Confisca per Sproporzione: Quando i Soldi Sequestrati non Tornano Indietro
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento su un tema tanto delicato quanto attuale: la confisca per sproporzione. Questo strumento giuridico consente allo Stato di acquisire beni e somme di denaro quando il loro valore appare eccessivo rispetto ai redditi leciti dichiarati da una persona condannata per determinati reati. Analizziamo come la Corte di Cassazione ha applicato questo principio in un caso di spaccio di stupefacenti, confermando che la mancanza di un lavoro può diventare un elemento chiave per giustificare la confisca.
I Fatti del Caso
Il punto di partenza è una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Genova. Un individuo viene condannato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90. Oltre alla pena concordata, il giudice dispone anche la confisca di una somma di denaro trovata in possesso dell’imputato.
La difesa dell’imputato decide di impugnare questa decisione accessoria davanti alla Corte di Cassazione. I motivi del ricorso si concentrano su una presunta erronea applicazione della legge penale e su un vizio di motivazione riguardo alla confisca, facendo riferimento all’articolo 240 del codice penale.
La Decisione della Corte e la Confisca per sproporzione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, dichiara il ricorso inammissibile. Secondo i giudici supremi, la motivazione fornita dal Tribunale di Genova è pienamente sufficiente e logicamente coerente per sostenere la confisca della somma di denaro.
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 240-bis del codice penale, che disciplina appunto la confisca per sproporzione. La Corte di merito aveva evidenziato una netta sproporzione tra le somme rinvenute e i redditi dell’imputato. Quest’ultimo, infatti, non svolgeva alcuna attività lavorativa.
Il Ragionamento Logico del Giudice
Il Tribunale ha seguito un percorso logico-deduttivo molto chiaro: se una persona non ha un lavoro o un reddito lecito dimostrabile, e viene trovata in possesso di una considerevole somma di denaro contante mentre è accusata di un reato come lo spaccio (notoriamente fonte di guadagni illeciti), è ragionevole concludere che quel denaro sia il provento dell’attività criminale. Questa inferenza, secondo la Cassazione, è sufficiente a giustificare la misura ablativa.
L’Irrilevanza del Riferimento all’Art. 240 cod. pen.
La difesa aveva lamentato una violazione dell’art. 240 cod. pen. (confisca ordinaria), ma la Corte chiarisce che il fondamento della decisione del giudice di merito era, in realtà, l’art. 240-bis cod. pen. (confisca allargata o per sproporzione). Questo dettaglio è cruciale, perché le due forme di confisca operano su presupposti diversi. Mentre la prima richiede la prova diretta che il bene sia il prezzo o il profitto del reato, la seconda si basa proprio sulla presunzione derivante dalla sproporzione tra beni posseduti e redditi dichiarati.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte di Cassazione è sintetica ma incisiva. Il ricorso è stato respinto perché la decisione del Tribunale era fondata su un argomento logico e giuridicamente solido. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente evidenziato la sproporzione tra il denaro sequestrato e la situazione economica dell’imputato. La conclusione che tale somma derivasse dall’attività illecita di commercio di stupefacenti è stata considerata una ‘logica inferenza’ e non una mera supposizione. Di conseguenza, la motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata idonea a sostenere la confisca, rendendo il ricorso della difesa privo di fondamento e, quindi, inammissibile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale nella lotta ai proventi di attività criminali. La confisca per sproporzione rappresenta uno strumento potente che inverte, di fatto, l’onere della prova: spetta al condannato dimostrare la provenienza lecita dei propri beni quando questi appaiono sproporzionati rispetto al suo profilo economico-reddituale. Per i cittadini, la lezione è chiara: il possesso di ingenti somme di denaro, in assenza di fonti di reddito lecite e documentabili, può esporre a gravi conseguenze patrimoniali in caso di coinvolgimento in procedimenti penali per determinati reati.
È possibile confiscare una somma di denaro a una persona disoccupata accusata di spaccio?
Sì. Secondo l’ordinanza, se una persona non svolge attività lavorativa e non ha redditi leciti, è logico presumere che il denaro trovato in suo possesso derivi dall’attività illecita contestata, giustificandone la confisca per sproporzione.
Qual è il ragionamento che giustifica la confisca in questo caso?
Il ragionamento si basa sulla sproporzione tra le somme di denaro rinvenute e la totale assenza di redditi leciti dell’imputato. Questa sproporzione permette al giudice di inferire logicamente che il denaro sia il provento dell’attività di spaccio.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione della sentenza del Tribunale fosse logica, coerente e sufficiente a giustificare la confisca sulla base dei parametri dell’art. 240-bis del codice penale, rendendo le censure della difesa infondate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36698 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36698 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BONGO LAMINE CUI CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2024 del TRIBUNALE di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, avverso la sentenza di patteggiamento in epigrafe indicata con cui è stata applicata la pena concordata tra le parti per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Rilevato che la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all’art. 240 cod. pen.
Considerato che la motivazione offerta in sentenza risulta idonea a sostenere la confisca della somma di danaro in sequestro in base ai parametri di cui all’art. 240-bis cod. pen., avendo la Corte di merito argomentato nel corpo della motivazione sulla sproporzione tra le somme rinvenute nella disponibilità dell’imputato ed i redditi di questi, ponendo logicamente in evidenza che l’imputato non svolge attività lavorativa, pertanto logicamente inferendo che la somma in sequestro derivi dallo svolgimento dell’attività illecita del commercio degli stupefacenti.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
7
Così deciso il 17 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Prsidente