Confisca per sproporzione: la Cassazione conferma il rigore sui patrimoni ingiustificati
La confisca per sproporzione rappresenta uno degli strumenti più incisivi nel contrasto alla criminalità economica e al traffico di sostanze stupefacenti. Recentemente, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla validità di tale misura quando applicata in sede di patteggiamento, ribadendo principi fondamentali sulla prova della provenienza dei beni.
Il caso in esame
La vicenda trae origine da una sentenza emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare che, nel definire il procedimento penale con il rito del patteggiamento, disponeva la confisca di beni ai sensi dell’art. 240 bis c.p. e dell’art. 85 bis del Testo Unico Stupefacenti. L’imputato proponeva ricorso lamentando una presunta carenza di motivazione riguardo alla sproporzione tra i suoi redditi e le utilità confiscate.
La decisione sulla confisca per sproporzione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno evidenziato come le doglianze presentate fossero eccessivamente generiche. In particolare, il ricorrente non ha fornito alcuna descrizione concreta delle proprie disponibilità reddituali, né ha dimostrato una distonia temporale tra le condotte illecite contestate e il momento dell’acquisizione dei beni.
Analisi della sproporzione patrimoniale
Per evitare la confisca per sproporzione, non è sufficiente una contestazione formale. L’ordinamento richiede che l’interessato offra una prova rigorosa della provenienza lecita delle risorse utilizzate per l’acquisto dei beni. In assenza di redditi dichiarati o di attività lavorative documentate, il divario patrimoniale giustifica pienamente l’ablazione da parte dello Stato.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla verifica della congruità della sentenza di merito. Il giudice territoriale aveva adeguatamente motivato la sproporzione, rilevando che l’imputato non aveva comprovato redditi sufficienti a giustificare il possesso delle utilità sequestrate. La Cassazione ha sottolineato che il ricorso in sede di legittimità non può limitarsi a una critica astratta, ma deve indicare specifici elementi di prova che il giudice di merito avrebbe omesso di valutare. La mancata descrizione delle capacità reddituali nel ricorso rende l’impugnazione priva della specificità necessaria.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che la confisca per sproporzione resta un pilastro della politica criminale italiana. Chi subisce un provvedimento di questo tipo ha l’onere di dimostrare, con dati certi e documentabili, che il proprio patrimonio non deriva da attività illecite. La decisione comporta inoltre conseguenze economiche per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, a causa della manifesta infondatezza del ricorso presentato.
Cosa si intende per confisca per sproporzione?
Si tratta di una misura che colpisce i beni di un condannato quando il loro valore è sproporzionato rispetto al reddito dichiarato e non viene fornita prova della loro provenienza lecita.
È possibile evitare la confisca dopo un patteggiamento?
Sì, ma solo se si dimostra con documentazione precisa che i beni sono stati acquistati con risorse lecite o che non vi è sproporzione rispetto alle capacità economiche.
Quali sono i rischi di un ricorso generico in Cassazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, comportando la conferma della confisca e la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50215 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50215 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (COGNOME) nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMlNARE di PISTOIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le cesure prospettate non sono consentite dall legge in sede di legittimità in quanto contestano il giudizio reso sulla confisca disposta ai degli artt 240 bis cp e 85 bis Tus all’esito di giudizio definito ai sensi dell’ad 444 e malgrado la sentenza risulti più che adeguatamente motivata in relazione alla ritenut sproporzione tra disponibilità reddituali ( non comprovate) dell’imputato e utilità ablate me le doglianze prospettate dal ricorso si connotano per la genericità del relativo assunto ( qua alla congruenza temporale perché neppure si adduce né tantomento si comprova la distonia temporale tra condotte illecite a giudizio e momenti di acuisizione delle utilità confiscate me le disponibilità reddituali del ricorrente non vengono neppure descritte, nella loro concretez dall’impugnazione)
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2023.