Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4315 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4315 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CHIOGGIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CHIOGGIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CHIOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
In difesa di COGNOME NOME e COGNOME NOME sono presenti l’avvocato COGNOME NOME e COGNOME NOME entrambi del foro di Venezia. I difensori illustrano i motivi di ricorso e ne chiedono l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Venezia confermava in punto di responsabilità penale la decisione del Tribunale di Venezia, ufficio GIP la quale, all’esito di giudizio abbreviato aveva tra l’altro riconosciuto gli odierni ricorrenti colpevoli di violazioni, anche in concorso, concernenti il traffico di sostanze stupefacenti di diversa natura e ritenuta la continuazione tra i reati, aveva condannato COGNOME NOME alla pena di anni cinque mesi undici giorni venti di reclusione ed euro 47.000,00 di multa.
COGNOME NOME, in relazione ai capi 9 e 10 della rubrica, alla pena di anni quattro mesi due di reclusione ed euro 17.800 di multa
COGNOME NOME, relativamente al capo 8 della rubrica, qualificato il fatto ai sensi dell’art.73 comma 5 d.P.R. 309/90, alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 400 di multa.
Nei confronti di COGNOME NOME e di COGNOME NOME era altresì disposto, ai sensi dell’art.85 d.P.R. 309/90, il ritiro della patente di guida per la durata di anni tre.
Quanto ai provvedimenti di natura patrimoniale, nei confronti di COGNOME NOME era disposta la confisca di un’autovettura Ford Kuga ai sensi dell’art.240 bis cod.pen., ravvisata la sproporzione del VALORE DEL cespite patrimoniale rispetto alle capacità patrimoniali dell’imputato e del suo nucleo familiare.
Nei confronti di COGNOME NOME di COGNOME NOME veniva altresì disposta, ai sensi dell’art.73 comma 7 bis d.P.R. 309/90, la confisca RAGIONE_SOCIALE somme di denaro e, per equivalente, di beni mobili, immobili e di altre disponibilità finanziarie, anche presso intermediari, di proprietà o nella disponibilità degli imputati, fino alla concorrenza e nei limiti della somma di euro 1.905.830,00 per il COGNOME e di euro 17.400,00 per COGNOME NOME.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le difese di COGNOME NOME, di COGNOME NOME e di COGNOME NOME.
2.1 La difesa di COGNOME NOME con un primo motivo di ricorso deduce violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, nonché la illogicità della motivazione sul punto. Assume che / da un lato il giudice distrettuale non aveva inteso valorizzare il corretto comportamento processuale prestato dall’imputato in sede di perquisizione elemento che, alla stregua della giurisprudenza di legittimità in materia di circostanze attenuanti generiche, poteva costituire un indice sintomatico di collaborazione se non di ravvedimento e.clall’altro
NOME: che, in senso contrario, erano stati valorizzati alcuni precedenti penali i quali, risalendo a fatti commessi all’inizio degli anni 2000 e per la scarsa offensività degli addebiti, non erano certamente indicativi di una personalità ancora orientata al crimine come sostenuto in motivazione.
2.2 Con una seconda articolazione lamenta violazione di legge in relazione alla confisca dell’autovettura disposta ai sensi dell’art.240 bis cod.pen., in quanto il ricorrente aveva fornito dimostrazione di esercitare nel periodo di accertamento dei fatti-reato (anni 2018-2019) una lecita attività commerciale in forma associata e che pertanto risultava til:olare di leciti proventi di tale attività, che gli consentivano di pagare i ratei di . GLYPH t GLYPH t· finanziamento di un iyi0 -“gi commerciale, acquistato mediante un contratto di leasing, così che non risultava alcuna sproporzione tra il valore del veicolo acquistato e i proventi derivanti dall’attività imprenditoriale :svolta.
2.3 Con una terza articolazione lamenta violazione di legge in relazione alla confisca per equivalente disposta ai sensi dell’art.73 comma 7 bis d.P.R. 309/90. Assume che la valutazione sul profitto del reato era intervenuta sulla base di parametri irrealistici e presuntivi, con particolare riferimento alla droga parlata, senza tenere conto dei costi eventualmente sostenuti e in mancanza di sequestri da cui desumere l’eventuale valore commerciale dello stupefacente. Inoltre rileva che avrebbe dovuto farsi applicazione del principio solidaristico secondo cui deve operarsi l’imputazione dell’intera azione a ciascun concorrente. Conseguentemente la confisca di valore avrebbe dovuto riguardare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche in relazione all’intero ammontare del profitto accertato.
COGNOME NOME ha proposto tre motivi di ricorso.
