Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29060 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29060 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PADOVA il 07/08/1991
avverso la sentenza del 13/01/2025 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Venezia, in applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., ha condannato Testa Daniel alla pena di anni 2 di reclusione ed C 3.443 di multa, per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, disponendo inoltre la confisca della somma di C 6750,00 e del veicolo targato TARGA_VEICOLO nei confronti dell’imputato.
L’imputato ricorre avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Venezia lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla confisca dell’autovettura.
3. Il ricorso è inammissibile.
Il motivo è generico e non si confronta con le deduzioni poste alla base della sentenza impugnata. Sul punto va rammentato che l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, COGNOME). E’ comunque opportuno precisare che è applicabile al caso di specie (giusta il disposto dell’art. 85 bis D.P.R. 309/1990) la norma di cui all’art. 240 bis cod. pen., secondo la quale è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito. La sentenza impugnata reca congrua motivazione, perfettamente conforme all’inequivoco disposto normativo. Il giudice di merito dispone correttamente la confisca del veicolo di proprietà del Testa sulla base della sproporzione tra il valore dell’autovettura e la situazione economica del ricorrente, stante l’accertata assenza di redditi leciti a lui riconducibili. Alla statuizione del giudice di merit rispettosa del disposto normativo nonché in linea con le emergenze processuali, il ricorrente oppone considerazioni, come detto, meramente generiche e congetturali.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento
di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma in data 8 luglio 2025.