Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9421 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9421 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Belgio il 07/06/1953
avverso l’ordinanza del 10/06/2024 della Corte di appello di Lecce
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10/06/2024, la Corte di appello di Lecce rigettava l’opposizione proposta, ai sensi dell’art.667, comma 4, cod.proc.pen., nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza della Corte di appello di Lecce che, quale Giudice dell’esecuzione, aveva dichiarato inammissibile l’incidente di esecuzione relativo alla estensione della confisca disposta in fase esecutiva con provvedimento del Sost. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lecce del 15/11/2023 all’immobile sito in Recale alla INDIRIZZO di proprietà di COGNOME NOME e nella disponibilità del condannato NOMECOGNOMENOME.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia munito di procura speciale, articolando due motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce mancanza, contradditorietà o manifesta illegittimità della motivazione in ordine alla prova della natura fittizia d trasferimento dell’immobile.
Il ricorrente premette che con sentenza definitiva del 20/12/2021 emessa dalla Corte di appello di Lecce era stato condannato per omesso versamento di Iva della società RAGIONE_SOCIALE, allo stesso riconducibile, e nel contempo era stata disposta la confisca per equivalente per un importo pari a euro 1.284.086,00; la confisca veniva eseguita sui c/c e su quote societarie intestate al condannato ma in data 27/11/2023, a seguito di provvedimento del Sost. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lecce del 15/11/2023, era stata eseguita anche la confisca dell’immobile sito in Racale alla INDIRIZZO già trasferito dal NOME a COGNOME NOME con atto notarile del 26/04/2021 e sul quale il ricorrente si era riservato il diritto di abitazione; secondo provvedimento della Procura generale l’estensione della confisca era giustificata dal fatto che l’atto di trasferimento immobiliare sarebbe stato simulato ed il condannato possedeva la disponibilità dell’immobile per interposta persona; veniva proposto incidente di esecuzione dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Lecce e, quindi, opposizione ex art. 667, comma 4, cod.proc.pen., rigettata con il provvedimento impugnato.
Tanto premesso, il ricorrente deduce che la Corte di appello aveva espresso una motivazione viziata in ordine alla ritenuta natura simulatct, dell’atto di trasferimento immobiliare, basandosi su meri indizi e senza considerare che il NOME si era riservato il diritto di abitazione, diritto non suscettibile di confi perché relativo alla unica casa nella sua disponibilità; la riserva del diritto abitazione, inoltre, giustificava il prezzo della compravendita, inferiore a quello di
mercato, e la disponibilità dell’immobile da parte del ricorrente; infine, le ulterio argomentazioni, esposte dalla Corte di appello a giustificazione della natura simulata dell’atto di trasferimento dell’immobile, erano meramente assertive (il NOME aveva contezza del processo penale già dal 2016 e avrebbe potuto pianificare prima il trasferimento, difettava la prova che la somma di euro 23.000,00 oggetto di bonifico nel 2019 alla acquirente fosse finalizzata a procurarle la provvista per un atto da stipulare nel 2021).
Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 52 di 21/06/2013 n. 69 e 1024 e 2810 cod.civ.
Argomenta che la misura ablatoria non poteva essere disposta perché il diritto di abitazione, secondo gli artt. 1024 e 2810 del cod.civ., non è suscettibile di cessione o di locazione nè di ipoteca e non può essere oggetto di sequestro o pignoramento; inoltre, risulta applicabile l’art. 52, comma 1, lett. g), del d.l. 2 giugno 2013, n. 69, dettato in tema di reati tributari, che vieta all’agente della riscossione, in specifiche ipotesi e condizioni, di procedere all’espropriazione della “prima casa” del debitore.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso va dichiarato inammissibile, sulla base delle argomentazioni che seguono.
2. Questa Corte ha in più occasioni affermato che, in tema di reati tributari, il limite alla espropriazione immobiliare previsto dall’art. 76, comma 1, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo introdotto dall’art. 52, comma 1, lett. g), del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98), opera solo nei confronti dell’Erario, per debiti tributari, e non di altr categorie di creditori, riguarda l’unico immobile di proprietà, e non la «prima casa» del debitore, e non costituisce un limite all’adozione né della confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, né del sequestro preventivo ad essa finalizzato (Sez. 3, n. 8995 del 07/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278275 – 01, in fattispecie relativa alla confisca per equivalente dell’abitazione dell’indagato, quale profitto del delitto di cui all’art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n.74; Sez.5, n. 4861 del 20/09/2018, Rv.274145 – 01, in motivazione la Corte ha precisato che tale previsione non costituisce una regola generale che altrimenti sottrarrebbe a qualsiasi procedura esecutiva civile e a qualsiasi vincolo di natura penale la prima abitazione),
Tale orientamento è stato di recente ribadito da Sez. 3, n. 30342 del 16/06/2021, COGNOME, Rv. 282022 – 01, che ha affermato che, in tema di reati tributari, il limite alla espropriazione immobiliare previsto dall’art. 76, comma 1,
lett. a), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo introdotto dall’art. 52, 1, lett. g), d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, nella agosto 2013, n. 98), opera solo per debiti nei confronti dell’Erario e non di categorie di creditori, riguarda l’unico immobile di proprietà e non la «prima c del debitore, e non costituisce un limite all’adozione della confisca penale, si diretta o per equivalente, e del sequestro preventivo ad essa finalizzat fattispecie relativa alla confisca per equivalente dell’abitazione dell ‘indagato profitto del delitto di cui all’art. 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n.74).
La Corte di appello, nel disattendere le censure difensive qui riproposte, fatto buon governo del suddetto principio di diritto, nel mentre il ricor propone censure meramente contestative e prive di specifico confronto con l corrette argomentazioni contenute nell’ordinanza impugnata.
Inammissibili, poi, per carenza di interesse / sono le doglianze afferenti alla contestazione del ritenuto carattere simulatorio dell’atto di trasferimento proprietà dell’immobile in favore di COGNOME NOMECOGNOME terza estranea al rea in quanto il ricorrente lamenta aspetti non invocabili proprio perché inere diritti di soggetto diverso (la COGNOME), quale unico titolare del dirit restituzione del bene (sul punto si veda, Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, Poli 266141, che ha affermato, con riferimento alla dichiarata inammissibilità ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di confisca di be formalmente intestati a terzi dal soggetto presunto interponente, che assu invece la titolarità effettiva ed esclusiva dei beni in capo al terzo intestat la legittimazione all’impugnazione spetta solo a quest’ultimo, quale unico sogge avente, in ipotesi, diritto alla restituzione del bene).
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 14/01/2025