Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17125 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17125 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2023 del TRIBUNALE di FERRARA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, nel senso del rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Ferrara, con la sentenza indicata in epigrafe, per quanto ancora rileva nel presente giudizio, ex art. 444 cod. proc. pen. ha applicato la pena, di un anno e dieci mesi di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, a NOME COGNOME per la detenzione, per uso non esclusivamente personale, di circa 3 kg di hashish, con conseguente confisca per sproporzione, rispetto alla propria attività economica (essendo disoccupato), disposta ex artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, di euro 2.000,00. Trattasi di denaro rinvenuto, al pari dello stupefacente, in sede di perquisizione nella disponibilità dell’imputato, della cui provenienza è stata ritenuta non fornita giustificazione.
Avverso la sentenza di applicazione di pena è stato proposto ricorso nell’interesse dell’imputato fondato su un motivo, di seguito enunciato nei termini strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), deducente la violazione dell’art. 445, comma 1, cod. pen., oltre che il vizio cumulativo di motivazione.
Il giudice di merito avrebbe errato nel disporre la confisca per sproporzione, di cui agli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, nonostante l’applicazione di una pena inferiore ai due anni di reclusione, quindi in violazione dell’art. 445, comma 1, cod. proc. pen., peraltro non argomentando in merito al nesso pertinenziale, tra il rato di detenzione di stupefacente e il denaro, e non confrontandosi con quanto dedotto dall’imputato ai fini di giustificarne la provenienza in quanto svolgente, in passato, attività lavorativa, ancorché allo stato disoccupato, e nell’attualità convivente con il proprio genitore.
Per l’udienza, celebrata nonostante la dichiarazione del difensore del ricorrente di adesione alla proclamata astensione degli avvocati, trattandosi di udienza da celebrarsi in camera di consiglio ex art. 611 cod. proc. pen., la Procura generale ha depositato conclusioni scritte nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, complessivamente considerato, è infondato.
In primo luogo, con conseguente rigetto dello specifico profilo di doglianza, deve darsi risposta negativa al quesito di diritto in ordine al se il divieto di disporre la confisca, salvi i ca i ci cui all’art. 240 cod. pen., sanc dall’art. 445, comma 1, cod. proc. pen. per l’ipotesi di applicazione su richiesta
delle parti di una pena inferiore ai due anni di reclusione, soli o congiunti a pena pecuniaria, operi anche con riferimento alle ipotesi di confisca per sproporzione di cui all’art. 240-bis cod. pen., richiamato, in materia di stupefacenti, dall’ar d.P.R. n. 309 del 1990.
Trattasi difatti di confisca che deve essere disposta obbligatoriamente dal giudice in base alla speciale disposizione citata (l’art. 240-bis cod. pen.), come emerge dall’inciso: «è sempre disposta la confisca», che deroga alla disciplina generale prevista dall’art. 445, comma 1, cod. proc. pen., cui difatti non fa riferimento, al pari dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, essendo difatti il riferimento limitato alla generale disposizione in materia di applicazione di pena su richiesta delle parti, l’art. 444 cod. proc. pen.
Gli ulteriori profili di doglianza sono invece inammissibili per il mancato sostanziale confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato (per l’inammissibilità del motivo di ricorso che non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato, venendo così meno, in radice, l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, COGNOME, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584). Dalla sentenza di merito emerge difatti il compiuto giudizio di sproporzione tra i 2.000,00 euro in contanti, rinvenuti in sede di perquisizione e sequestro a carico dell’imputato dei 3 kg di sostanza stupefacente, rispetto all’inesistente attività economica di NOME COGNOME, dei quali la provenienza non è stata giustificata in quanto solo prospettata in termini di attività lavorativa svolta in passato e in ragione della generica circostanza della convivenza dell’imputato con il proprio genitore.
In conclusione, al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 20 marzo 2024
Il Presidente