Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46814 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46814 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONASTERACE il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lettet=ine le conclusioni del PG ys, GLYPH /v e o/te ‘LA–e GLYPH 42-
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano sezione Misure di prevenzione, ha confermato il decreto emesso dal Tribunale sezione Misure di prevenzione in sede, in data 10 febbraio 2022, nei confronti di NOME COGNOME, con il quale è stata disposta la confisca della somma di euro 14.485,62, corrispondente ai premi versati per la polizza assicurativa contratta con la RAGIONE_SOCIALE, in data 17 luglio 2016, con decorrenza dal 20 luglio 2016, con valore di riscatto al 29 marzo 2021, pari ad euro 28.053,26.
Si tratta di proposto per il quale è stata applicata la misura personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno per la durata di anni quattro, dal Tribunale di Milano in data 21 Febbraio 2019, con profilo di pericolosità sociale qualificata ai sensi dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, reato per il quale è intervenuta, a carico di COGNOME, condanna definitiva alla pena di anni diciotto di reclusione in relazione anche a reati fine di cui all’art. 73 TU Stup. aggravati ai sensi dell’art. 80 TU Stup.
La pronuncia della Corte di appello, dopo aver riportato, a pag. 2 e ss., il contenuto del provvedimento di primo grado, ha rigettato la richiesta di revoca quantomeno parziale della confisca e di restituzione del denaro in sequestro, rilevando, in via preliminare, che l’appellante si è limitato alla mera riproposizione delle questioni già esaminate e risolte dal Tribunale, omettendo di confrontarsi con le ragioni poste a fondamento di quel provvedimento.
Quanto all’importo di euro 49.150,00 che, a parere della difesa, dovrebbe essere considerato di natura lecita perché derivante da somme incassate a fronte di vendita di veicoli effettuate con partita Iva e documentate dal punto di vista contabile, la Corte territoriale ha osservato che la difesa non avrebbe dimostrato l’origine lecita delle somme investite nell’acquisto dei veicoli, a fronte di un pericolosità sociale conclamata e di redditi leciti dichiarati insufficienti alimentare la provvista necessaria ad effettuare investimenti.
La ditta individuale, infatti, per certe attività di vendita di auto svolta proposto, era stata attinta da provvedimento di sequestro come altre società allo stesso riconducibili.
Tanto, considerato che detta ditta era stata ritenuta schermo per effettuare operazioni fittizie.
Si riportano a pagina 10 del provvedimento le dichiarazioni rese da COGNOME circa l’utilizzo della attività di rivendita auto come apparenza per consentire l’ingresso di sostanza stupefacente.
Inoltre, a parere della Corte di appello non potrebbe essere rilevante l’osservazione difensiva secondo la quale la ditta individuale del proposto era stata
restituita all’esito del primo giudizio, posto che il motivo di tale restituzione è sta individuato nella riferita antieconomicità della confisca in quanto, all’atto del sequestro la ditta individuale, era risultata non operativa e formalmente titolare solo di alcune autovetture non rinvenute dalla polizia giudiziaria, in ogni caso di scarso valore economico ad ulteriore conferma della preminente qualità di copertura dell’attività rispetto ai traffici illeciti di stupefacenti condott proposto.
Si confuta anche la possibile copertura dell’investimento attraverso l’importo di euro 25.000,00 versato sul conto corrente in data 4 ottobre 2011 conto cointestato alla moglie NOME COGNOME e alla di lei madre.
Su tale circostanza la Corte rileva che si tratta di danaro utilizzato per l’acquisto di un non meglio specificato bene all’asta e quindi non utilizzato per il pagamento delle rate concernenti la polizza di cui si discute; inoltre si rimarca che non è dimostrata l’origine lecita dell’importo utilizzato.
Infine, con riferimento agli stipendi percepiti da NOME, quale dipendente della RAGIONE_SOCIALE, il primo giudice ha rilevato che si tratta di denaro proveniente da un’azienda rispetto alla quale risulta accertata, con provvedimento irrevocabile, la totale operatività in attività dell’impiego di capital illeciti riferibili al proposto.
Del pari, si è ritenuto non significativo lo svolgimento di attività di mediazione nella compravendita di autovetture effettuata in assenza di partita iva e di ogni tipo di documentazione e, quindi, in evasione di imposta.
Di nessun pregio è stata reputata la considerazione difensiva relativa alla liceità dei versamenti relativi alla polizza in sequestro perché derivanti da redditi in nero. Si richiama giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di legittimità secondo la quale l’evasione fiscale deve essere considerata, ai fini che interessano, attività illecita anche qualora non integri reato.
Avverso detto decreto ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il proposto, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, denunciando inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 24 del d. Igs n. 159 del 2011 in tema di legittima provenienza del bene, nonché inosservanza di norme processuali con riferimento agli articoli 7 e 10 del d. Igs. n. 159 del 2011, dell’art. 125 cod proc. pen., poiché la motivazione sarebbe meramente apparente in relazione al preteso difetto di tracciabilità del denaro utilizzato da NOME per i propr investimenti.
2.1.Si sostiene, in via preliminare, che l’appello affronta in maniera dettagliata e puntuale gli aspetti argomentativi del decreto di primo grado e ribadisce le
doglianze sulle quali il Tribunale non ha espresso valutazione o ha esternato un giudizio affetto da insanabile illogicità.
Anzi sarebbe stato, per la difesa, il provvedimento impugnato a ripercorrere i medesimi argomenti svolti dal primo giudice, senza confrontarsi con documenti prodotti, con particolare riferimento alla carente dimostrazione della origine lecita della somma di euro 49.150,00, redditi leciti indicati come insufficienti ad alimentare la provvista necessaria ad effettuare investimenti.
Si tratta di affermazione contraddittoria, a parere della difesa, posto che, da un lato, non tiene conto che le somme incassate erano lecite, come provato documentalmente perché frutto della vendita di veicoli effettuate con partita Iva e supportate da idonea documentazione contabile.
Dall’altro, non si comprende come si sia pervenuti ad un giudizio di sperequazione dei redditi dichiarati dal nucleo familiare del proposto quando, con dati oggettivi, si è dimostrata la perfetta proporzione dei redditi rispetto alle uscit lecite oltre alla liceità delle provviste.
La Corte d’appello non avrebbe esaminato la tabella reddituale predisposta dal consulente tecnico di parte, prodotta dalla difesa, che aveva dimostrato come già nel 2008, dunque andando a ritroso negli anni, al fine di dimostrare ulteriore provenienza di provviste finanziarie lecite, vi fosse una sovrabbondante capacità reddituale della famiglia a sopportare gli sforzi di cui si tratta.
L’articolo 24 citato pone a carico del proposto la cui pericolosità sia stata ritenuta sussistente all’epoca dell’acquisto e disponga di patrimonio avente valore sproporzionato al proprio reddito, l’onere di giustificare la legittima provenienza di questo.
Tale legittima provenienza non può essere esclusa anche laddove l’acquisto è realizzato attraverso provviste lecite che, assume però la Corte di appello, non dimostrerebbero la primigenia capacità reddituale del proposto, andando ancora più indietro nel tempo, sin dai primi passi della sua attività.
I redditi, per come documentati, quindi secondo la stessa motivazione della Corte territoriale, appaiono leciti ma poiché non sarebbe dimostrata a ritroso l’acquisto della materia prima con cui, a sua volta, si era prodotto il patrimonio lecito, resta il sospetto della dubbia provenienza lecita delle somme.
Si ritiene, inoltre, frutto di travisamento l’affermazione contenuta a pagina 12 del decreto della Corte d’appello laddove si sostiene che non sarebbe dimostrata l’origine lecita dell’importo di 25.000,00 € prelevato dalla moglie di NOME dal proprio conto deposito e versata sul conto corrente del marito.
Il detto conto deposito era stato ampiamente esaminato nel precedente giudizio in quanto sottoposto a sequestro e oggetto di specifica analisi da parte
del consulente tecnico di parte, nominato in diverso procedimento, la cui consulenza è stata versata negli atti del presente giudizio.
Alla luce di tali risultanze il Tribunale aveva disposto il dissequestro proprio sul presupposto che il conto fosse stato alimentato da somma di denaro di provenienza certa e illecita, come si evince dalla lettura del decreto n. 66 del 21 febbraio 2019.
Illogica, dunque, risulta l’argomentazione secondo la quale sempre in riferimento alla somma di 25.000,00 C si tratterebbe di danaro utilizzato per l’acquisto di un bene, non meglio specificato, all’asta e dunque non utilizzato per il pagamento delle rate concernenti la polizza.
Quindi illogico sarebbe il percorso argomentativo utilizzato dalla Corte d’appello attraverso il quale ha tenuto conto di tale somma di denaro per calcolare la percentuale delle risorse illecite per poi affermare che non si debba tenere conto di tale somma poiché non confluita nella provvista utilizzata per il pagamento dei premi mensili.
3.11 Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.1. Questo, come riscontrato anche dal Sostituto Procuratore generale effettivamente, affronta temi di merito, nonostante denunci violazione di legge, unico vizio consentito per il tipo di provvedimento impugnato, ma, in sostanza, finisce per lamentare vizi della motivazione che lo stesso ricorrente definisce contraddittoria e illogica (dunque non mancante o apparente) rispetto a più punti.
