Confisca di strumenti da taglio: la guida legale
La Confisca degli strumenti utilizzati per il confezionamento e lo spaccio di stupefacenti rappresenta un pilastro della lotta alla criminalità. Recentemente, la Corte di Cassazione si è espressa sulla legittimità del sequestro di una mannaia trovata in possesso di un soggetto dedito ad attività illecite. La decisione chiarisce come il nesso tra l’oggetto e il reato sia determinante per l’applicazione della misura ablativa, indipendentemente dalle definizioni lessicali fornite dalla difesa.
Il concetto di Confisca nel diritto penale
Il sistema penale prevede che i beni utilizzati per commettere un reato debbano essere sottratti alla disponibilità del colpevole. La Confisca mira a prevenire la reiterazione del reato e a eliminare i mezzi che ne hanno agevolato l’esecuzione. Nel caso di specie, un soggetto è stato trovato in possesso di una mannaia di dimensioni significative (12 per 17 centimetri) all’interno di una busta contenente anche materiale destinato al confezionamento di dosi di droga. La difesa ha tentato di impugnare il provvedimento sostenendo che tale strumento non fosse idoneo alla suddivisione della sostanza, cercando di declassare l’oggetto a un utensile non pertinente all’attività di spaccio.
La decisione della Corte sulla Confisca
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando la genericità delle doglianze difensive. La Corte ha evidenziato che la pertinenza di un oggetto rispetto a un reato non dipende dal nome che gli viene assegnato, ma dalla sua concreta funzionalità e dal contesto del ritrovamento. Se un oggetto è rinvenuto insieme a sostanze illecite e strumenti per il loro trattamento, la sua destinazione d’uso criminale è presunta in modo solido. La critica basata esclusivamente sulla terminologia lessicale è stata giudicata insufficiente a scardinare le motivazioni del tribunale di merito.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sulla manifesta infondatezza del ricorso. Il Tribunale aveva già correttamente evidenziato che lo strumento fosse stato utilizzato per commettere il reato e risultasse riutilizzabile per le medesime attività delittuose. Le dimensioni dell’oggetto, pari a 12 per 17 centimetri, sono state ritenute compatibili con l’attività di preparazione della sostanza stupefacente. Il ricorrente non ha fornito argomentazioni specifiche per dimostrare l’estraneità dello strumento rispetto alla busta contenente il materiale pertinente allo spaccio. Di conseguenza, il nesso di pertinenzialità tra la mannaia e l’attività illecita è rimasto intatto, giustificando pienamente il provvedimento di distruzione.
Le conclusioni
La sentenza ribadisce che la prova della funzionalità di un bene rispetto a un reato è legata a elementi oggettivi e contestuali. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende sottolinea la necessità di presentare ricorsi basati su motivi concreti e non su mere dispute terminologiche. Per chi opera nel settore legale, emerge chiaramente l’importanza di analizzare la compatibilità fisica e logica degli oggetti sequestrati con la fattispecie di reato contestata, poiché la Cassazione non accetta censure che si esauriscono in critiche formali prive di sostanza argomentativa.
Quando è legittima la confisca di un oggetto trovato con la droga?
La confisca è legittima quando l’oggetto è considerato funzionale alla commissione del reato o è riutilizzabile per attività delittuose simili. Il nesso è provato se l’oggetto si trova insieme a materiale per il confezionamento.
Si può contestare la confisca basandosi solo sul nome dell’oggetto?
No, una critica puramente lessicale non è sufficiente se le caratteristiche fisiche dell’oggetto sono compatibili con l’attività illecita. Il giudice valuta la funzionalità concreta e il contesto del ritrovamento.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali. È prevista anche una sanzione pecuniaria, solitamente di tremila euro, in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49584 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49584 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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-a visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si contesta la disposta confisca, insieme a stupefacente, anche di una «mannaia TARGA_VEICOLO“» è manifestamente infondato tenuto conto che il Tribunale, in merito al provvedimento ablativo con distruzione di quanto in sequestro ha evidenziato che lo stesso fosse stato utilizzato per commettere il reato e riutilizzabile p medesime attività delittuose; che, invero, le dimensioni dell’oggetto (12 per 17 centimetri) prescindere dal nome assegnato “mannaia” (in concreto evocativo di strumento eccentrico rispetto alla suddivisione in dosi della sostanza detenuta) depongono per una compatibilità dello stesso rispetto alla motivazione del Tribunale, dovendosi ritenere invece generica l censura rivolta nel motivo di ricorso che, di fatto, esaurendosi in una critica meramen lessicale, non argomenta con la necessaria specificità per quale motivo lo strumento, che si afferma essere stato utilizzato per la commissione del reato (lo stesso ricorso evidenzia ch fosse nella busta con all’interno il materiale pertinenziale all’attività di spaccio), non funzionale all’attività illecita contestata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2023.