Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30655 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30655 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 18/02/1973
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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tot
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso rntenza di condannaer il reatb
di cui agli artt. 73, comma 4, e 80 d.P.R.309/1990, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazion
di legge e vizio della motivazione
in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e, con il secondo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla manc
restituzione della somma di denaro pari a euro 42.505,00 sequestrata ai sensi degli art 85 b d.PR.309/1990 e 240 bis cod. pen.
Il primo motivo
di ricorso è manifestamente infondato posto che la Corte territoriale co motivazione congrua ed esente da
vizi logici, insindacabile in questa sede, ha escluso la
sussistenza di elementi favorevoli al riconoscimento delle circostanze attenuanti generic richiamando peraltro le modalità del fatto, la rilevante quantità di sostanza stupeface
suddivisa in panetti, il numero complessivo di dosi medie, le modalità di occultamento del sostanza nonché l’essersi il ricorrente impegnato in ogni modo per sfuggire al controllo sen
aver riguardo alla sicurezza degli altri utenti della strada e ponendo in essere così
manovre spericolate e guidando persino contromano.
Quanto al secondo motivo di ricorso, si osserva che il giudice ha disatteso la richiest restituzione della somma di danaro certamente ingente ritenendo sussistente i presupposti per la confisca per sproporzione posto che il ricorrente non ha fornito alcuna giustificazione cred in ordine la provenienza lecita del denaro e sussistendo una evidente sproporzione tra il redd del COGNOME e del suo nucleo familiare ( i cui componenti sono privi di regolare occupazione) e la suddetta somma.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell’art. 616 cod. proc. p alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del.procedimento nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente