Confisca per sproporzione: Quando il Denaro è Sospetto e il Ricorso Inefficace
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la giustizia affronti i casi di confisca per sproporzione, specialmente quando i beni sequestrati sono sospettati di derivare da attività illecite come lo spaccio di stupefacenti. La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un individuo contro la confisca di una somma di denaro, sottolineando l’importanza di presentare motivi di ricorso specifici e pertinenti.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una sentenza del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di Perugia, che aveva disposto la confisca di una somma di denaro precedentemente sequestrata a un soggetto. La decisione del GIP si fondava su due pilastri accusatori principali. In primo luogo, il denaro era stato rinvenuto insieme a materiale tipicamente utilizzato per il confezionamento di sostanze stupefacenti, stabilendo così una “stretta correlazione” con condotte di spaccio. In secondo luogo, il Giudice aveva evidenziato una palese sproporzione tra l’importo sequestrato e i redditi leciti dichiarati e disponibili dell’individuo, tenendo conto anche delle esigenze familiari e di documentazione contabile prodotta che non giustificava tale disponibilità economica.
Contro questa decisione, l’interessato ha proposto ricorso in Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento del provvedimento di confisca.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva è stata motivata dalla Corte in ragione dei “sottesi profili di colpa” nel presentare un ricorso manifestamente infondato, ovvero un’impugnazione priva di valide argomentazioni giuridiche.
Le motivazioni: perché la confisca per sproporzione è stata confermata
La Corte ha ritenuto il ricorso contemporaneamente “aspecifico” e “manifestamente infondato”. L’aspecificità derivava dal fatto che il ricorrente non aveva affrontato e smontato punto per punto le argomentazioni del GIP. In particolare, il ricorso ometteva di confrontarsi con il profilo cruciale della sproporzione tra il denaro e le fonti di reddito lecite.
La motivazione della Cassazione chiarisce un principio fondamentale del diritto processuale: non è sufficiente contestare genericamente una decisione. È necessario che il ricorso attacchi specificamente le fondamenta logico-giuridiche del provvedimento impugnato. Nel caso di specie, il GIP aveva costruito la sua decisione su due elementi solidi: il nesso con l’attività di spaccio e l’incoerenza patrimoniale. Il ricorrente, non avendo fornito una spiegazione plausibile o una contro-argomentazione dettagliata sulla provenienza del denaro, ha lasciato intatte le conclusioni del primo giudice, rendendo il suo appello privo di qualsiasi possibilità di accoglimento.
Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Specifico
Questa ordinanza ribadisce una lezione cruciale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario, in particolare in materia di misure patrimoniali come la confisca. Un ricorso efficace deve essere mirato, dettagliato e deve affrontare direttamente ogni singolo punto delle motivazioni della sentenza che si contesta. La mancata contestazione di un elemento centrale, come la confisca per sproporzione in questo caso, equivale a una resa processuale. La conseguenza non è solo la conferma del provvedimento, ma anche l’imposizione di ulteriori sanzioni pecuniarie che aggravano la posizione del ricorrente. La giustizia richiede argomenti, non semplici lamentele.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché considerato aspecifico e manifestamente infondato. L’appellante non ha contestato in modo specifico le ragioni del giudice, in particolare la sproporzione tra la somma sequestrata e i redditi leciti dichiarati.
Quali erano i motivi alla base della confisca del denaro?
La confisca si basava su due elementi: la stretta correlazione tra il denaro e le attività di spaccio, provata dal ritrovamento di materiale idoneo al confezionamento, e la manifesta sproporzione della somma rispetto ai redditi leciti dell’individuo.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato a pagare le spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a causa della colpa nel presentare un ricorso palesemente infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3598 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3598 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CODICE_FISCALE nato il 09/08/1983
avverso la sentenza del 05/06/2024 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso è da un lato aspecifico e dall’altro manifestamente infondato, in quanto il Giudice ha disposto la confisca della somma in sequestro sia rilevando la sua stretta correlazione alle condotte di spaccio, essendo stato il denaro rinvenuto con materiale idoneo al confezionamento, sia segnalando la sproporzione rispetto ai redditi lecitamente dichiarati e disponibili, a fronte del fabbisogno familiare e delle note di credito destinate a ridimensionare l’incidenza delle fatture prodotte, profilo con il quale il ricorso omette di confrontarsi;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2024
Il Pre idente