Confisca per Sproporzione: la Cassazione ne conferma l’applicazione ai reati di droga
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema di grande attualità: l’applicazione della confisca per sproporzione ai reati di lieve entità in materia di stupefacenti. La pronuncia chiarisce un aspetto cruciale relativo all’applicazione nel tempo della normativa introdotta nel 2023, stabilendo un principio netto che orienterà le future decisioni dei tribunali.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dal ricorso presentato da un individuo condannato per illecita detenzione di sostanze stupefacenti. La Corte d’Appello di Venezia, nel confermare la condanna, aveva disposto anche la confisca di una somma di denaro trovata in suo possesso. Il ricorrente si è rivolto alla Suprema Corte contestando proprio la legittimità di tale misura, sostenendo che la normativa che la consente non fosse applicabile al suo caso.
Il punto centrale del dibattito riguardava una modifica legislativa intervenuta con il D.L. n. 123/2023, successivamente convertito in legge. Questa riforma ha esteso l’ambito di applicazione della confisca per sproporzione, prevista dall’art. 240-bis del codice penale, anche alla fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti (d.P.R. 309/90).
La Decisione della Corte sulla Confisca per Sproporzione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, e quindi inammissibile. I giudici hanno respinto la tesi difensiva, affermando che la nuova normativa sulla confisca per sproporzione era stata correttamente applicata nel caso di specie. La Corte ha chiarito che, ai fini dell’individuazione del regime normativo applicabile, il momento determinante è quello in cui viene emessa la sentenza di primo grado.
Il Principio Temporale
Nel caso specifico, la sentenza di primo grado era stata pronunciata il 13 febbraio 2024. A quella data, la nuova legge (Legge n. 159/2023, di conversione del D.L. 123/2023) era già entrata in vigore. Di conseguenza, il giudice di primo grado, e successivamente la Corte d’Appello, hanno legittimamente applicato la misura della confisca allargata, anche se i fatti potevano essere stati commessi in precedenza.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un’interpretazione sistematica delle norme che regolano la successione delle leggi penali nel tempo, con particolare riferimento alle misure di sicurezza come la confisca. La Suprema Corte ha ritenuto che la modifica introdotta all’art. 85-bis del d.P.R. 309/90, che include il reato di lieve entità tra i presupposti per la confisca per sproporzione, si applica retroattivamente, ma con un limite preciso. Tale limite è dettato dall’art. 200 del codice penale, che governa l’applicazione delle misure di sicurezza. Il criterio identificato dalla giurisprudenza, e ribadito in questa ordinanza, è quello della data della sentenza di primo grado. Se questa interviene dopo l’entrata in vigore della nuova norma, quest’ultima trova piena applicazione. La decisione, pertanto, non viola il principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole, in quanto la confisca è qualificata come misura di sicurezza patrimoniale e segue un regime di applicazione temporale distinto da quello delle pene principali.
Le Conclusioni
Questa ordinanza della Corte di Cassazione consolida un importante orientamento giurisprudenziale. Stabilisce con chiarezza che la confisca per sproporzione si applica anche ai reati di lieve entità in materia di stupefacenti se la condanna di primo grado è successiva all’entrata in vigore della riforma del 2023. Questa interpretazione rafforza gli strumenti di contrasto all’accumulazione di patrimoni illeciti derivanti anche da attività di spaccio considerate ‘minori’, fornendo ai tribunali un criterio temporale certo e inequivocabile. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato, inoltre, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
La nuova norma sulla confisca per sproporzione per reati di droga si applica retroattivamente?
Sì, la Corte di Cassazione ha stabilito che la modifica normativa si applica retroattivamente, nel senso che può riguardare fatti commessi prima della sua entrata in vigore, a condizione che la sentenza di primo grado sia stata emessa dopo tale data.
Quale momento è decisivo per stabilire se si applica la nuova legge sulla confisca?
Il momento decisivo per individuare il regime legale applicabile è la data di emissione della sentenza di primo grado. Se questa è successiva all’entrata in vigore della nuova legge, quest’ultima si applica.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40545 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40545 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo sulla confisca del denaro in sequestro, disposta ai s dell’art. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. 309/90 è manifestamente infond atteso che in tema di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, la mod introdotta all’art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 dall’art. 4, comma 315 settembre 2023, n. 123 (convertito con legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159), che ha incluso la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d. 309 del 1990 fra i delitti presupposto della confisca per sproporzione ex art. bis cod. pen., si applica retroattivamente entro i limiti dettati dall’art. 200 primo, cod. pen., sicché, ai fini della individuazione del regime applicabile, aversi riguardo alla legge in vigore al momento in cui è stata emessa la sent di primo grado, che nel caso di specie è intervenuta il 13 febbraio 2024, qu dopo l’entrata in vigore della modifica normativa in questione (cfr. Sez. 6, n. 213de/ 22/11/2023,dep. 2024, Rv. 285602);
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma i favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si s equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa del ammende.
Così deciso il 21 novembre 2025
Il Cons’ liere estensore
Il Pr&sidente