Invero, alla stregua del combinato disposto degli artt. 10 (comma 3) e 27 (comma 2) d. 1gs. n. 159 del 2011, è noto che il sindacato di legittimità sui decreti della Corte d’appello in materia di applicazione di misure di prevenzione personali e reali è limitato espressamente alle sole violazioni di legge, con la conseguenza che gli eventuali vizi di motivazione del provvedimento possono essere dedotti mediante ricorso per cassazione soltanto nella misura in cui la censura riguardi non già la pretesa incongruenza, contraddittorietà o illogicità (manifesta) della motivazione, ma ne contesti l’esistenza o ne lamenti la mera apparenza, sotto il profilo della carenza dei requisiti minimi di completezza e logicità (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246; Sez. 1 n. 6636 del 7/01/2016, Rv. 266365; Sez. 6 n. 35240 del 27/06/2013, Rv. 256263; Sez. 6 n. 24272 del 15/01/2013, Rv. 256805), così da tradursi nella mancanza di uno degli elementi essenziali dell’atto
prescritti a pena di nullità dalla legge processuale (art. 125 comma 3 cod. proc. pen.).
1.2. Peraltro, si deve rilevare che l’omesso esame della consulenza tecnica di parte che, effettivamente, non viene specificamente menzionata dalla Corte territoriale, è dedotto in difetto di specificità.
Invero, il ricorrente non riporta per esteso né illustra puntualmente il contenuto della consulenza, con particolare riferimento alla tabella che richiama e che ove esaminata determinerebbe, secondo la prospettazione dell’impugnante, una diversa conclusione per il proposto, peraltro senza illustrarne la decisività.
Il ricorso, invece, si limita a rimarcare il mancato riscontro da parte della Corte territoriale, della tabella allegata alla relazione dimostrativa, a detta della difesa già dal 2008, della capacità reddituale del nucleo familiare del COGNOME.
1.3. Con riferimento al disposto dissequestro, in favore del coniuge, in altro procedimento della somma di euro 25m11a, il ricorrente si limita a indicare come illogica la motivazione della Corte territoriale sul punto, dunque deducendo un vizio senz’altro non consentito per il tipo di provvedimento impugnato e i delineati limiti relativi alle questioni deducibili con il ricorso per cassazione (cfr. pag. 7 d ricorso).
1.4. In ordine all’illegittimità della provenienza della provvista la motivazione della Corte territoriale è in linea con il condivisibile principio affermato da questa Corte di legittimità, secondo il quale i beni derivati al proposto dal reinvestimento della provvista finanziaria proveniente da evasione fiscale, possono essere considerati provento del delitto (Sez. 1, n. 53636 del 15/06/2017, Gargano, Rv. 272167) e, comunque, comportamento illecito per i casi in cui questa non superi le soglie di cui al d. Igs. n. 74 del 2000. Con tale impostazione la Corte di legittimità ha precisato che il reinvestimento in attività commerciali dei proventi dell’evasione fiscale abituale determina una confusione tra attività lecite ed illecite che la normativa in materia di misure di prevenzione intende evitare e che cresce nella successione dei periodi d’imposta.
1.5. Infine, si deve rimarcare, quanto alla questione di diritto prospettata con il ricorso, relativamente alla provenienza lecita dei capitali investiti nella polizza che la Corte territoriale ha compiutamente rimarcato che si tratta, comunque, di provvista inquinata ab origine, perché proveniente da azienda rispetto alla quale risulta accertata, in base a provvedimento irrevocabile, la totale operatività in attività di reimpiego di capitali di origine illecita riferibili al proposto.
Sul punto, questa Corte si è espressa, con specifico riferimento alla confisca dell’intero capitale sociale e di tutto il patrimonio dell’impresa “mafiosa”, ai sensi dell’art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, in conseguenza della pericolosità qualificata del proposto riferita ad un periodo temporale delimitato,
affermando il condivisibile principio, che il Collegio reputa operante anche per il caso in esame, secondo il quale la misura patrimoniale può essere disposta sulla base della presunzione relativa della illiceità degli investimenti iniziali conseguente alla loro sproporzione con il reddito dichiarato ovvero ad indizi idonei alla loro caratterizzazione quale frutto o reimpiego di proventi di attività illecite Tanto, in assenza di idonee allegazioni contrarie, tali da smentire detta presunzione quanto all’origine lecita dei fondi investiti che, in realtà, nel caso al vaglio non risultano prospettate compiutamente, per le ragioni esposte (Sez. 6, n. 48610 del 08/06/2017, Inzitari, Rv. 271485).
2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10 giugno 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente