Confisca per Sproporzione: L’Importanza di un Ricorso Specifico
L’istituto della confisca per sproporzione rappresenta uno strumento fondamentale nel contrasto all’accumulazione di ricchezze illecite. Tuttavia, per contestare efficacemente un provvedimento di questo tipo, è necessario che l’impugnazione sia specifica e non generica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio, dichiarando inammissibile un ricorso proprio per la sua genericità, confermando così la confisca di una cospicua somma di denaro.
I Fatti del Caso: La Confisca di una Cospicua Somma di Denaro
Il Giudice per le Indagini Preliminari (G.i.p.) del Tribunale di Pescara aveva disposto la confisca della somma di 42.300 euro nei confronti di un imputato. La decisione si fondava sulla palese sproporzione tra l’entità del denaro e la situazione economica e reddituale dell’uomo, per il quale non era stata accertata alcuna fonte di reddito lecita.
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione avverso tale ordinanza, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione in merito alla decisione di confiscare il denaro. Secondo la difesa, il provvedimento del G.i.p. non era adeguatamente giustificato.
La Decisione della Corte sulla Confisca per Sproporzione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto il motivo di ricorso del tutto generico e incapace di confrontarsi con le argomentazioni poste a base del provvedimento impugnato. La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui un’impugnazione è inammissibile se manca una correlazione diretta tra le ragioni della decisione contestata e quelle poste a fondamento del ricorso. In altre parole, non è sufficiente lamentarsi in modo vago, ma è necessario criticare punto per punto il ragionamento del giudice.
Applicazione dell’Art. 240 bis del Codice Penale
La Suprema Corte ha colto l’occasione per ribadire la corretta applicazione, nel caso di specie, dell’art. 240 bis del codice penale (richiamato dall’art. 85 bis del D.P.R. 309/1990). Questa norma prevede che sia sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o di altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e che risultino, anche per interposta persona, di valore sproporzionato rispetto al suo reddito.
Le Motivazioni
La motivazione della decisione della Cassazione è duplice. Da un lato, c’è un aspetto puramente processuale: il ricorso era aspecifico. L’imputato non ha fornito elementi concreti per contrastare la motivazione del G.i.p., ma si è limitato a formulare critiche generiche e congetturali. Un ricorso, per essere ammissibile, deve ‘dialogare’ con la sentenza che impugna, smontandone le argomentazioni logico-giuridiche. Se questo non avviene, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Dall’altro lato, c’è un aspetto sostanziale. Il giudice di merito aveva correttamente applicato la legge, disponendo la confisca sulla base di un accertamento oggettivo: la sproporzione tra la somma di denaro trovata e l’assenza totale di redditi leciti riconducibili all’imputato. La motivazione del provvedimento di confisca era quindi congrua e in linea con il dettato normativo, rendendo le critiche del ricorrente prive di fondamento.
Conclusioni
Questa ordinanza offre importanti spunti pratici. In primo luogo, conferma la rigidità dello strumento della confisca per sproporzione come misura patrimoniale volta a colpire i patrimoni di origine illecita. In secondo luogo, sottolinea un principio fondamentale del processo penale: la specificità dei motivi di impugnazione. Chi intende contestare un provvedimento giurisdizionale non può limitarsi a critiche generiche, ma deve elaborare una difesa tecnica e puntuale, che analizzi e confuti le specifiche ragioni della decisione. In assenza di tale specificità, l’impugnazione sarà inevitabilmente respinta, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando manca una correlazione specifica tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e i motivi posti a fondamento dell’atto di impugnazione. In pratica, quando non contesta puntualmente il ragionamento del giudice, ma si limita a lamentele vaghe.
Cos’è la confisca per sproporzione e quando si applica?
È una misura prevista dall’art. 240 bis del codice penale che ordina la confisca di denaro, beni o altre utilità di cui un condannato non può giustificare la legittima provenienza e che risultano di valore sproporzionato rispetto al suo reddito o alla sua attività economica. Si applica anche a beni di cui la persona ha la disponibilità, anche per interposta persona.
Quali sono le conseguenze se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, se non vi sono ipotesi di esonero, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 438 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 438 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME in (ALBANIA) il DATA_NASCITA dato avviso alle parti;
avverso l’ordinanza del 15/07/2025 del GIP TRIBUNALE di Pescara
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la decisione indicata in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Pescara ha disposto la confisca della somma di euro 42.300 nei confronti dell’imputato.
L’imputato ricorre avverso l ‘ ordinanza lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla confisca del denaro.
Il ricorso è inammissibile. Il motivo è generico e non si confronta con le deduzioni poste alla base della sentenza impugnata. Sul punto va rammentato che l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, COGNOME).
E ‘ comunque opportuno precisare che è applicabile al caso di specie (giusta il disposto dell’art. 85 bis D.P.R. 309/1990) la norma di cui all’art. 240 bis cod. pen., secondo la quale è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condanNOME non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzioNOME al proprio reddito. La sentenza impugnata reca congrua motivazione, perfettamente conforme all’inequivoco
disposto normativo. Il giudice di merito ha disposto correttamente la confisca della somma di denaro sulla base della sproporzione tra l ‘ entità della stessa e la situazione economica del ricorrente, stante l’accertata assenza di redditi leciti a lui riconducibili. Alla statuizione del giudice di merito, rispettosa del disposto normativo nonché in linea con le emergenze processuali, il ricorrente oppone considerazioni, come detto, meramente generiche e congetturali.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 02/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME