Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16971 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16971 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AVV_NOTAIO generale presso la Corte di appello di Ancona
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME, nata a San Benedetto del Tronto il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ascoli Piceno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata con riferimento alla omessa statuizione sulla confisca del profitto del reato;
letta la memoria del difensore di NOME COGNOME, avvocato NOME COGNOME che ha chiesto di rigettare il ricorso allegando copia della documentazione bancaria attestante l’estinzione del finanziamento.
RITENUTO IN FATTO
Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ascoli Piceno, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato a NOME COGNOME la pena di euro seimila di multa in relazione al reato di cui all’art. 316-ter cod. pen.. La COGNOME, quale titol della ditta “RAGIONE_SOCIALE“, aveva presentato istanza al RAGIONE_SOCIALE a favore della RAGIONE_SOCIALE, per ottenere un finanziamento a seguito della crisi economica derivante dalla emergenza epidemiologica COVID, non osservando le disposizioni normative riguardanti lo “status” di impresa “in difficoltà”, ottenendo l’erogazione di un finanziamento pari a euro 25.000,00.
Con il ricorso, la Procura generale presso la Corte di appello di Ancona ha denunciato violazione di legge (artt. 316-ter e 322 cod. pen.) perché il giudice ha omesso di adottare la confisca del profitto del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
Va premesso che il ricorso, pur riguardando una sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., non incontra i limiti previsti dall’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., avendo questa Corte (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348) ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 606 cod. proc. pen. con riferimento alle misure di sicurezza, sia personali che patrimoniali, che non hanno formato oggetto di accordo tra le parti.
La disposizione di cui all’art. 322-ter cod. pen. prevede che, nel caso di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320…è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo. ..ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
Con la sentenza impugnata è del tutto mancata una pronuncia con riguardo alla confisca del profitto acquisito dall’imputata COGNOME con la condotta di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, relativamente alla quale è descritta l’erogazione di una somma di venticinquemila euro.
Orbene, poiché la confisca del profitto è obbligatoria e poiché non è necessario che la confisca sia preceduta da un sequestro preventivo, ad essa funzionale, la disposizione di cui all’art. 322-ter cod. pen. obbliga il giudice a determinare le somme di denaro o individuare i beni assoggettati a confisca, in quanto costituenti profitto.
Nel caso di specie, peraltro, era ravvisabile un profitto accrescitivo, costituito da somme di denaro, con la conseguenza che avrebbero potuto sottoporsi a confisca diretta le somme nella disponibilità dell’imputata, senza che fosse ravvisabile la confisca di un equivalente pecuniario.
Deve dunque prendersi atto della mancanza di una pronuncia con riguardo alla confisca del profitto del reato, cosicché per questa parte la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame su tale punto al giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ascoli Piceno.
Va rimessa al giudice di merito la valutazione della documentazione prodotta dalla difesa che attesta la restituzione dell’importo finanziato in data successiva alla sentenza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla confisca, con rinvio per nuovo esame sul punto al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ascoli Piceno.
Così deciso in Roma il 26 marzo 2024
Il Presidente rel.