Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2011 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2011 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2023 del GIP TRIBUNALE di COMO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Como applicava nei con NOME COGNOME, ex art. 444 cod. proc. pen., per due episodi di usura – il primo ai dann COGNOME, ed il secondo ai danni di NOME e NOME COGNOME – la pena concord le parti di due anni e dieci mesi di reclusione e disponeva a suo carico la confisca ex bis e 644, comma 6, cod. pen. fino alla concorrenza della somma di 171.000 euro.
LIN
NOME COGNOME ricorreva in RAGIONE_SOCIALEzione avverso la sentenza, lamentando omessa o contraddittoria motivazione in rapporto ai presupposti di applicabilità della confisca di cui artt. 12-sexies I. 7 agosto 1992, n. 356 (attuale art. 240-bis cod. pen.) e 644, comma 6, cod. pen., fino alla concorrenza di euro 171.000.
La seconda sezione penale di questa Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, con sentenza n. 14000 del 31/1/2022, annullava la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca, ritenendone la motivazione sintetica e contraddittoria, e rinviava al Tribunale di Como per nuovo esame sul punto.
In particolare, chiedeva al giudice del rinvio di chiarire a quale titolo fosse dispost confisca. Ricordava, a tal fine, che l’art. 644 cod. pen. prevede una ipotesi di confisca obbligato che opera anche in caso di patteggiamento e anche in caso di mancato accordo sul punto, e che ha il solo fine di sottrarre il vantaggio patrimoniale all’autore del reato (Sez. U., n. 3661 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437), laddove l’art. 240-bis cod. pen. prevede come presupposto la sproporzione, la quale deve essere tuttavia dimostrata e non soltanto asserita. Aggiungeva che le due forme di confisca possono sì concorrere, ma a condizione che il concorso sia motivato in modo specifico, chiaro e logicamente articolato, ricostruendo e valutando i presupposti applicativi con particolare riferimento alle allegazioni difensive concernenti la provenienza lecita determinati redditi.
In sede di rinvio, con sentenza del 15/9/2022 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Como disponeva la confisca fino a concorrenza della detta somma di 171.000 euro, ex artt. 240 e 644, ultimo comma, cod. pen., nonché la confisca sino alla concorrenza della complessiva somma di 216.664 euro ex art. 12-sexies I. 7 agosto 1992, n. 356 (attuale art. 240bis cod. pen.).
Anche questa sentenza veniva annullata dalla sesta sezione penale della Corte di cassazione che, con sentenza n. 8730 del 24/1/2023, riteneva generici i rilievi con i quali veniva messa in dubbio la corretta determinazione dell’importo complessivo del profitto ad opera del giudice di primo grado, ma evidenziava una mancanza di chiarezza in ordine alla richiesta di scomputare dalla quantificazione del profitto confiscato ai sensi dell’art. 644, comma 6, cod. pen. il valore RAGIONE_SOCIALE cambiali alla cui esecuzione COGNOME aveva rinunciato “in favore” RAGIONE_SOCIALE parti offese.
Premesso che il legislatore vincola espressamente l’ammontare della confisca in oggetto ad «un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari» (art. 64 comma 6, cod. pen.), la Corte evidenziava la necessità di chiarire se la restituzione RAGIONE_SOCIALE cambial avesse assunto, alla luce della concreta vicenda fattuale, “il senso di un lucro cessante pe l’imputato o se tali cambiali, come è pure possibile che sia accaduto, fossero state emesse a garanzia di un credito, quello usurario, già riscosso dall’imputato o che l’imputato non avrebbe comunque, per qualunque ragione, più potuto riscuotere”.
Ciò perché solo nel primo caso dall’importo del profitto andrebbe detratta la somma di 43.335 euro, corrispondente al valore RAGIONE_SOCIALE cambiali in oggetto. “Nel secondo caso, invece, si
sarebbe al cospetto di una restituzione comunque “necessitata”, come tale insuscettibile di ritoccare al ribasso l’entità del profitto realizzato dal ricorrente, poiché l’impegno da q assunto a non pretendere dalle parti offese (anche) il pagamento del titolo di credito – impegno documentato in una scrittura privata in uno con l’entità RAGIONE_SOCIALE restituzioni parzialmente operate assumerebbe il ben diverso significato di una “promessa” a non persistere nella realizzazione di comportamenti criminosi pretendendo un guadagno non dovuto, in aggiunta ai profitti usurari”.
In considerazione della necessità di un simile approfondimento la Corte disponeva, pertanto, l’annullamento della sentenza con rinvio, in relazione alla sola parte concernente la confisca d euro 171.000 ex art. 644, comma 6, cod. pen., confermando nel resto il provvedimento impugnato.
All’esito dell’ulteriore giudizio di rinvio, il Giudice per le indagini preliminari del Tr di Como, con sentenza del 15/6/2023, ha ordinato “la confisca RAGIONE_SOCIALE somme giacenti sui conti bancari o postali, dei beni mobili, dei beni immobili, RAGIONE_SOCIALE quote sociali e di ogni altro b intestato o cointestato a COGNOME NOME, ivi comprese le somme ed i beni già in sequestro, fino alla concorrenza della somma di 43.335,00 euro, ferme restando le statuizioni contenute nella sentenza n. 478/2022 emessa in data 15/9/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, relativamente alla confisca ai sensi degli articoli 240 e 644 ultimo comma cod. pen., della ulteriore somma di euro 127.665,00.”
Anche avverso quest’ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME, deducendo l’omessa o meramente apparente motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ricognizione dei presupposti di applicabilità della previsione di cui all’art comma 6 cod. pen., in quanto il Tribunale di Como, omettendo anche di considerare la memoria difensiva depositata in data 13/6/2023, non avrebbe proceduto a quella “analisi della concreta vicenda fattuale” richiesta dalla sentenza della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, che avrebbe altrimenti evidenziato la restituzione, da parte del ricorrente, di un credito certo, liquido ed esigi consistente in un credito vantato dallo stesso o da un terzo nei confronti RAGIONE_SOCIALE persone offese, i particolare restituendo cambiali in suo possesso per un ammontare di euro 43.335,00.
8.11 ricorso è inammissibile per la sua manifesta infondatezza.
La sentenza impugnata, infatti, lungi dall’omettere la motivazione in ordine ai presupposti su cui è fondato il provvedimento di confisca, ha dato adeguatamente conto dell’approfondimento effettuato in ossequio alle indicazioni della sentenza della sesta sezione penale della Corte di cassazione n. 8730 del 24/1/2023, in quanto ha evidenziato che – al di fuori RAGIONE_SOCIALE somme di 130.000,00 euro e di 110.000,00 euro di cui, rispettivamente, alle scritture in date 13/4/2021 e 14/4/2021 – nessun significato o valore di restituzione alle persone offese può attribuirsi alla restituzione di “tutte le cambiali” in possesso del COGNOME, così genericamen indicate dalle parti, a fronte RAGIONE_SOCIALE puntuali e dettagliate indicazioni RAGIONE_SOCIALE somme di cui alle s ricordate scritture e del riconoscimento della “nullità di qualsiasi cambiale emessa” considerazione del riconoscimento della “pacifica illiceità e/o nullità” del rapporto sottostante
Conseguentemente, la Corte territoriale ha considerato le ipotesi alternativamente previste dalla sentenza n. 8730/2023 di questa Corte ed ha escluso che la restituzione di cambiali possa aver configurato una forma di “lucro cessante”, come invece sostenuto anche nella memoria difensiva depositata in data 13/6/2023, riconoscendo essersi trattato, invece, della restituzion di cambiali emesse a garanzia del credito usurario, che l’imputato non avrebbe più potuto riscuotere, sicché si trattava di restituzioni necessitate dall’impegno, espressamente assunto, di “non aver più nulla a pretendere per qualsivoglia ragione o titolo” e, come tale, insuscettibile incidere sull’entità del profitto realizzato dal ricorrente.
Da qui l’inammissibilità del ricorso, non potendo ritenersi in alcun modo meramente apparente la motivazione della sentenza impugnata.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. , la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al pagamento a favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 7/11/2023