Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24508 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24508 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivaziona in relazione alla disposta confisca del danaro sequestrato. che la difesa avev cumentato essere riferibile alla madre dell’imputato, e in relazione al tratta sanzionatorio, che si reputa eccessivo quanto alla determinazione della pena ba e alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche-
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto esserti
Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legi perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da ne saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugna sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato (sul c nuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ric per cassazione).
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazio della corte dì appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punt diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
2.1. Quanto al motivo sulla confisca la Corte territoriale ha già adeguatame risposto (pagg. 6-8) evidenziando come La confisca, dunque, ai sensi dell’art. bis Dpr 309 /1990, risulta correttamente disposta, considerato che l’odierno ri rente non è stato in grado di giustificare la provenienza della consistente so di denaro, da lui detenuta unitamente allo stupefacente, somma certamente spro porzionata alle sue condizioni economiche atteso che non risulta che lo ste percepisse alcun reddito e/o avesse altre adeguate fonti di reddito (corretto chiamo a Sez. 3, n. 36195 del 28.3.2023, in tema di confisca relativa a detenzi di stupefacente a fini di cessione). La sanzione patrimoniale è stata, dunque, tivatamente confermata, sul rilievo che che il denaro è stato appreso in seg alla confisca allargata per sproporzione, posto che l’art. 85 bis Dpr cit. rinvia all’art. 240 bis cod. pen., per cui basta che sia accertato che non vi sia giustific causale della sua disponibilità (Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, dep. 2022, Ap vitola, Rv. 282687-01), come nel caso in esame.
Nello specifico della riferibilità alla madre – tema su cui il ricorrente ri in questa sede – la Corte territoriale ha evidenziato che la documentazione pr dotta appare assolutamente inidonea a comprovare che la cospicua provvista finanziaria rivenuta in casa del COGNOME fosse riferibile alla madre di questi vandosi che la riscossione dei vaglia postali inviati dall’ex coniuge della NOME per il mantenimento dei figli (dell’importo di euro 421,00 mensili), e i prelevam in contanti dello stipendio accreditato alla medesima, addotti dalla difesa a g ficazione della somma di danaro sottoposta a confisca, per la loro entità, seco quanto documentato, risultano coerenti e sufficienti solo con la causale dei s detti vaglia, e cioè con le spese di mantenimento dei figli e gli ordinari im economici necessari alla vita quotidiana (alimentazione, spese di gestione dome stica), certamente inidonei a consentire, in mancanza di riscontro circa ulte fonti di reddito, l’accumulazione della somma di danaro rinvenuta nell’immediat disponibilità dell’appellante, rilevandosi, peraltro, che la COGNOME, come risult atti, ha un domicilio diverso dal COGNOME dato questo poco coerente con quant rappresentato circa la titolarità del danaro (v. disponibilità ad accogliere tato, in stato di arresti domiciliari, presso il domicilio della COGNOME COGNOME INDIRIZZO, indirizzo diverso da quello dell’imputato in cui è stato rinvenuto naro confiscato).
2.2. Quanto al motivo sulla pena, lo stesso è afferente a! trattamento punit benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esam delle deduzioni difensive e il ricorso, in particolare, non si confronta con l motivazione della Corte territoriale che, peraltro, ha ritenuto le doglianze es nell’atto di gravame in parte fondate e per meglio adeguare la sanzione al c creto disvalore del fatto, ha ritenuto, diversamente dal giudice di primo grado, potessero essere concesse anche le circostanze attenuanti generiche, come richi sto da entrambe le parti, con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata diva. Rispetto quest’ultima, tuttavia, ha ritenuto di disattendere le argomenta difensive atteso che il delitto in contestazione, avuto riguardo alla natura de cedente penale di cui il COGNOME risulta gravato, è stato ritenuto senz’altro e sione di una più marcata ed ingravescente pericolosità dello stesso, che legit la ritenuta recidiva, considerato che, come rilevabile dal certificato del case giudiziale in atti, l’imputato è passato da condotte qualificate come episodi di entità, ai sensi dell’art. 5 Dpr 309/1990, a quelle per cui è giudizio.
La sentenza impugnata si colloca pertanto nell’alveo del consolidato e con divisibile dictum di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione di screzionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qu non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrett
sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 dell’8/6/2017; COGNOME, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, COGNOME Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, COGNOME, Rv. 229298). Tale giudizio, in altri termini, è congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza dì colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/06/2024