Confisca profitto reato: la Cassazione sull’onere della prova del terzo
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale in materia di misure patrimoniali: la confisca profitto reato e l’onere probatorio che grava sul terzo che rivendica la proprietà dei beni. La decisione chiarisce che, per ottenere il dissequestro, non è sufficiente dimostrare la mancata appartenenza dei beni all’imputato, ma è necessario provare in modo rigoroso la propria titolarità esclusiva.
I Fatti del Caso: Sequestro di Beni e Opposizione del Terzo
La vicenda trae origine da un procedimento penale a carico di un uomo, condannato per associazione a delinquere, importazione di beni contraffatti e ricettazione, reati legati al commercio di orologi di lusso. Nel corso del processo, venivano sequestrati una somma di circa 15.000 euro in contanti e due orologi di pregio, rinvenuti nella camera da letto coniugale. Successivamente, veniva disposta la confisca di tali beni.
La moglie dell’imputato, qualificandosi come terza interessata, proponeva opposizione al provvedimento, chiedendo la restituzione dei beni e sostenendo che fossero di sua proprietà. L’istanza veniva rigettata dal Giudice per le indagini preliminari, in funzione di giudice dell’esecuzione.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Contro la decisione del giudice dell’esecuzione, la donna presentava ricorso in Cassazione, articolando due principali motivi di doglianza:
1. Errata individuazione del “profitto del reato”: Secondo la ricorrente, il giudice non aveva correttamente motivato la ragione per cui il denaro e gli orologi dovessero essere considerati provento delle attività illecite del marito.
2. Mancata considerazione dei propri redditi: La difesa lamentava che non fossero stati presi in adeguata considerazione i redditi da lei dichiarati e percepiti nel corso degli anni, che avrebbero giustificato la legittima provenienza dei beni.
La Decisione della Corte: la confisca profitto reato e la prova del terzo
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati. I giudici di legittimità hanno confermato la correttezza della decisione impugnata, ribadendo principi fondamentali in materia di confisca profitto reato.
La Corte ha sottolineato come il giudice dell’esecuzione avesse adeguatamente collegato i beni in sequestro (denaro e orologi di lusso) alla natura stessa dei reati commessi dal marito. La loro presenza nella camera da letto comune li rendeva, in prima battuta, direttamente riferibili all’imputato. Inoltre, la Corte ha dato rilievo al fatto che i redditi della ricorrente provenivano in gran parte da una società a sua volta coinvolta nelle attività illecite, sollevando dubbi sulla loro effettiva consistenza e liceità.
Le Motivazioni
Il punto centrale della motivazione della Cassazione risiede nella definizione dell’onere della prova. Richiamando un proprio precedente orientamento, la Corte ha affermato che il terzo che rivendica la proprietà di un bene soggetto a confisca non può limitarsi a contestare la riferibilità del bene all’imputato. Al contrario, ha l’onere stringente di dimostrare di essere l’effettivo e unico proprietario.
Nel caso specifico, la difesa non aveva fornito prove sufficienti in tal senso. La semplice circostanza che gli orologi fossero modelli femminili non è stata ritenuta una prova concludente della loro appartenenza esclusiva alla moglie, potendo essere un regalo o comunque beni nella disponibilità del marito. La ricorrente, quindi, non ha superato la presunzione di appartenenza dei beni alla sfera patrimoniale dell’autore del reato, soprattutto considerando il contesto in cui sono stati rinvenuti.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio di rigore probatorio a tutela dell’efficacia delle misure di ablazione patrimoniale. Per il terzo estraneo al reato, ottenere la restituzione di beni confiscati richiede una prova positiva, piena e convincente della propria esclusiva titolarità, basata su elementi oggettivi e non su mere allegazioni o circostanze ambigue. Questa decisione serve come monito: in contesti familiari dove le sfere patrimoniali possono essere confuse, la dimostrazione della proprietà esclusiva di un bene diventa un onere particolarmente difficile da soddisfare, soprattutto se i redditi del terzo sono a loro volta collegati alle attività illecite che hanno generato il profitto confiscato.
