Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 48263 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 48263 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Pistoia in data 23/03/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Pistoia, quale Giudice del riesame, ha respinto l’appello presentato da NOME COGNOME avverso il provvedimento di rigetto della istanza di restituzione di beni in sequestro adottato dal Giudice per le indagini preliminari di Pistoia in data 22 febbraio 2023.
Il sequestro preventivo, anche finalizzato alla confisca per sproporzione , ha ad oggetto la somma di euro 13.510,00 rinvenuta nella disponibilità del ricorrente,
il quale è indagato per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per detenzione finalizzata alla cessione continuativa di sostanze stupefacenti.
Il compendio indiziario è costituito dalle propalazioni acc:usatorie, suffragate da plurimi profili di riscontro, rese da NOME COGNOME, secondo le quali COGNOME avrebbe fornito sostanza stupefacente del tipo cocaina, consegnandola in Montecatini, con cadenza bimestrale nell’arco di un biennio, tra il mese di febbraio 2020 e il mese di febbraio 2022, per quantitativi pari a 50 gr. per consegna.
Il proposto ricorso consta di un unico motivo a contenuto complesso.
I difensori dell’indagato, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO hanno dedotto “vizio di motivazione e violazione di legge per mancanza di gravi indizi di colpevolezza ed erronea valutazione degli stessi”.
A supporto della istanza di restituzione delle somme gravate da vincolo reale – seguita al rigetto di analoga richiesta – erano stati documentati: 1) la titolari da parte di COGNOME di una impresa edile con sede a Massa e Cozzile; 2) ripetuti prelievi di danaro eseguiti tra gennaio e settembre 2022 dal conto aziendale.
Pure alla luce dei detti elementi sopravvenuti, il provvedimento reiettivo, confermato dal Tribunale dell’appello cautelare, ha illogicarnente ritenuto non provata la liceità del possesso della somma di danaro coercita, sul presupposto che vi sia biunivoca correlazione tra l’accumulo di danaro contante e la illeceità della sua destinazione.
Il AVV_NOTAIO Generale ha concluso per il rigetto del ricorso, evidenziando che il sequestro è stato disposto in relazione ad importo costituente provento di attività di spaccio e dunque costituente “profitto” del reato, soggetto a confisca obbligatoria, oltre che a fini di confisca per sproporzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché il motivo è .53232frruento generico e proposto per ragioni non consentite.
E’ confuso, anzitutto, il tenore delle richieste difensive: più che censurare la mancanza di “gravi indizi di colpevolezza”, come indicato in ricorso – gravi indizi non necessari ai fini della imposizione di una misura ablativa reale, essendo al riguardo sufficiente il mero fumus commi.ssi delicti il ricorrente sembra contestare la mancanza di elementi dimostrativi della “illiceità della somma sequestrata”.
Il tema attiene alla sproporzione delle somme staggite rispetto ai redditi leciti dell’indagato ed alla dimostrazione dell’eventuale provenienza legittima di esse, in relazione alla quale l’interessato ha un onere di specifica allegazione.
Va premesso, prima di esaminare tali profili, che, trattandosi di misura ablativa reale, è ammessa impugnazione innanzi a questa Corte di legittimità per il vizio di violazione di legge, come stabilito dall’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., e non anche per vizi di motivazione; motivazione della quale non può certo dirsi che sia assente ovvero meramente apparente, e perciò riconducibile al vizio di violazione di legge (v. Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 – 01 e Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692, per la quale sono ricompresi nella nozione di violazione di legge sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice).
Difatti, a proposito della giustificazione allegatk dall’interessato, in termi compiuti e del tutto scevri da illogicità, i Giudici dell’appello cautelare hann dedotto:
.che il documento allegato alla istanza difensiva di restituzione, rappresentativo di ripetuti prelievi a mezzo tessera bancomat, è del tutto irrilevante perché relativo ad un conto non intestato a NOME COGNOME, né alla ditta omonima dello stesso, bensì a NOME RAGIONE_SOCIALE, titolare di altra impresa edile;
che non risponde a logica la detenzione domestica di un importo così rilevante da parte di un soggetto titolare di un conto corrente, tenuto conto che circa diecimila euro sarebbero stato prelevati – stando all’estratto conto – circa otto mesi prima del sequestro, senza una effettiva e ragionevole necessità (ma solo per fronteggiare necessità e spese impreviste).
Il ricorso non considera che il sequestro è stato impasto per una duplice finalità, connotandosi sia come sequestro del profitto del reato, riveniente dalla continuativa attività di cessione ascritta all’indagato, che come sequestro finalizzato a confisca per sproporzione, essendo finalizzato a scongiurare, rispettivamente: a) il possibile aggravamento/protrazione dell’illecita attività d cessione per cui il soggetto è indagato; b) la possibile dispersione della somma destinata a confisca; presupposti legittimanti il sequestro che- come spiegato dal Tribunale, non risultano elisi dalla nuova produzione documentale.
La misura è stata dunque legittimamente confermata avuto riguardo:
all’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, che ha ad oggetto la confisca del profitto, ossia del vantaggio economico riveniente, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato di cessione (v. in tal senso, sulla nozione di profitto, Sez. U, 9149 del 3/7/1996, Chabrui, Rv. 205707) ed è finalizzata ad impedire l’agevolazione di nuovi fatti criminosi (Sez. 3, n. 33432 del 03/07/2023, COGNOME,, Rv. 285062; Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, S., Rv. 270324);
in relazione alla confisca prevista per il medesimo titolo di reato – con esclusione della fattispecie incriminatrice lieve di cui al comma quinto dell’art. 73 cit., che qui non ricorre – dall’art. 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990, che a sua volta rimanda alla confisca di cui all’art. 240-bis (cfr. Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900), confisca che prescinde dal nesso di pertinenzialità del bene che ne è attinto con il reato, sicché il Giudice di merito non era tenuto a ricercare un nesso eziologico delle somme staggite rispetto alla condotta o (e tantomeno, rispetto alla “attività di spaccio” cui viene fatto riferimento in ricorso), e ciò in coerenza con la natura giuridica di misura di sicurezza atipica che è propria di detta tipologia di confisca, in quanto fondata su una situazione di pericolosità espressa dal soggetto, in correlazione alla commissione del reato-spia Nella stessa ottica, non ha dunque rilevanza che il valore dei beni confiscati ecceda il provento derivato da detto reato (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Rv. 226490).
Alla inammissibilità del ricorso consegue – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equo quantificare nella somma indicata in dispositivo, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).
P.Q.M.
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/09/2023 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese