitabile refluenza sull prova dello stato di buona fede dei ricorrenti.
Nel ricorso ci si duole anche del fatto che il Tribunale non ha dichiarato improcedibile l’istanza dell’RAGIONE_SOCIALE, tenuto conto che i RAGIONE_SOCIALE appartenenti ai ricorrenti dovevano essere loro restituiti a seguito dei provvedimenti giurisdizionali prima citati e non potevano essere RAGIONE_SOCIALE sulla base della normativa richiamata in ricorso;
2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale disposto la confisca di cespiti non colpiti da misura di prevenzione, erroneamente ritenendo che fosse in essere una comunione tra le quote societarie di proprietà di COGNOME NOME e le quote societarie di proprietà dei ricorrenti, disponendo una confisca “postuma”, non prevista dalla legge, di RAGIONE_SOCIALE che andavano restituiti sulla base dei provvedimenti giurisdizionali prima citati e della giurisprudenza formatasi sul punto, anche in tema di revocazione della confisca;
3) violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale ritenuto sussistente la comunione dei RAGIONE_SOCIALE inerenti alla società RAGIONE_SOCIALE e la loro indivisibilità, rimandando, sul punto, all’accertamento peritale attraverso i seguente passaggio motivazionale: “secondo quanto affermato dal perito in risposta al quesito n. 4, i RAGIONE_SOCIALE sono in sostanza indivisibili, poiché l’eventual frazionamento comporterebbe l’impossibilità di un utilizzo autonomo di ciascuno di essi”.
In proposito, tuttavia, secondo i ricorrenti, il Tribunale avrebbe travisato contenuto della perizia, trasfuso in ricorso nella parte di interesse volta prevedere un “progetto divisionale” che sconfesserebbe l’assunto della indivisibilità dei RAGIONE_SOCIALE e, con esso, dell’applicazione della procedura di cui all’a 48, comma 7-ter, d.l.vo 159/2011, con la rilevanza in esso assegnata alla buona o mala fede del “partecipante alla comunione”.
5.2. Nel ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, depositato il 27 gennaio 2024, si deducono argomenti sovrapponibili a quelli del primo ricorso. Ci si sofferma, in primo luogo, sulla ritenuta sussistenza della comunione dei RAGIONE_SOCIALE tra l’RAGIONE_SOCIALE ed i ricorrenti, che il ricorso assume essere inesistente perché non risultante dalle “ispezioni ipotecarie” eseguite dal perito nominato dal Tribunale, attestanti la titolarità de RAGIONE_SOCIALE ancora in capo alle società degli RAGIONE_SOCIALE e non, per il 40% oggetto di confisca definitiva, all’RAGIONE_SOCIALE, la cui istanza, pertanto, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.
In secondo luogo, si ribadisce che la procedura di cui all’art. 48, comma 7-ter, d.l.vo 159/2011, può avere luogo soltanto quando il bene sia indivisibile e, solo in questo caso – che il ricorso esclude nella specie, alla luce della perizia il cui contenuto il Tribunale avrebbe travisato o omesso di considerare – rileverebbe l’accertamento della buona fede del partecipante alla comunione, la quale, comunque, non poteva che escludersi in radice, nel caso in esame, per effetto del positivo esito del processo penale e di prevenzione a carico dei ricorrenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Deve, in primo luogo, ribadirsi che l’istanza che ha dato luogo al provvedimento impugnato, è stata avanzata dall’RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., al fine di proceder allo scioglimento della comunione, secondo quanto previsto dall’art. 48, comma 7-ter, d.l.vo 6 settembre 2011 n. 159.
Essa non può ritenersi inammissibile in quanto non è contestato che vi sia stata confisca definitiva delle quote delle due società indicate in premessa e, cioè, più in particolare, del 40% sia della RAGIONE_SOCIALE che della RAGIONE_SOCIALE, quote possedute da COGNOME NOME, fratello degli odierni ricorrenti.
La confisca doveva intendersi estesa ai RAGIONE_SOCIALE immobili che componevano le quote delle due società, ma è sempre alla divisione delle quote che occorreva fare riferimento, in quanto erano queste ad essere in comunione, per il fatto che il 60% di esse risultava e risulta di proprietà dei ricorrenti – per il 30% in capo a ciascu di essi – ai quali avrebbe dovuto essere restituito all’esito, per loro positivo, procedimento di prevenzione; a tale adempimento non si è potuto dar luogo, per quel che si deduce, proprio per effetto della comunione delle quote e, per esse, dei RAGIONE_SOCIALE immobili che le costituiscono.
La circostanza che le visure ipotecarie non dimostrino la titolarità del 40% confiscato in capo all’RAGIONE_SOCIALE, non è rilievo decisivo al fine di escludere l’ammissibilità dell’istanza, dal momento che, ad evidenza, si tratta di una mancanza di aggiornamento rispetto all’esito definitivo del procedimento di prevenzione nei confronti di COGNOME NOME e della relativa confisca delle sue quote societarie.
Ciò posto, la norma di cui all’art. 48, comma 7-ter, d.l.vo 6 settembre 2011 n. 159, intende regolare le modalità per pervenire alla attribuzione allo Stato, in esito a confisca definitiva di prevenzione, di RAGIONE_SOCIALE indivisi.
Si presuppone, pertanto, che esistano RAGIONE_SOCIALE che abbiano, oggettivamente e giuridicamente, tale caratteristica; per accertare ciò, è previsto che il giudic disponga gli opportuni accertamenti tecnici.
Tanto è avvenuto nella specie, avendo il Tribunale nominato un perito al fine di effettuare una verifica in tal senso, insieme ad una specifica individuazione dei RAGIONE_SOCIALE riferibili alle quote delle due società prima indicate.
Orbene, deve ritenersi che il Tribunale sia effettivamente incorso in un travisamento del contenuto della perizia agli atti (ed anche allegata ai ricorsi), dal momento che ha equivocato la rilevata (dal perito) indivisibilità dei singoli RAGIONE_SOCIALE immobili afferenti alle quote societarie, con l’indivisibilità delle quote stesse.
Tanto si rileva dalle conclusioni del perito contenute ai fgg. 115 e segg. dell’elaborato in atti, laddove il tecnico ha individuato e proposto – a scioglimento della comunione secondo l’originaria istanza della RAGIONE_SOCIALE – una divisione ideale delle quote societarie (quelle oggetto di confisca definitiva in capo ad COGNOME NOME e quelle da restituire ai ricorrenti), raggruppando i vari immobili riferib alle società – questi sì, singolarmente, indivisibili secondo la perizia – e giungendo ad un progetto di divisione dimensionato al 40% del valore delle quote all’RAGIONE_SOCIALE ed al 60% del valore delle quote ai ricorrenti, composti tenendo conto del valore
dei singoli RAGIONE_SOCIALE immobili oggetto di contestuale indicazione e stima da parte del perito.
L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata perché ha dato erroneamente per presupposta, sulla base della perizia, la indivisibilità delle quote societarie, invece, per quel che risulta dall’elaborato, non sussistente.
Di tanto, il giudice del rinvio dovrà dare contezza attraverso un nuovo esame degli elementi di fatto.
Soltanto nell’ipotesi in cui dovesse essere ritenuta l’indivisibilità delle quot societarie, si dovrebbe passare alla valutazione della buona fede dei ricorrenti, poiché la norma di riferimento utilizzata dal Tribunale, contenuta nel cosiddetto Codice Antimafia, presuppone, per la valutazione della buona fede, che i RAGIONE_SOCIALE di cui si discute siano indivisibili.
In caso contrario, il problema non si pone: a scioglimento della comunione peraltro, nel caso in esame, richiesta dall’RAGIONE_SOCIALE e non dai ricorrenti – la quota definitivamente confiscata, con i RAGIONE_SOCIALE immobili che la compongono, deve essere assegnata all’RAGIONE_SOCIALE e l’altra, con i relativi RAGIONE_SOCIALE, restituita agli aventi diritto.
Non è superfluo sottolineare che, laddove, nella specie, dovesse darsi luogo alla valutazione della buona fede dei ricorrenti, il giudice del rinvio dovrà tenere conto del fatto che costoro sono stati “radiografati” in sede penale ed in sede di prevenzione, rimanendo, in entrambi casi, indenni da qualunque conseguenza negativa, circostanza che non può non refluire sulla questione, dal momento che attesta un comportamento esente da censure riferibile al momento della acquisizione delle quote societarie ed alla loro successiva gestione fino alla confisca definitiva, tenendo in conto anche di quanto accertato a proposito di COGNOME NOME, assolto in sede penale e ritenuto, in sede di prevenzione, soltanto pericoloso “generico”.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Latina in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30.04.2024.