3.1 Con il primo deduce difetto di motivazione in relazione alla valenza indiziaria degli elementi indicati dai giudici di merito a sostegno della pronuncia di condanna e violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
In particolare, deduce la violazione del criterio di valutazione della prova ai sensi dell’art.192,comnna 2 1 cod.pen. 1 evidenziando che, in presenza di conversazioni telefoniche dal significato ambiguo e criptico, sarebbe stata necessaria una più attenta e corretta interpretazione del materiale intercettivo, alla stregua di elementi di riscontro, atteso che i rapporti tra il ricorrente e l’imputato COGNOME erano giustificati da una antica amicizia e dalla comune passione per la squadra di calcio del Venezia e che gli elementi indiziari utilizzati dai giudici di merito erano :ri2a1rnente contraddittori e insufficienti per l’affermazione della responsabilità penale
del prevenuto in relazione alle due ipotesi accusatorie di cui ai capi 9 e 10 dell’imputazione.
3.1 Con una seconda articolazione deduce violazione di legge in relazione alla disposta misura di sicurezza del ritiro della patente di guida ai sensi dell’art.85 d.P.R. 309/90 in assenza di una effettiva giustificazione dell’iter motivazionale seguito dalla Corte.
3.2 Con una ultima articolazione denuncia falsa applicazione di legge in relazione alla disposta confisca allargata per equivalente di cui all’art.73 comma 7 bis d.P.R. 309/90, assumendo la mancata adozione di uno standard probatorio adeguato a giustificarne l’applicazione, lacidove il prezziario dello stupefacente, secondo i diversi passaggi della catena di vendita, non consentiva di determinare preventivamente quale porzione dello stupefacente acquistato dal COGNOME sarebbe stat érì destinatdk alla rivendita e sulla base di quale valore di mercato.
4.ila difesa di COGNOME NOME NOME un unico motivo di ricorso con il quale assume manifesta illogicità, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione in merito alla affermazione di responsabilità del prevenuto con conseguente violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, evidenziando che, in presenza di conversazioni telefoniche dal significato ambiguo e in assenza di sequestri o di altri elementi di riscontro lsarebbe stata necessaria una più attenta e corretta interpretazione del materiale intercettivo, alla stregua di elementi di riscontro, atteso che i rapporti tra il ricorrente e l’imputato COGNOME erano giustificati da una antica amicizia e da una comunanza di interessi e di scambio che avrebbero dovuto fare propendere per una ricostruzione alternativa degli elementi costituiti da captazioni ambientali e video riprese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso proposto da entrambe le difese dei ricorrenti COGNOME, con il quale ciascuna RAGIONE_SOCIALE difese prospetta violazione di legge e difetto di motivazione anche in conseguenza del travisamento dei risultati RAGIONE_SOCIALE registrazioni telefoniche quali elementi di prova della colpevolezza degli imputati, mentre la stessa risulta adeguatamente valutata dalla Corte di appello, in quanto delineata sulla base RAGIONE_SOCIALE conversazioni telefoniche intercettate, rispetto alle quali le difese dei ricorrenti si limitano a prospettare una interpretazione alternativa RAGIONE_SOCIALE intercettazioni fondata sui rapporti di colleganza tra i ricorrenti e il fornitore COGNOME NOME.
A tale proposito vale il principio, ripetutamente affermato dal S.C. con riferimento alla interpretazione del materiale captativo, cui il giudice di appello si è del tutto conformato, che riconosce agli indizi raccolti nel corso RAGIONE_SOCIALE GLYPH intercettazioni GLYPH telefoniche GLYPH prova GLYPH diretta GLYPH della GLYPH colpevolezza dell’imputato che non devctitg necessariamente trovare riscontro in altri t t, elementi esterni, qualora’s -i – a- no: a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti; b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile; c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi (sez.VI, n.3882 del 4/11/2011, Annunziata, Rv.251527; sez.5, n.48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv.268414; sez.1, n.37588 del 18.6.2014). In merito al significato attribuito alle intercettazioni il giudice di legittimità ha poi affermato che l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di meritola quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (ez.U, n.22471 del 26.2.2015, Sebbar, Rv. 263715) se non per ragioni di manifesta irragionevolezza ed illogicità (ez.2, n.50701 del 4/10/2016, COGNOME e altri, Rv 268389; sez.3, n.44938 del 5/10/2021, COGNOME, Rv.282337), anche in ragione del valore indiziante RAGIONE_SOCIALE intercettazioni telefoniche, in presenza di sistematiche e continuative attività di cessione di sostanze stupefacenti monitorate tramite lo strumento captativo (4ez.5, n.14853 del 21/12/2022, COGNOME, Rv.281138).
2.1 Il giudice distrettuale non è incorso in tale vizio e comunque i motivi di ricorso omettono del tutto di prospettare profili di irragionevolezza e di illogicità nella interpretazione fornita al materiale captativo dal giudice distrettuale, il quale ha dato esaustiva e convincente risposta alle deduzioni degli imputati, applicando i criteri della logica nello sviluppo RAGIONE_SOCIALE argomentazioni che lo hanno indotto a prediligere una determinata interpretazione a preferenza di altre. La Corte di appello ha infatti mostrato di considerare anche le alternative ricostruzioni proposte dalle difese dei ricorrenti già in sede di appello, ritenendole inverosimili con adeguata e congrua motivazione.
Infondato è il primo motivo di ricorso avanzato dalla difesa di COGNOME NOME. La pena è stata invero graduata in misura congrua tenuto conto della pluralità degli episodi di cessione di sostanza stupefacente e dei quantitativi di volta in volta trattati.
3.1 In relazione al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto ) ladd ve il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche o il mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza possono essere legittimamente giustificati con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62 bis cod.pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell’imputato (ez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv.283489). Inoltre II giudice distrettuale ha escluso profili di particolare meritevolezza in favore del ricorrente ( ma ha al contempo evidenziato il non trascurabile spessore criminale del contesto in cui le cessioni di stupefacente sono maturate, la gravità e la ripetitività RAGIONE_SOCIALE condotte criminose esaminate in ragione del rilevante dato ponderale RAGIONE_SOCIALE forniture rz GLYPH L GLYPH J ( di stupefacente, nonché i negativi profili Lpersorj1tdel reo, tali da escludere il carattere occasionale degli illeciti.
A tale proposito il S.C. ha affermato che non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri in tale valutazione (ez.3, n.23055 del 24/C4/2013, RAGIONE_SOCIALE ed altro, Rv.256172; sez.3, n,2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693), né d’altro canto il ricorrente ha indicato nei ricorso gli elementi positivi che sarebbero stati pretermessi nella valutazione giudiziale, a parte la apparente collaborazione prestata agli inquirenti all’atto della perquisizione, argomento svalutato dal giudice di appello con motivazione priva di fratture logiche.
Infondato è altresì il secondo motivo di ricorso con il quale la difesa del COGNOME contesta il sequestro per sproporzione, 2ii sensi dell’art.240 bis cod.pen. i dell’autovettura KUGA, nella disponibilità del ricorrente, della quale lo stesso pagava le rate di finanziamento. Il motivo si presenta meramente reiterativo di doglianza già esaminata dal giudice di appello e disattesa con motivazione priva di fratture logiche, richiamando le risultanze investigative della Guardia di RAGIONE_SOCIALE da cui emerge un.-1 sproporzione tra la capacità reddituale e patrimoniale del COGNOME,
-relativamente all’anno 2017 (nel quale si concentra i, l’attività delittuosa e il versamento RAGIONE_SOCIALE rate della macchina) rispetto ai redditi provenienti da attività lecite, sproporzione che travalica l’importo di centosessantamila euro, così da giustificare l’inferenza secondo la quale il veicolo risulti finanziato con i proventi dell’attività di spaccio e comunque, richiamata la accertata sproporzione, la difesa del COGNOME non solo non ha contestato gli accertamenti del GICO, t ma ha del tutto omesso di fornire una giustificazione alla disponibilità del denaro impiegato per finanziare l’acquisto del veicolo, ovvero per contrastare il giudizio di sproporzione compiuto dagli investigatori.
Con riferimento al motivo di ricorso, proposto dalla difesa di COGNOME NOME, concernente l’applicazione della pena accessoria del ritro della patente di guida e del divieto di espatrio previsti dall’art.85 del d.P.R. 9 Ottobre 1990 n.309, la Corte di Appello ha fatto corretta applicazione, nell’esercizio della propria discrezionalità, della giurisprudenza di legittimità (sez.3, n.10081 del 21/11/2019, Radoman, Rv.278537-01) valul:ando la materialità RAGIONE_SOCIALE condotte ascritte agli imputati e ravvisando, con motivazione logica, una relazione di strumentalità tra l’utilizzazione di un veicolo a motore rispetto alla perpetrazione degli illeciti.
5.1 II motivo di ricorso omette del tutto di confrontarsi con il contenuto della motivazione impugnata, la quale ha disatteso il relativo motivo di impugnazione con una motivazione non manifestamente illogica y laddove il giudice distrettuale ha ravvisato la esigenza, perseguita dalla suddetta diposizione, di rendere maggiormente difficoltosa- la perpetrazione dell’attività criminosa volta al traffico di sostanze stupefacenti, tenuto conto che il ritiro della patente di guida non presuppone necessariamente che l’autore di uno o più delitti di cui agli art.73, 74, 79 o 82 del citato d.P.R. si sia servito di un’auto o di un motoveicolo per porre in essere l’attività criminosa, essendo unicamente volta a disincentivare lo stesso dalla reiterazione del reato (sez.3, n. 31917 del 17/05/2022, Busacca, Rv.283444; n.3114 del 13/10/1989, Rv.183562/01).
Fondati sono i motivi di ricorso proposti dalle difese di COGNOME NOME NOME NOME COGNOME NOME avverso la statuizione relativa alla confisca per equivalente di somme di denaro nella disponibilità degli imputati, corrispondenti al profitto potenzialmente ricavabile dal traffico LdI sostanze stupefacenti.
Sotto un primo profilo va immediatamente evidenziato come, mediante gli accertamenti operati dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE i si sia pervenuti all’accertamento del profitto del reato in termini di incremento patrimoniale potenziale, eventuale, astratto ed illiquido. mentre il profitto ai fini della confisca, avendo natura sanzionatoria, non può non essere connotato da caratteri di stabilità e concretezza ed essere agevolmente quantificabile e corrispondente ad un effettivo accrescimento patrimoniale del reo.
In particolare Sezioni Unite n.26654 del 2/07/2008, RAGIONE_SOCIALE, ha identificato il profitto quale vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato, e ha inteso approfondire la questione della misura e della portata del vantaggio economico con particolare riferimento al delitto colposo da cui derivi un evento dannoso. Sul punto ha affermato che “il profitto del reato a cui fa riferimento il primo comma dell’art. 240 cod. pen. va identificato col vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato e si contrappone al “prodotto” e al “prezzo” del reato. L’andamento estensivo della giurisprudenza è d’altra parte in linea con la strategia internazionale, che in maniera sempre più esponenziale, affida alla confisca dei “proventi del reato”, intesi in senso sempre più ampio e onnicomprensivo, il ruolo di contrasto alla criminalità economica e a quella organizzata e, a tal fine, elabora strumenti funzionali alla promozione dell’armonizzazione RAGIONE_SOCIALE legislazioni nazionali in materia.
Orbene la valutazione operata dai giudici di merito, mediante il richiamo degli accertamenti del GICO, se da un lato dà conto dei potenziali vantaggi economici che i correi avrebbero potuto conseguire, sulla base di criteri approssimativi di imputazione e di stima, dalla movimentazione RAGIONE_SOCIALE partite di sostanza stupefacente di cui alle intercettazioni telefoniche, non riflette l’incremento patrimoniale conseguito o conseguibile dai correi, in quanto legato a valutazioni non certe, concernenti la qualità, la quantità e la destinazione dello stupefacente, il prezzo di acquisto rispetto a quello di cessione e le modalità di vendita al minuto piuttosto che all’ingrosso.
In buona sostanza ai fini dell’accertamento del profitto RAGIONE_SOCIALE singole condotte detentive e di cessione i giudici di merito hanno necessariamente dovuto attingere, con gli strumenti valutativi di un accertamento tecnico, ad un sapere scientifico non solo di rilevanza probabilistica, ma che ha dovuto cchare una serie di lacune probatorie concernenti la quantità effettiva della droga trattata dai rei, il principio attivo dalla stessa posseduto, i costi sostenuti per l’acquisto, quando gli stessi non risultavano dalle intercettazioni, la percentuale di ricarico effettivamente praticato.
Appare pertanto evidente che la stima che ne consegue non risulta agganciata a parametri certi e riscontrabili, se non attraverso una analisi altrettanto sommaria e presuntiva, ma tale modo di procedere si scontra con la definizione stessa di profitto, che deve consistere in un effettivo e definitivo incremento patrimoniale della sfera del reo, quale conseguenza del fatto reato, e non di una potenziale aspettativa di un vantaggio economico, i cui esatti profili sono legati alla ricorrenza di fatti neppure univocamente acquisiti agli atti processuali, ma ricostruiti a tavolino sulla base di criteri probabilistici che dovrebbero governare l’andamento RAGIONE_SOCIALE transazioni nel settore della criminalità legata al traffico di stupefacenti.
In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla statuizione concernente la disposta confisca per equivalente del profitto de reato ai sensi dell’art.73 comma 7 3iS d.P.R. 309/90 con rinvio alla Corte di Appello di Venezia per nuovo esame. I ricorsi di COGNOME NOME e di COGNOME NOME devono essere rigettati nel resto.
Il ricorso di COGNOME NOME deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del medesimo al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art.616 cod. proc.pen., determinata come in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME NOME NOME COGNOME NOME limitatamente alla confisca ex art.73′ comma 7 bis D.P.R. 309/90 e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia. Rigetta nel resto i ricorsi di COGNOME NOME NOME di COGNOME NOMENOME Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali rvcirreli della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 novembre 2023.