Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 29967 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 29967 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (C.U.I. CODICE_FISCALE) nato il 01/01/1998
avverso la sentenza del 25/03/2025 del TRIBUNALE di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., il Tribunale di Bari gli ha applicato su richiesta, e con il consenso dell’ufficio del P.M., la pena in relazione a ipotesi di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, con confisca del denaro in sequestro ai sensi degli artt.240 bis cod. pen. e 85 bis Dpr 309/90.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla disposta confisca della somma di denaro in sequestro ulteriore a quella (pari ad euro 45) che costituiva il corrispettivo della cessione ascritta, non risultando motivata la relazione di pertinenzialità tra il suddetto denaro con la perpetrazione del reato, né accertato se lo stesso abbia costituito il profitto del reato, richia mando giurisprudenza di legittimità che non ammette la misura di sicurezza per la ipotesi di detenzione di stupefacente quando il denaro venga ritenuto il profitto di precedenti cessioni.
Il motivo di ricorso va dichiarato inammissibile in quanto privo di analisi censoria degli argomenti indicati nella motivazione della sentenza impugnata e di specifico confronto con il contenuto della motivazione adottata.
Quanto alla misura di sicurezza della confisca, che integra statuizione suscettibile di impugnazione per violazione di legge, in quanto il suo contenuto sfugge al potere dispositivo delle parti e necessita di congrua motivazione, il giudice ha fornito coerente e adeguata giustificazione delle ragioni per cui il denaro sia stato sottoposto a confisca ai sensi dell’art.85 bis Dpr 309/90, non essendo richiesto ai sensi dell’art.240 bis cod.pen. che il denaro abbia una relazione di pertinenzialità con il reato o che costituisca profitto dello stesso, essendo stato assunto a fondamento dell’ablazione il profilo della sproporzione della somma di denaro rinvenuta nella disponibilità dell’imputato rispetto alle risorse patrimoniali e reddituali di questi, trattandosi di soggetto che si è dichiarato disoccupato e privo di permesso di soggiorno il quale, a contempo, non ha fornito alcuna giustificazione a sostegno del possesso del denaro. A tale proposito va corretta la motivazione del giudice territoriale nella parte in cui, al fine di confortare le considerazioni i precedenza riportate, ha affermato che il denaro costituiva il verosimile profitto di precedenti cessioni di stupefacente. Invero, come sopra evidenziato, tale evenienza non costituisce elemento da solo sufficiente a giustificare l’ablazione del denaro che, in relazione alla confisca diretta ai sensi dell’art.240, commi 1 e 2 cod. pen., può cadere solo sul corrispettivo della cessione per cui si procede e non già su quello riconducibile a ipotetiche cessioni avvenute nel passato.
Va peraltro ritenuto invece corretto il ragionamento del Tribunale nella parte in cui ha fondato la ablazione del denaro sequestrato quale confisca per sproporzione
ai sensi dell’art.240 bis cod. pen, disposizione espressamente richiamata dall’art.85 bis dPR 309/90, che concerne il reato di cui all’art.73 dPR 309/90, ri-
correndone, come sopra evidenziato, i presupposti applicativi (mancata giustifica- zione del possesso della somma di denaro sequestrata e manifesta incapacità red-
dituale del prevenuto).
5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-
bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della
sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
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Così deciso in Roma il 9 luglio 2025
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