Confisca Provento Reato: La Cassazione Chiarisce i Limiti per i Reati di Droga
L’istituto della confisca provento reato rappresenta uno degli strumenti più efficaci per contrastare la criminalità, colpendo direttamente i vantaggi economici che ne derivano. Con l’ordinanza n. 1364/2024, la Corte di Cassazione è intervenuta per fare chiarezza sulla sua applicabilità nel contesto dei reati di stupefacenti di lieve entità, distinguendola nettamente dalla confisca per equivalente e confermandone l’ampia portata.
Il Caso: Patteggiamento e Ricorso contro la Confisca
Il caso trae origine da una sentenza del Tribunale di Verona, emessa a seguito di un patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p.). L’imputato era stato condannato per il reato di illecita cessione di sostanze stupefacenti, qualificato come fatto di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti (d.P.R. 309/90). Oltre alla pena concordata, il giudice di merito aveva disposto la confisca di una somma di denaro, ritenuta il diretto profitto dell’attività illecita.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, contestando proprio la legittimità di tale confisca. La difesa sosteneva, in sostanza, che le limitazioni previste dalla normativa speciale in materia di stupefacenti per i reati minori dovessero impedire il provvedimento ablatorio.
La Decisione della Corte di Cassazione e la confisca provento reato
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione del Tribunale di Verona. La Corte ha stabilito che la confisca disposta dal giudice di merito era corretta e fondata sull’articolo 240 del codice penale, che regola la confisca diretta delle cose che costituiscono il profitto del reato.
La decisione si basa su una distinzione fondamentale: quella tra la confisca diretta del profitto e la confisca per equivalente. Secondo i giudici di legittimità, le limitazioni invocate dal ricorrente si applicano solo alla seconda tipologia, lasciando invece impregiudicata la possibilità di procedere sempre alla confisca provento reato quando i beni sono direttamente identificabili.
Le Motivazioni: La Distinzione tra Confisca Diretta e per Equivalente
Il cuore della motivazione risiede nella netta differenziazione tra due istituti giuridici.
1. Confisca Diretta (art. 240 c.p.): Questa misura colpisce specificamente i beni che sono il risultato diretto dell’attività criminale (il profitto o il prodotto). Nel caso di specie, il denaro sequestrato era stato identificato come il ricavo immediato della cessione di droga. La Corte ha sottolineato che questa forma di confisca ha una portata generale e si applica sempre, salvo espresse eccezioni non pertinenti al caso.
2. Confisca per Equivalente (prevista da norme speciali, come l’art. 73, comma 7-bis, T.U. Stupefacenti): Questa misura interviene quando non è possibile rintracciare e confiscare i beni che costituiscono il profitto diretto del reato. In tali circostanze, lo Stato può confiscare altri beni di valore equivalente appartenenti al reo. È proprio per questa forma di confisca che la legge prevede una limitazione: non può essere disposta se si procede per l’ipotesi lieve di reato di cui al comma 5 dell’art. 73.
Poiché nel caso in esame il giudice aveva correttamente applicato la confisca diretta del profitto, le limitazioni relative alla confisca per equivalente erano del tutto irrilevanti. La Corte ha ribadito che il giudice di merito ha agito in modo ineccepibile, disponendo la confisca di cose che costituivano il diretto profitto dei contestati reati.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza della Cassazione ha importanti implicazioni pratiche. Essa riafferma un principio cardine: i guadagni illeciti derivanti dallo spaccio di droga, anche se di lieve entità, devono essere sempre confiscati quando sono materialmente disponibili. La sentenza chiarisce che la volontà del legislatore di prevedere un trattamento più mite per i reati minori, escludendo la confisca per equivalente, non si traduce in un’immunità per i proventi diretti del crimine.
In conclusione, questa pronuncia consolida l’orientamento secondo cui la confisca provento reato è uno strumento imprescindibile per privare i criminali dei frutti della loro attività illecita, garantendo che il crimine non paghi mai, neppure nelle sue manifestazioni meno gravi.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la confisca ordinata dal giudice di merito era una confisca diretta del profitto del reato ai sensi dell’art. 240 c.p., e non una confisca per equivalente. Le limitazioni invocate dal ricorrente si applicano solo a quest’ultima, rendendo la sua contestazione infondata in diritto.
È sempre possibile confiscare i guadagni derivanti da un reato di spaccio di lieve entità?
Sì, secondo questa ordinanza, è sempre possibile confiscare i guadagni che costituiscono il profitto diretto e identificabile del reato, anche se questo è qualificato come di lieve entità. La confisca del profitto diretto non è soggetta alle limitazioni previste per la confisca per equivalente in questi casi.
Qual è la differenza fondamentale tra confisca diretta e confisca per equivalente evidenziata dalla Corte?
La confisca diretta colpisce i beni specifici che sono il frutto del reato (es. il denaro incassato dalla vendita di droga). La confisca per equivalente, invece, si applica quando i proventi diretti non sono più disponibili e permette di sequestrare altri beni del reo per un valore corrispondente. La Corte ha chiarito che solo la confisca per equivalente è esclusa nei reati di droga di lieve entità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1364 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1364 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 10/06/1997
avverso la sentenza del 01/06/2022 del TRIBUNALE di VERONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Verona, indicata in epigrafe, con la quale è stata applicata ai sensi dell’art.444 cod. proc. pen. la pena concordata dalle parti in relazione al reato di illecita cessione di sostanze stupefacenti di cui agli artt.110, 99, 81, comma 2, cod. pen. e 73, comma 5, d.P.12. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Bovolone il 12 aprile 2022;
considerato che il provvedimento impugnato ha correttamente disposto la confisca ai sensi dell’art. 240 cod. pen., e non già ai sensi dell’art.240 bis cod. pen. Nella specie, dunque, la confisca disposta non è soggetta alla limitazione di cui all’articolo 85 bis d.P.R. 309/90. L’art. 73, comma 7-bis, Lu. Stup. prevede analoga limitazione allorché non sia possibile la confisca delle cose che sono profitto o prodotto del reato. Quando manchi la disponibilità di siffatte cose, sarà possibile disporre la confisca per equivalente quante volte non si proceda per l’ipotesi lieve di reato. Ma nel caso specifico, il Giudice di merito ha ineccepibilmente disposto la confisca di cose che costituiscono profitto dei contestati reati di cessione di sostanza stupefacente;
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
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Il Presidente