Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47662 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47662 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME nato a Catanzaro il 26/11/1976
avverso l’ordinanza del 09/07/2024 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice per il riesame ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari presso il medesimo Tribunale in data 7 giugno 2024 finalizzato alla confisca ai sensi degli artt. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 240-bis cod. pen. dell’immobile sito in INDIRIZZO nella città di Crotone di proprietà del ricorrente, indagato per i reati di cui agli artt. 73 e d.P.R. n.309/90, nella qualità di promotore e organizzatore di una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.
Tramite il proprio difensore di fiducia, NOME COGNOME ha proposto ricorso, articolando i motivi di seguito indicati.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione alla mancata giustificazione della provenienza e della sproporzione del valore del bene con il reddito e le attività dichiarati.
Si osserva che l’acquisto del terreno e la costruzione del fabbricato sono avvenuti prima del 2019 e, quindi, in epoca antecedente a quella del periodo in cui viene collocata la nascita e l’operatività del sodalizio criminale.
Inoltre, la sproporzione del valore è contraddetta dalle indennità di invalidità conseguite nel 2015 dai figli dell’indagato, ammontanti a 12 mila euro, e dalle vincite al gioco per circa 75 mila euro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Le censure del ricorrente, investendo direttamente il merito delle valutazioni operate dal Tribunale sulla ritenuta sussistenza della sproporzionalità e della ragionevolezza temporale sono inammissibili perché volte a dare una diversa lettura alle risultanze processuali, senza fare emergere alcuna illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.
In particolare, nell’ordinanza impugnata si evidenzia come la sproporzionalità degli investimenti necessari per la realizzazione del fabbricato in sequestro rispetto ai redditi dell’indagato è stata affermata sulla base di valutazioni non illogiche del compendio probatorio, stante l’assenza di redditi leciti dell’indagato e di una attività lavorativa.
Le considerazioni difensive sull’epoca remota dell’acquisto dell’immobile non risultano suffragate da elementi di riscontro, mentre le altre considerazioni sulle vincite al gioco e le indennità di invalidità dei figli introducono un diverso ordine d censure che investe l’accertamento del presupposto della sproporzionalità sulla base di una lettura parziale di tutte le risultanze in atti.
Si deve anche osservare che il sequestro è stato disposto in funzione della confisca ex art. 85-bis d.P.R. 309/90 (che richiama l’art. 240-bis cod.pen.) per sproporzionalità del valore del bene rispetto ai propri redditi.
La sproporzione rispetto ai redditi leciti è stata argomentata sulla base dell’esiguità dei redditi di tutto il nucleo familiare, anche tenuto conto del allegazioni difensive relative ad entrate sporadiche per vincite di gioco ritenute comunque non adeguate a giustificare l’elevato importo degli investimenti necessari per costruire l’immobile edificato su due piani, con piscina, garage e giardino annessi, anche a prescindere dalle modalità e tempi di acquisizione del terreno, atteso il valore senz’altro preponderante del fabbricato in applicazione dei principi affermati in tema di misure di prevenzione e correttamente richiamati
perché validi anche in sede di c.d. confisca allargata (vedi, Sez. U, n. 1152 del 25/09/2008, dep. 2009, Petito, Rv. 241886).
In definitiva, si tratta di censure che investono unicamente la motivazione laddove è pacifico che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen., non potendosi neppure ravvisare nella motivazione vizi così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692).
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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