Quando i beni trovati nella casa coniugale possono essere considerati profitto del reato commesso da uno dei coniugi?
I beni, come denaro e orologi di lusso, rinvenuti nella camera da letto comune possono essere considerati profitto del reato se sono coerenti con la natura delle attività illecite dell’imputato (es. commercio di beni contraffatti di lusso). La loro collocazione in un luogo comune li rende direttamente riferibili all’imputato, creando una presunzione che spetta al terzo superare.
Qual è l’onere della prova per un terzo che rivendica la proprietà di beni confiscati a un’altra persona?
Il terzo non può limitarsi a escludere la riferibilità del bene all’imputato, ma deve adempiere all’onere di dimostrare di essere l’effettivo ed esclusivo proprietario dei beni. Deve fornire prove concrete e positive della propria titolarità.
Il fatto che i beni sequestrati (es. orologi) siano modelli da donna è sufficiente a provarne la proprietà della moglie?
No. Secondo la Corte, questa circostanza da sola non dimostra che gli orologi fossero di proprietà della ricorrente anziché del marito. Non è una prova sufficiente per superare la presunzione di appartenenza dei beni all’autore del reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29444 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29444 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/03/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che il Gip del Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’opposizione proposta da COGNOME NOME, terza interessata, avverso il provvedimento con il quale lo stesso Giudice per le indagini preliminari il 1/2/2023 ha respinto l’istanza di dissequestro dei beni (una somma in contanti di 15.100,00 euro e due orologi) di cui al sequestro disposto nel corso del processo celebrato a carico di COGNOME NOME (marito dell’istante) e ha disposto la conseguente confisca dei medesimi beni ai sensi dell’art. 474 bis cod. pen.;
Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’esatta individuazione del concetto di “profitto del reato” quanto ai beni oggetto del sequestro e ora della confisca;
Rilevato che nel secondo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al tema della riferibilità o meno di detti beni all’interessata non avendo il giudice dell’esecuzione considerato i redditi dichiarati e percepiti dalla terza interessata nel corso degli anni;
Rilevato che le doglianze oggetto del primo motivo sono manifestamente infondate in quanto il giudice dell’esecuzione, facendo riferimento alle modalità di commissione dei reati oggetto della condanna di NOME COGNOME -associazione a delinquere, importazione di beni contraffatti e ricettazione, relativi a orologi di lusso- ha adeguatamente motivato circa l’esistenza dei presupposti di cui all’art. 474 bis cod. pen. per cui la confisca è obbligatoria, ciò sul punto evidenziando la riferibilità dei beni in sequestro (una somma in contanti, un orologio Panerai e uno Hublot) agli stessi e come questi costituissero il profitto di tali reati, ciò peraltro anche tenuto conto del luogo ove questi erano stati rinvenuti (la comune camera da letto e quindi direttamente riferibili anche all’imputato), e questo anche senza considerare i dubbi espressi circa l’effettiva esistenza e consistenza dei redditi dichiarati nel corso degli anni dalla ricorrente, per lo più riconducibili alla stessa società coinvolta nella commissione dei reati;
Rilevato che il secondo motivo è manifestamente infondata in quanto, al di là della consistenza effettiva dei redditi riferibili alla ricorrente, che pure il giudice ha considerato, la difesa non ha ottemperato all’onere di dimostrare che la stessa ricorrente sia l’effettiva proprietaria dei beni stessi, non essendo di contro sufficiente escludere la riferibilità all’imputato (Sez. 3, n. 50304 del 10/11/2023, Guidi, Rv. 285695 – 02), ciò anche considerato che il fatto che i modelli degli orologi fossero da donna non dimostra che questi fossero di proprietà della ricorrente piuttosto che del marito;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20/6/2024