Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11604 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11604 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME NOME, nata a Udine il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME, nato a Portogruaro il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/06/2025 della Corte d’appello di Trieste udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il
rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Trieste, provvedendo in sede di sede di opposizione – così qualificato il ricorso per cassazione originariamente proposto avverso il provvedimento di rigetto in data 24 ottobre 2024, ha dichiarato inammissibile l’istanza formulata da NOME COGNOME, persona offesa costituita parte civile con riferimento ai capi 1), 2), 6), 20), 21) e 22) dell’imputazione nel procedimento nei riguardi di COGNOME NOME, conclusosi con sentenza della Corte di appello di Trieste in data 3 luglio 2019, irrevocabile il 30 agosto 2022.
L’istanza era volta a ottenere la declaratoria d’inopponibilità della confisca disposta con detta sentenza o, comunque, la statuizione che detta confisca non pregiudichi i diritti al risarcimento e alle restituzioni, con possibilità di soddisfacimento su tutti i beni facenti capo al condannato, ivi compresi quelli oggetto di confisca, e infine l’ammissione in via privilegiata, ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 159 del 2011, del credito vantato quale vittima del reato.
A ragione della decisione, la Corte di appello ha osservato che in sede di opposizione l’istante aveva riproposto questioni già svolte dinanzi al Giudice dell’esecuzione e da questi adeguatamente valutate.
In particolare, nel provvedimento impugnato la Corte ha ricordato che COGNOME era stato condannato al risarcimento dei danni nei confronti di COGNOME per i fatti di truffa contestati al capo 2) dell’imputazione, mentre nel disporre la confisca ai sensi dell’art. 648quater cod. pen. dei beni indicati ai capi 20) e 22), riguardanti il reato di cui all’art. 648ter cod. pen., il giudice del merito aveva omesso di fare salvi i diritti della persona offesa al risarcimento dei danni e alle restituzioni, come espressamente stabilito dall’art. 104 -bis, comma 1quater, disp. att. cod. proc. pen.
Ha poi richiamato i principi espressi in sede di giurisprudenza di legittimità, secondo cui «La statuizione, contenuta in una sentenza divenuta irrevocabile, con cui sia stata disposta la confisca fa stato nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al procedimento di cognizione, con la conseguenza che solamente i terzi che non abbiano rivestito la qualità di parte nel predetto giudizio sono legittimati a richiedere la revoca della confisca in sede esecutiva» (Sez. 1, n. 4096 del 24/10/2018, dep. 2019, Lacatus Vasile, Rv. 276163 – 01), salvo che la persona offesa dimostri l’esistenza di un fatto nuovo, successivo al giudicato, che consenta l’equiparazione della parte civile al terzo in buona fede, rimasto estraneo al processo (Sez. 1, n. 7869 del 14/11/2023, dep. 2024, Spada, Rv. 285854 – 01).
Quindi, ripercorse le vicende processuali che avevano interessato l’istante, ha ritenuto che la stessa – persona offesa costituita parte civile nel giudizio di merito e destinataria di statuizioni di risarcimento del danno – avrebbe dovuto appellare la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva omesso, nella statuizione di confisca, di fare salvi i diritti delle persone offese alle restituzioni e al risarcimento del danno; ciò che non aveva fatto, avendo introdotto la relativa censura solo in sede di conclusioni del giudizio di appello, introducendo un inammissibile motivo nuovo.
Infine ha osservato che nessun fatto nuovo, successivo al giudicato era stato allegato, tale da equiparare la parte civile al terzo di buona fede che non abbia partecipato al giudizio, così da essere legittimata, nonostante l’avvenuta costituzione nel processo di cognizione e l’intervenuta statuizione risarcitoria in suo favore, a proporre incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen., onde ottenere, in presenza delle condizioni di permanente validità del diritto alla restituzione, la revoca della confisca per il reato per il quale Ł stata pronunciata la condanna definitiva.
COGNOME, per il tramite dei difensori di fiducia AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, propone ricorso per cassazione con un unico atto con il quale deduce due motivi di ricorso, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 171 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo denuncia l’omessa risposta sull’autonoma istanza, svolta ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 159 del 2011, di ammissione al credito, sicuramente spettante in qualità di terzo di buona fede, fermo il residuo rispetto a quanto di competenza dello Stato.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente avversa l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo cui l’omessa statuizione da parte del Giudice di primo grado sulla salvezza dei diritti delle persone offese al risarcimento e alle restituzioni doveva essere oggetto d’impugnazione.
Osserva che il rifiuto di decidere da parte del Giudice di appello – pur sollecitato sul punto in sede di conclusioni – non aveva chances di essere rimosso dal giudice dell’impugnazione; ciò perchØ soltanto con la cd. riforma Cartabia si Ł attribuita valenza generale al disposto di cui all’art. 104bis, comma 1 -sexies, disp. att. cod. proc. pen.
La ricorrente evidenzia che non aveva alcuna azione per conseguire la revoca, l’inefficacia ovvero l’inopponibilità nei suoi riguardi della confisca così da poter aggredire i beni del condannato acquisiti al patrimonio dello Stato. Invoca, pertanto, una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell’art. 104 disp. att. cod. proc. pen., pena una iniqua decadenza non prevista dalla legge.
Secondo la prospettazione della ricorrente, la salvezza dei diritti della persona offesa dal reato stabilita dalla norma appena richiamata, la cui attuazione concreta non Ł disciplinata, non può che essere realizzata attraverso le modalità di cui agli artt. 52 e ss. D. lgs. n. 159 del 2011. Conseguentemente, una volta intervenuto il giudicato penale, il principio in parola potrebbe e dovrebbe essere applicato ex officio dal Giudice dell’esecuzione attraverso l’unica procedura prevista, ossia quella di cui all’art. 58 d.lgs. n. 159 del 2011.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta pervenuta in data 20 ottobre 2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.
La difesa della ricorrente ha depositato tempestiva memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale e ribadito, ulteriormente articolandole, le ragioni a fondamento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il secondo motivo di ricorso, logicamente preliminare, Ł fondato e assorbente.
Non Ł superfluo premettere che la ricorrente – costituita parte civile nel processo nei
riguardi di NOME COGNOME, giudicato colpevole, per quanto d’interesse in questa sede, dei reati di cui ai capi 1), 2), 6), 20), 21) e 22) dell’imputazione con sentenza della Corte di appello di Trieste in data 3 luglio 2019, irrevocabile il 30 agosto 2022 – ha ottenuto la condanna di questi al risarcimento dei danni in suo favore, da liquidarsi in separato giudizio civile, oltre all’assegnazione di una somma a titolo di provvisionale.
Con la stessa sentenza Ł stata disposta la confisca, ai sensi dell’art. 648quater cod. pen., di tutto quanto oggetto di sequestro preventivo e, comunque, degli immobili indicati al capo 20) d’imputazione e delle cambiali di diritto croato emesse a beneficio di RAGIONE_SOCIALE in sequestro o da sequestrarsi, dei crediti in sequestro o da sequestrarsi vantati da RAGIONE_SOCIALE indicati al capo 22) e, ove ciò non fosse possibile, la confisca per equivalente di qualsiasi bene mobile o immobile, denaro, disponibilità bancaria o altro utilità di cui l’imputato aveva disponibilità.
Il Giudice per le indagini preliminari, nel disporre la confisca ai sensi dell’art. 648quater cod. pen. per i beni indicati ai capi 20) e 22), riguardanti il reato di cui all’art. 648ter cod. pen., ha omesso di fare espressamente salvi i diritti della persona offesa al risarcimento del danno e delle restituzioni, come previsto dall’art. 104bis , comma 1 -quater , disp. att. cod. proc. pen., alla stregua del titolo di reato giudicato. La questione non aveva costituito motivo di appello, sebbene prospettata al Giudice di secondo grado in sede di conclusioni del giudizio.
L’interessata con l’incidente di esecuzione ha rappresentato: i) di essere terza di buone fede rispetto ai reati commessi dal condannato, reati commessi in suo danno; ii) che solo con la c.d. riforma Cartabia Ł stata superata la distonia sistematica che vedeva la persona offesa e/o danneggiata dal reato soccombere di fronte a qualsiasi confisca diversa da quella c.d. allargata, facendo espressamente salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni al risarcimento del danno con riferimento a tutte le ipotesi di confisca; iii) che il condannato non disponeva di altri beni idonei a permettere la soddisfazione del proprio credito, essendo ogni suo bene al sole oggetto di provvedimento ablativo per espressa indicazione contenuta in sentenza.
Ciò premesso, ha chiesto che sia dichiarata l’inopponibilità o, comunque, l’inefficacia nei suoi riguardi della confisca disposta nel procedimento penale definito con l’indicata sentenza, ovvero che si disponga che la confisca non pregiudichi i diritti al risarcimento e alle restituzioni e al soddisfacimento i sui beni costituenti il patrimonio del debitore, ivi compresi quegli oggetto di confisca. In via subordinata, ha chiesto l’ammissione, ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 159 del 2011, in via privilegiata del credito vantato nei riguardi di NOME COGNOME come vittima del reato, con soddisfacimento del diritto al risarcimento in esito alla vendita coattiva dei beni.
Tanto premesso in fatto, il Giudice dell’esecuzione ha reso una motivazione poco perspicua sulla richiesta di riconoscimento della prevalenza del diritto al risarcimento e alle restituzioni quale persona offesa dal reato, siccome fondata sul duplice dato formale
dell’omissione, da parte del Giudice di primo grado, di esplicitarne la ‘salvezza’ e dell’assenza di un motivo di appello sul punto, nonostante il deposito di una memoria in sede di conclusioni del giudizio di secondo grado con la quale COGNOME chiedeva di porre rimedio all’effetto pregiudizievole della disposta confisca.
Tale motivazione non Ł rispettosa del principio generale in tema di esecuzione penale sia in tema di esecuzione della pena, sia in tema di misure di sicurezza reali – secondo cui il giudice della esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti contenuto e limiti, ricavando dalla decisione irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari per finalità esecutive, nel senso di finalità proprie del processo esecutivo penale (Sez. 1, n. 7512 del 31/01/2025, COGNOME, Rv. 287559 01; Sez. 1, n. 14984 del 13/03/2019, COGNOME, Rv. 275063 – 01; Sez. 1, n. 16039 del 02/02/2016, COGNOME, Rv. 266624 – 01).
Da ciò deriva che, lì dove la prospettazione della parte interessata riguardi l’effettivo contenuto del titolo esecutivo, non può denegarsi l’esame della domanda da parte del giudice della esecuzione.
Nel caso in esame, il provvedimento emesso non considera tale prioritaria esigenza di accesso, della parte istante, al potere ricognitivo dei limiti oggettivi del giudicato e impropriamente confonde l’ipotesi della richiesta da parte del terzo di buona fede della revoca della confisca disposta nel procedimento di merito con quella, invece oggetto dell’istanza della ricorrente, di veder riconosciuta la prevalenza del diritto al risarcimento rispetto al provvedimento ablativo, già espressamente prevista (sebbene la sua liquidazione sia stata demandata a separato giudizio civile) nelle sentenze con cui Ł stata applicata la confisca.
Spettava, dunque, al Giudice dell’esecuzione dare del giudicato una lettura compatibile con il novellato art. 104bis disp. att. che, al comma 1quater, nel testo previgente, prevedeva l’inciso, ora soppresso, secondo cui: «Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno» (art. 41 lett. l, n. 3, d.lgs. n. 150/2022).
L’abrogazione della disposizione, che trovava applicazione solo per la confisca allargata di cui all’art. 240bis c.p., va posta in relazione con l’estensione del suo contenuto a ogni ipotesi di confisca in forza dell’integrale sostituzione del comma 1sexies dell’art. 104bis disp. att. c.p.p. Il previgente comma 1sexies cit., secondo cui «Le disposizioni dei commi 1quater e 1quinquies si applicano anche nel caso indicato dall’articolo 578 -bis del codice», Ł stato infatti così sostituto: «1sexies . In tutti i casi di sequestro preventivo e confisca restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso indicato dall’articolo 578bis del codice.» (art. 41 lett. l, n. 4 d.lgs. n. 150/2022).
La modifica fa venire meno un’ingiustificata disparità di trattamento, estendendo opportunamente la prevalenza dei diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al
risarcimento del danno in ogni ipotesi di confisca, prima prevista (dal soppresso comma 1quater da ultimo citato) per la sola confisca allargata.
Nello stesso senso Ł, del resto, orientato il diritto euro-unitario, e, in particolare la direttiva n. 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante il recupero e la confisca dei beni, il cui art. 18, relativo al «risarcimento delle vittime» prevede, al comma 4, che «Se la vittima ha diritto alla restituzione di beni che sono o potrebbero diventare oggetto di una misura di confisca prevista dalla presente direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie per restituire alla vittima i beni in questione, alle condizioni di cui all’articolo 15 della direttiva 2012/29/UE», specificando, al comma 5, che «Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinchØ l’esecuzione delle misure di confisca previste dalla presente direttiva non pregiudichi il diritto delle vittime di ottenere un risarcimento. Gli Stati membri possono decidere di limitare tali misure alle situazioni in cui i beni legittimi dell’autore del reato non siano sufficienti a coprire l’importo totale del risarcimento».
Tale disposizione, sebbene non ancora recepita nel diritto interno, costituisce senza dubbio un canone interpretativo univoco nel senso di ritenere il riconoscimento del diritto alle restituzioni e al risarcimento della persona offesa anche a fronte del provvedimento ablativo.
Per le esposte ragioni, l’istanza di COGNOME – per nulla inammissibile – doveva essere valutata dal Giudice dell’opposizione, cui vanno trasmessi gli atti per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trieste. Così Ł deciso, 18/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente