Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6625 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6625 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a GIARDINI-NAXOS( ITALIA) il 27/06/1956 NOME nato a GIARDINI NAXOS il 16/02/1961 NOME COGNOME nato a TAORMINA il 10/02/1980
avverso il decreto del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (questi due in qualità di terzi interessati) ricorrono, con un unico atto, avv decreto della Corte di appello di Messina che ha confermato il decreto con il quale il Tribunal Messina – nel procedimento instaurato nei confronti del primo – ha disposto la confisca ex art. 24 d. Igs. 159/2011 degli immobili intestati ai medesimi NOME COGNOME e NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo – che ha addotto la violazione degli artt. 19, 24 e 26 d. 159/2011 in ordine ai presupposti applicativi della confisca – oltre ad essere inammissibile carenza di interesse rispetto al proposto (cfr. Sez. 1, n. 20717 del 21/01/2021, COGNOME, 281389 – 01), è in ogni caso:
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 26758 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
– manifestamente infondato nella parte in cui ha assunto che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe apparente (cfr. Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244; Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 – 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno Rv. 221437 – 01), in quanto la Corte distrettuale ha dato conto dei presupposti sulla base dei quali ha applicato la misura ablativa in maniera conforme a legg non basandosi esclusivamente sul richiamo degli indici ISTAT, ma esplicitando le ragioni per cu ha disatteso le censure difensive ad essi relative (evidenziando come la ricostruzion patrimoniale compiuta dalla Guardia di finanza abbia fatto riferimento ai dati relativi a un n familiare quale quello in discorso e come, sotto il profilo della spesa, il paese dove esso viv una rinomata località turistica) ma anche su ulteriori elementi sintomatici dell’incongruit l’esborso sostenuto e i redditi de quibus (rimarcando come la prospettazione difensiva relativa a redditi leciti e spese sia rimasta da una parte non fondata su elementi in atti e dall comunque, inidonea ad attribuire alla famiglia COGNOME disponibilità sufficient l’edificazione: cfr. spec. p. 4 s.); e nel resto il ricorso ha denunciato irritualmente i motivazione, non consentito nel procedimento di prevenzione (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279435 – 01), oltre che prospettare allegazioni in fatto (parimenti non consent in sede di legittimità); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/11/2024.