Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43187 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43187 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nata a Spoleto il DATA_NASCITA; COGNOME NOME, nato a Umbertide il DATA_NASCITA
avverso il decreto della Corte di appello di L’Aquila del 25/03/2024;
visti gli atti e il decreto impugnato; esaminati i motivi dei ricorsi;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore gene NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di L’Aquila con decreto in data 25 marzo 2024 (motivazione depositata il successivo 18 aprile) (ha confermato il decreto del Tribunale di L’Aquila del 19 dicembre 2023 che ha applicato a carico di COGNOME NOME e COGNOME NOME la misura di prevenzione reale de confisca dei beni consistenti in un immobile sito nel comune di Alba Adriatica, di vani 10,5
proprietà del COGNOME, e di un immobile sito in Martinsicuro, INDIRIZZO, di vani proprietà del predetto e della di lui moglie COGNOME NOME.
Avverso il decreto di appello ricorrono, tramite il proprio difensore, COGNOME COGNOME NOME deducendo l’omessa motivazione in ordine alla loro attuale pericolosità sociale risalendo i precedenti a carico a epoca remota e non essendo comunque dimostrato che detti immobili siano stati acquisitati con proventi derivanti da condotte illecite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
Come è noto, «nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicchè il vizio di travisamento della prova per omissione ai dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovver ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazio apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge» (ex multis, Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Pg c. Noviello, Rv. 279435 – 01).
2.1. Nella specie, il decreto impugnato non presenta tale vizio. Invero, con motivazion certamente non inesistente o apparente, viene chiarito che emerge una concreta pericolosità della coppia che vive abitualmente dei frutti dell’attività illecita, grazie ai quali sono stati gli immobili oggetto della confisca. La Corte di appello rileva che entrambi i ricorrenti sono condannati, per fatti risalenti rispettivamente al 1972 e al 1977, in relazione a svariat contro il patrimonio e che i predetti hanno allestito negli immobili confiscati vere “cent spaccio”. Replicando in modo adeguato ai rilievi della difesa – ora riproposti nel ricors Giudice d’Appello evidenzia che tale attività di spaccio di droga – nella quale era coinvolto l’ nucleo familiare – aveva avuto inizio già nel 2005 per come poi successivamente confermato da numerose sentenze di condanna.
2.2. Per quanto concerne poi la dedotta esistenza di redditi leciti (che consisterebbero ne pensioni di invalidità attribuite a tre dei figli della coppia, affetti da sordomutismo), i impugnato ha rilevato che si tratta, per ciascuno di essi, della somma di 500 euro al mese, fronte del mantenimento di ben otto figli tutti conviventi con i genitori, di tal che «è chi tali cifre fossero appena sufficienti per la sopravvivenza dell’intera famiglia, senza spie quindi, la disponibilità delle ingenti somme di denaro che hanno permesso l’acquisto dei ben mobili e immobili oggetto di confisca» e che, alla luce dell’analisi – condotta dal primo Gi della prevenzione – delle fonti di reddito lecite, emerge chiaramente «la sproporzione tra red dichiarati e compravendita dei beni … che non lasciano spazio ad altre evidenze se non che proposti vivessero, all’epoca dei fatti, dei proventi ottenuti mediante attività illecite».
Motivazione non illogica e dunque insindacabile in questa sede di legittimità.
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma, ritenuta congrua, di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 settembre 2024
Il GLYPH nsighere e
Il Presidente