Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36759 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36759 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME nato a Nardò il DATA_NASCITA rappresentato e assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia
avverso la sentenza del 20/03/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli art comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicem 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertit modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif.depositata in data 23/07/2024, con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca e distruzione della pistola di cui al capo 4) di imputazione;
preso atto che non sono pervenute conclusioni scritte del difensore del ricorrente;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata) il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale d Lecce ha applicato a NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pen anni due mesi otto di reclusione ed euro 1.800,00 di multa per i delitti di rapina aggrav in danno di NOME COGNOME e NOME COGNOME, di lesioni aggravate in danno di NOME COGNOME, di porto ingiustificato di una baionetta e di illegale porto in l pubblico di una pistola scacciacani della quale ha disposto la confisca e distruzione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato articolando un unico motivo e cioè l’omessa motivazione in ordine alla disposta confisc della pistola scacciacani.
Deduce il ricorrente che la sinteticità della motivazione che caratterizza la sentenz applicazione pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. non può estendersi alle statuizi esterne all’accordo tra le parti ed in particolare a quelle concernenti l’applicazione misura di sicurezza della confisca la quale necessita di specifico costrutto argomentati che giustifichi l’esercizio del potere discrezionale del giudice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo proposto è infondato.
1.1. Il porto senza giustificato motivo fuori dalla propria abitazione di strume segnalazione acustica che esplodono cartucce a salve e sprovvisti di tappo rosso occlusivo della canna (c.d. pistola scacciacani) integra la contravvenzione di cui all’art. 4, se comma, della legge 18 aprile 1975 n. 110, come modificato dall’art. 5 d.lgs. 26 ottob 2010 n. 204 in relazione all’art. 5, quarto comma, della predetta legge (Sez. 7, n. 38 del 15/01/2015, COGNOME, Rv. 264446; Sez. 2, n. 2922 del 10/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 277966; Sez. l , n. 7911 del 10/01/2022, COGNOME, non mass.).
1.2. L’art. 240, secondo comma n. 2, cod. pen. prevede, anche nei casi in cui non è stata pronunciata condanna, la confisca obbligatoria delle cose il porto delle qu costituisce reato e tra esse va annoverata, dunque, anche la pistola scacciacani con canna non occlusa mediante tappo rosso oggetto materiale dell’illecito di cui al capo 4) imputazione posto che la circolazione di siffatto strumento, trasformabile in arma, è, in vietata per le sue intrinseche caratteristiche di pericolosità.
1.3. Vertendosi pertanto , nel caso di specie /in ipotesi di confisca statuita per legge, nessun particolare obbligo di motivazione aveva il giudice al riguardo trattandosi provvedimento consequenziale al patteggiamento sulla pena.
Ai sensi dell’art. 445, comma 1, cod. proc. pen., comma 1, come modificato dalla L. 12 giugno 2003, n. 134, con la sentenza prevista dall’art.444 cod. proc. pen., è possibi disporre la confisca in tutti i casi previsti dall’art. 240 cod. pen, e, quindi, sia q confisca è obbligatoria che facoltativa. Differente è, tuttavia, l’obbligo di motiv gravante sul giudicante, giacché, in caso di confisca facoltativa, il giudice è ten motivare l’esercizio del suo potere discrezionale, mentre, nel caso di confisca obbligator egli è tenuto solo ad evidenziare il presupposto legale della confisca (Sez. 4, n. 48172 19/10/2004, COGNOME, Rv. 230767; Sez. 1, n. 11604 del 28/02/2013, COGNOME, Rv. 255160, Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Fede, Rv. 256360; Sez. 5 n. 2738 del 28/09/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282541).
1.4. Nel caso in esame,la “evidenziazione” del presupposto legale è implicitamente contenuta nel corpo della motivazione, laddove, escludendo il ricorrere di cause d proscioglimento e ritenendo corretta la qualificazione giuridica dei fatti contestati, il ha affermato la sussistenza anche del reato di cui agli artt. 4 e 5 della legge n. 110 1975 contestato al capo 4) di imputazione che comporta – come conseguenza di legge – la confisca degli strumenti di segnalazione acustica che esplodono cartucce a salve e sprovvisti di tappo rosso occlusivo della canna (c.d. pistola scacciacani) il cui porto s giustificato motivo fuori dalla propria abitazione costituisce ex sè reato
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 10/09/2024