Confisca per Sproporzione e Droga: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre importanti spunti di riflessione sui limiti del giudizio di legittimità e sull’applicazione di strumenti patrimoniali come la confisca per sproporzione. Il caso riguarda un individuo condannato per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti, il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile. Analizziamo i fatti e le ragioni giuridiche di questa decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un’operazione di polizia che ha portato all’osservazione del ricorrente e di un coimputato mentre si avvicinavano a un veicolo parcheggiato. I due entravano nel veicolo dalle porte posteriori e venivano notati mentre uno dei due, il ricorrente, utilizzava la torcia del proprio cellulare per illuminare una zona specifica dell’abitacolo. In quel punto, venivano successivamente rinvenuti dei panetti di hashish.
Le indagini non si sono fermate qui. Una perquisizione effettuata presso l’abitazione del ricorrente ha permesso di scoprire elementi schiaccianti: ingenti somme di denaro, strumenti per il confezionamento della droga e altri segnali che indicavano una custodia di sostanze stupefacenti nell’appartamento. Sulla base di questi elementi, i giudici di merito hanno ritenuto provata la sua responsabilità penale.
L’Analisi della Corte e la confisca per sproporzione
Il ricorrente ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando diverse censure. Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto i motivi del ricorso del tutto infondati e, in parte, riproduttivi di argomentazioni già adeguatamente respinte nei precedenti gradi di giudizio.
Uno dei punti centrali della decisione riguarda il rigetto della richiesta di concessione delle attenuanti generiche. Nonostante lo stato di incensuratezza e le condizioni familiari dell’imputato, i giudici hanno ritenuto prevalente la gravità del fatto e della condotta tenuta.
Di particolare interesse è la conferma della confisca per sproporzione di una somma di quasi 64.000 euro, disposta ai sensi dell’art. 240-bis del codice penale. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione ineccepibile sulla manifesta sproporzione tra quella somma e le condizioni economiche ufficiali del ricorrente e della sua famiglia, un elemento che la Cassazione ha ritenuto correttamente valutato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile principalmente perché i motivi proposti non miravano a contestare vizi di legittimità della sentenza impugnata, ma a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. I giudici di merito avevano costruito un quadro probatorio solido e coerente, basato su elementi oggettivi come l’osservazione diretta, il comportamento degli imputati e i reperti sequestrati durante la perquisizione.
La Suprema Corte ha ribadito che il diniego delle attenuanti generiche è una valutazione discrezionale del giudice di merito, insindacabile in Cassazione se, come in questo caso, è supportata da una motivazione logica e non contraddittoria. La gravità del fatto è stata considerata un elemento sufficiente a giustificare la decisione.
Infine, per quanto riguarda la confisca, la Corte ha sottolineato come la sentenza impugnata avesse dato conto in modo esauriente della sproporzione tra il reddito dichiarato e l’ingente somma di denaro rinvenuta, legittimando pienamente l’applicazione della misura ablativa.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione della legge. Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte o a sollecitare una diversa lettura dei fatti, è destinato all’inammissibilità.
Inoltre, la decisione consolida l’importanza della confisca per sproporzione come strumento di contrasto all’arricchimento illecito. La sproporzione tra beni posseduti e capacità economica dichiarata costituisce una presunzione forte della provenienza illecita di tali beni, che l’imputato ha l’onere di smentire. In assenza di prove contrarie, la confisca diventa una conseguenza diretta e inevitabile della condanna per determinati reati.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando propone censure già adeguatamente valutate e respinte dal giudice di merito, oppure quando mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Perché sono state negate le attenuanti generiche nonostante l’imputato fosse incensurato?
Le attenuanti generiche sono state negate perché il giudice di merito ha considerato la gravità del fatto e la condotta dell’imputato come elementi prevalenti rispetto alla sua incensuratezza e alle sue condizioni familiari.
Su quali basi è stata confermata la confisca di quasi 64.000 euro?
La confisca è stata confermata sulla base dell’articolo 240-bis del codice penale, poiché la sentenza ha dimostrato in modo ineccepibile la manifesta sproporzione tra l’ingente somma di denaro trovata e le condizioni economiche dichiarate dal ricorrente e dalla sua famiglia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5744 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5744 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 23/04/1982
avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
C. ) Ritenuto che quanto alla responsabilità in ordine al reato contestato / il primo motivo è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha considerato come proprio il ricorrente ad essere visto raggiungere, con il Ventura, il veicolo fermo, parcheggiato sulla pubblica via, e poi entrarvi insieme al coimputato, dalle porte posteriori, per poi nivistare proprio nel punto in cui erano occultati i panetti di hashish, mentre era il COGNOME a svolgere una funzione servente, illuminando la zona ove il ricorrente armeggiava con la torcia del telefonino; oltre il contesto emerso a seguito della perquisizione svolta presso l’abitazione dello stesso ricorrente, con il rinvenimento delle ingenti somme di denaro, strumenti atti al confezionamento della sostanza stupefacente e segnali della avvenuta custodia di esso nell’apaprtamento ( v. pg. 6 della sentenza);
Ritenuto che le censure sono proposte per ragioni non consentite in relazione al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che, quanto al diniego delle attenuanti c.d. generiche, ha valutato l’inincidenza della mera incensuratezza del ricorrente e delle sue condizioni familiari rispetto alla gravità del fatto e della condotta dello stesso imputato;
Ritenuto che manifestamente infondata è la censura sul vizio di motivazione in ordine alla disposta confisca ex art. 240-bis cod. pen. della somma di denaro di quasi 64mila euro in ordine alla quale la sentenza ha dato ineccepibile ragione della sua manifesta sproporzione rispetto alle condizioni economiche del ricorrente e della sua famiglia (v. pg. 8 e sg.)
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il GLYPH .11.2024