Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 22916 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 22916 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Collesano il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 10 novembre 2022 emessa dalla Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla confisca della somma di euro 22.000, dichiarando inammissibili gli altri motivi di ricorso; lette le conclusioni degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, che hanno chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Piacenza, con senten2:a emessa in data 18 dicembre 2019, ha condannato NOME COGNOME alla pena di otto mesi di reclusione ed euro 1.200 di multa per i delitti di cui agli artt. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, 309 (capo a) e per il reato di cui all’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (cap b), entrambi commessi in Piacenza in data 10 novembre 2017 e aggravati dalla recidiva.
Con la pronuncia impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado, condannando l’imputato appellante al pagamento delle spese processuali.
Gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, nell’interesse dell’imputato, hanno presentato ricorso avverso tale sentenza e ne hanno chiesto l’annullamento.
Con il primo motivo di ricorso, i difensori censurano il provvedimento, emesso dal Tribunale di Piacenza in data 30 settembre 2019, di revoca dell’ordinanza che aveva ammesso l’imputato alla messa alla prova, in quanto fondato su una mera notitia criminis e senza alcun accertamento della sua fondatezza.
Con il secondo motivo i difensori censurano la violazione di legge e il vizio di manifesta illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche all’imputato, in ragione delle precarie condizioni economiche proprie e del suo nucleo familiare.
Con il terzo motivo i difensori deducono la violazione di legge e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine al carattere eccessivo della pena irrogata.
Con il quarto motivo i difensori eccepiscono la mancata motivazione dell’aumento di pena disposto per la continuazione con il reato contravvenzionale di porto in luogo pubblico di un coltello a serramanico con lama di 9 cm., contestato al capo b) dell’imputazione.
Con il quinto motivo di ricorso, i difensori deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla confisca disposta sulla somma di euro 22.480 rinvenuta nell’abitazione del COGNOME nel medesimo contesto in cui erano state rinvenute diverse tipologie di sostanza stupefacente (cocaina e marijuana), due bilancini di precisione, un cucchiaio intriso di cocaina, bustine in cellophane).
Premettono i difensori che la Corte di appello, ritenendo di non poter disporre la confisca allargata per il reato di detenzione di sostanza stupefacente di
cui al quinto comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ha confiscato la somma di danaro quale profitto di pregresse cessioni continuative di sostanza stupefacente.
I difensori rilevano, tuttavia, che la Corte di appello ha posto a fondamento del proprio apprezzamento rilievi puramente congetturali e che la confisca facoltativa non può essere disposta per fatti che esulano dall’imputazione e sui quali l’imputato non ha avuto modo di difendersi.
Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta.
Con memoria depositata in data 26 gennaio 2024 gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, hanno chiesto l’accoglimento del ricorso.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 15 febbraio 2024, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, nella persona di NOME COGNOME, ha chiesto annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla confisca della somma di euro 22.000, dichiarando inammissibili gli altri motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.
Con il primo motivo di ricorso, i difensori censurano il provvedimento, emesso dal Tribunale di Piacenza in data 30 settembre 2019, di revoca dell’ordinanza che aveva ammesso l’imputato alla messa alla prova, in quanto fondato su una mera notitia criminis e senza alcun accertamento della sua fondatezza.
Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 586, comma 1, cod. proc. pen., in quanto l’ordinanza di revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova, secondo quanto previsto dall’art. 464-octies, comma 3, cod. proc. pen. è autonomamente ricorribile per cassazione nei termini previsti e, dunque, non è appellabile unitamente alla sentenza di condanna.
Con il secondo motivo i difensori censurano la sentenza impugnata per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche all’imputato, in ragione delle precarie condizioni economiche proprie e del suo nucleo familiare.
Il motivo è manifestamente infondato.
La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell’esercizio del relativ potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici.
Per principio di diritto assolutamente consolidato ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, NOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, NOME ed altri, Rv. 248244).
Tale obbligo, peraltro, nel caso di specie è stato pienamente assolto, in quanto la Corte di appello ha congruamente motivato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, facendo riferimento all’attività di c:essione di sostanza stupefacente in larga scala esercitata dall’imputato e alle condanne definitive dal medesimo riportato per fatti analoghi di spaccio di stupefacente, l’ultima delle quali risale al novembre del 2017.
Con il terzo motivo il ricorrente censura il vizio di motivazione in ordine al carattere eccessivo della pena irrogata e con il quarto motivo la mancata motivazione dell’aumento di pena disposto per la continuazione con il reato contravvenzionale di cui al capo 2) (porto in luogo pubblico di un coltello a serramanico con lama di 9 cm.).
Entrambi i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili per aspecificità, in quanto si risolvono nella citazione di massime della giurisprudenza di legittimità non riferite al caso di specie e non si confrontano con la motivazione della Corte d’appello.
La Corte di appello ha, peraltro, non certo incongruamente confermato, in ragione della gravità dei fatti accertati, la determinazione della pena base per il più grave delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in termini prossimi a minimi edittali e l’aumento in termini assai contenuti (un mese reclusione ed euro 300 di multa) a titolo di continuazione.
Con il quinto motivo di ricorso, i difensori deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla confisca disposta sulla somma di euro 22.480 rinvenuta nell’abitazione del COGNOME.
9. Il motivo è fondato.
La Corte di appello ha ritenuto la somma di danaro profitto non già del delitto di detenzione illecita di sostanza stupefacente per il quale ha confermato la condanna di primo grado, ma di precedenti cessioni di sostanza stupefacenti.
La confisca può, tuttavia, essere disposta solo per il reato per il quale si procede e non già per pregressi reati, non accertati nel corso del processo.
È vero che nel capo di imputazione la somma di euro 22.480 è qualificata come «provento dell’attività di spaccio», ma questi delitti non sono stati specificamente contestati e in ordine ai medesimi non si è svolta alcuna attività istruttoria nel corso del giudizio di primo grado.
Alla stregua dei rilievi che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio relativamente alla confisca della somma di danaro, che deve essere eliminata; deve, inoltre, essere disposto il dissequestro e la restituzione di detta somma all’avente diritto. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.N.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alla confisca della somma, che elimina, disponendo il dissequestro di detta somma e la sua restituzione all’avente diritto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 06/03/2024.