Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24102 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24102 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASANDRINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/12/2023 del TRIB. LIBERTA’ di ASCOLI PICENO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/~e le conclusioni del PG NOME COGNOME NOME– • GLYPH tk GLYPH 1″ •
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Ascoli Piceno ha rigettato la richiesta di riesame, presentat dal difensore di COGNOME NOME NOME sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., avvers l’ordinanza di convalida del sequestro preventivo, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 21/12/2023. Con la richiesta di riesame, il difensore aveva eccepito l’invalidità del sequestro preventiv disposto in via d’urgenza dal Pubblico ministero il 20/12/2023, della somma di euro 5.135,00, quale profitto del reato finalizzato alla confisca, deducend l’assenza del nesso di pertinenzialità tra la somma di denaro e il reato di cessi di stupefacente, contestato ai sensi dell’ad 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame interpone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’indagata, articolando un unico motivo con cu deduce illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale, ravvisando la mancanza del nesso di pertinenzialità tra il denaro rinvenuto e i reato contestato. Risulta infatti del tutto illogico ritenere che la somma sequestr possa essere provento di reato, visto che la somma di 5.000,00 euro era impacchettata fuori dal portamonete (ove sono state rinvenuti 135,00 euro) e, dunque, non era direttamente collegata al reato, anche in considerazione dell’arresto in flagranza, operato dalla polizia giudiziaria. Anche a voler ammetter che la somma rinvenuta nella disponibilità dell’indagata fosse provento di spaccio di sostanze stupefacenti, certamente essa non costituisce il profitto del reato contestazione del 04/12/2023, potendosi in astratto riferire ad altre, eventuali pregresse condotte illecite di cessione di stupefacente, peraltro mai contestate al prevenuta.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è inammissibile, perché non si confronta con le ragioni del provvedimento, in quanto indeterminato e privo di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità ch conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, NOME, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sez.
2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME Piccolo, Rv. 240109). É lo stesso Tribunale a correttamente affermare che il dedotto vizio del provvedimento originario circa l’insussistenza del nesso di pertinenzialità tra la somma sequestrata e la fattispe di reato contestata «esula dal caso in esame, che afferisce – viceversa un’ipotesi di sequestro preventivo finalizzato al diverso istituto della confi allargata o per sproporzione». Ai sensi dell’art. 85-bis (Ipotesi particolari di confisca), invero, nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’art. 444 cod. proc. pen. per i delitti previsti dall’art. 73 d.P.R. 30 si applica l’articolo 240-bis cod. pen. Occorre, inoltre, ricordare che l’origin esclusione della fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 è venuta meno con l’ar 4, comma 3-bis del d.l. n. 123 del 2023, come inserito dalla legge di conversione n. 159 del 2023 (la cui disciplina è entrata in vigore il 15 novembre 2023), di t che anche la fattispecie di cui al comma 5 consente ora di disporre la “confisca pe sproporzione”. Sotto questo profilo, il Tribunale ha osservato che la ricorrente no ha contestato che sia stata raggiunta la prova della sproporzione tra il dena trovato in suo possesso e la sua attività lavorativa, « dimostrata, viceversa, PM, richiamando l’annotazione della Guardia di Finanza del 19/12/2023 dalla quale risulta che la COGNOME negli ultimi tre anni ha presentato dichiarazioni dei reddi per somme modeste e non possiede beni immobili, per cui è evidente la sproporzione tra le condizioni di vita e la sua disponibilità della somma contante di euro 5.135,00 che legittima la convalida del sequestro disposta dal GIP».
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
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