Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18257 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18257 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
In nome del Popolo Italiano
Data Udienza: 13/03/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 13/03/2025 R.G.N. 43026/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Crotone il 27/12/1991 rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME di fiducia avverso la sentenza in data 27/10/2023 del Tribunale di Crotone;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento si celebra con contradditorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
preso atto che il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME non ha depositato conclusioni scritte.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Crotone – giudicando in sede di rinvio a seguito di pronuncia della Corte di cassazione, Sesta sezione penale, in data 22/11/2022 che aveva annullato la sentenza emessa il 15/07/2022 nei confronti di NOME COGNOME ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di detenzione illecita di sostanza stupefacente limitatamente alla disposta confisca del denaro sequestrato in occasione dell’arresto – disponeva detta confisca ai sensi del combinato disposto degli artt. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 e 240-bis cod. pen. ritenendo che, in relazione alla somma in questione, l’imputato non avesse giustificato la provenienza e che la disponibilità della stessa fosse sproporzionata al reddito.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore fiduciario proponendo un unico articolato motivo di ricorso con il quale si deduce, ai sensi dell’art.
606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 e 240bis cod. pen.
Rileva in primo luogo il ricorrente che il denaro sequestrato a soggetto imputato di reato concernente gli stupefacenti può essere confiscato soltanto ove esso costituisca il corrispettivo di una attività di spaccio, mentre nel caso (come quello di specie) in cui l’addebito sia quello di mera detenzione illecita di droga, la confisca non può essere disposta.
Si osserva, in secondo luogo, che anche a volere ritenere applicabile il disposto di cui all’art. 240-bis cod. pen., l’imputato aveva documentalmente dimostrato la legittima provenienza del denaro rinvenuto nell’abitazione familiare allegando l’estratto del conto corrente intestato alla moglie dal quale risultavano, in epoca immediatamente antecedente al sequestro, numerosi prelievi in denaro riconducibili alla indennità di disoccupazione percepita dalla coniuge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo di ricorso Ł inammissibile in quanto manifestamente infondato.
In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, non Ł consentita la confisca del denaro nŁ ai sensi dell’art. 240 cod. pen., nØ ai sensi dell’art. 73, comma 7-bis d.P.R. n. 309 del 1990, applicabili invece all’ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mero possesso per cui Ł affermata la responsabilità.
2.1. Tale utilità può, tuttavia, essere sottoposta a confisca nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all’art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall’art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. 6, n. 213 del 22/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285602 in motivazione; Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, COGNOME, Rv. 283248).
2.2. Va anche ricordato (seppure non di stretto rilievo nel caso di specie, relativo alla violazione dell’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90) che l’art. 4, comma 3-bis d.l. 15 settembre 2023, n. 123 (introdotto dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159) ha modificato il citato art. 85-bis includendo la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 fra i delitti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen. e tale disposizione, si applica retroattivamente entro i limiti dettati dall’art. 200, comma primo, cod. pen., sicchØ, ai fini della individuazione del regime applicabile, deve aversi riguardo alla legge in vigore al momento in cui Ł stata emessa la sentenza di primo grado (Sez. 6, n. 213/2024, cit.).
2.3. Tanto premesso, il Tribunale ha disposto la confisca del denaro trovato in possesso dell’imputato unitamente alla sostanza stupefacente illecitamente detenuta ritenendo sussistenti le condizioni previste all’art. 240-bis cod. pen., richiamato dall’art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Al riguardo, il giudice di merito ha reso compiuta motivazione, come tale non manifestamente illogica, affermando che tale utilità (euro 3.841,00 in monete e in banconote di piccolo taglio rinvenuti nella camera dei due figli piccoli ed in parte custoditi in una busta di cellophane simile a quella ove era conservato lo stupefacente) era sproporzionata alla condizione economica di COGNOME il quale, per sua stessa ammissione, era privo di personali fonti di reddito non aveva giustificato la provenienza della somma, in particolare che essa costituisse effettivamente parte della indennità di indennità di disoccupazione percepita dalla moglie.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME